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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.05.2003 52.2003.84

May 26, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,586 words·~13 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.84  

Lugano 26 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di

__________ patrocinato dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 18 febbraio 2003 (n. 813) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 10 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

-    26 marzo 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 22 aprile 2002, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha respinto il ricorso del cittadino dominicano __________ (1981) contro la decisione 15 giugno 2001 dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), con cui gli ha negato il rilascio di un visto d'entrata per rendere visita alla madre residente in Svizzera.

                                  B.   a) Autorizzato infine a entrare nel nostro Paese il 22 giugno 2002, il 13 settembre 2002 il ricorrente si è sposato a Locarno con la cittadina elvetica di origine dominicana __________ (1973).

                                         b) A seguito del matrimonio, il 4 ottobre successivo __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora.

                                         c) Il 30 ottobre 2002 la moglie dell'insorgente, incinta, ha ritirato la garanzia di mantenimento del marito fornita per permettere a quest'ultimo di risiedere nel nostro Paese. Essa ha informato il dipartimento, tra l'altro, che __________ l'aveva sposata unicamente per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera e che due settimane prima egli aveva abbandonato definitivamente il tetto coniugale.

                                         Il 7 novembre successivo, la moglie del ricorrente ha revocato il menzionato scritto, affermando che la comunione coniugale era stata ripristinata.

                                         Il 12 novembre 2002 la Polizia cantonale ha interrogato __________, allestendo l'indomani il seguente rapporto:

                                                      "(…) Ha in parte confermato quanto scritto nella sua lettera del 30.10.2002, esternando comunque la volontà di dare un'ulteriore possibilità al marito. Infatti quest'ultimo, dal suo matrimonio avvenuto in data 13.09.2002, si è sempre comportato da mascalzone, sottraendosi alle sue responsabilità. La moglie, stufa di questi atteggiamenti poiché anche in stato interessante, decideva di segnalare la situazione alla vostra Sezione. Nel frattempo il marito, vista la mal parata, confidava alla moglie di volersi redimere. Per questi motivi la donna ha deciso di dare una seconda opportunità al consorte. Scriveva quindi una seconda lettera alla vostra Sezione, con la quale revocava il primo scritto.

                                                      I due si sono coniugati il 13 settembre 2002, dopo 2 anni di intima amicizia.

                                                      __________ ha lasciato il tetto coniugale dal 17.10.2002 al 07.11.2002, trasferendosi dalla madre __________, domiciliata a __________ in via __________. Nello stesso periodo ha intrattenuto una relazione amorosa con una sua concittadina di nome __________, 23.10.1981, domiciliata a __________ in via __________ __________ A. La precarietà del loro matrimonio è pure dimostrata dal fatto che i due si sono già rivolti ad un legale per le pratiche di divorzio (vedasi lettera allegata del 04.11.2002 - studio legale e notarile Avv. __________).

                                                      Da quanto si evince dai fatti, la coppia __________ non può essere definita una coppia dal legame solido, il loro matrimonio è fondato su principi che non hanno nulla a che vedere con l'amore, il rispetto e l'aiuto reciproco ma probabilmente su interessi privati".

                                         Il 29 novembre 2002, l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno (in seguito URS Locarno) ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che i coniugi __________ si erano nuovamente separati, la moglie inoltrando nel frattempo un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale.

                                         Il 1° dicembre 2002 __________ ha notificato all'Ufficio controllo abitanti di Locarno il proprio arrivo presso l'abitazione della madre.

                                         d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 10 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare a __________ il permesso di dimora richiesto.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.

                                         Il Governo ha rilevato che i coniugi __________ avevano vissuto insieme soltanto due mesi a partire dalle nozze e che dal mese di novembre essi avevano organizzato ciascuno autonomamente la propria vita. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere un permesso di dimora.

                                         L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che l'interessato non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta e ha ritenuto esigibile il suo rientro nella __________, dove era nato e cresciuto e viveva suo padre.

                                         Infine, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora.

                                         Critica il Governo per non aver richiamato dalla Pretura l'incarto relativo alle misure protettrici dell'unione coniugale nonché per non aver proceduto all'audizione della consorte, visto che quest'ultima ha rilasciato finora dichiarazioni contraddittorie circa la loro relazione sentimentale. A suo dire, questi mezzi di prova sarebbero determinanti per accertare la qualità delle loro relazioni attuali.

                                         Nel merito, contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, rilevando in particolare che sua moglie è incinta.

                                         L'insorgente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Con scritto 23 aprile 2003, __________ ha comunicato al Tribunale di essere stata informata dal marito della procedura in rassegna e di essersi riconciliata con lo stesso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso di dimora.

                                         1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c).

                                         In concreto, l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli rifiutato è una questione di merito.

                                         1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e, come si vedrà in seguito, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'insorgente rimprovera all'autorità inferiore di non aver assunto diversi mezzi di prova che aveva notificato, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia la normativa cantonale risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).

                                         2.2. In concreto, il Consiglio di Stato non ha esperito un'istruttoria, adducendo che "la documentazione all'incarto risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione" (risoluzione governativa, ad A pag. 4). In sostanza, il Governo non ha ritenuto essenziale richiamare dalla Pretura l'incarto concernente la procedura relativa alle misure protettrici dell'unione coniugale e sentire __________, perché i motivi che avevano condotto alla separazione erano irrilevanti per il giudizio e la moglie del ricorrente era già stata interrogata dalla polizia.

                                         Anche il Tribunale non ritiene necessario assumere tali mezzi di prova, in quanto non apporterebbero ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.

                                         2.3. Su questo punto, il ricorso è respinto.

                                   3.   3.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

                                         3.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dell'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 , consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.

                                   4.   4.1. In concreto, __________ ha lasciato l'abitazione coniugale il 17 ottobre 2002, dopo poco più un mese dal matrimonio. A quel momento, egli frequentava un'altra donna, nonostante sua moglie fosse incinta (v. scritto 30 ottobre 2002 e verbale d'interrogatorio di polizia di __________).

                                         Se è vero che il 7 novembre 2002 l'insorgente è tornato a vivere presso la moglie, è altrettanto incontestato che egli ha nuovamente abbandonato il tetto coniugale già nel corso dello stesso mese, notificando il proprio arrivo presso l'abitazione della madre in via __________ a __________ per il 1° dicembre successivo (notifica d'arrivo Ufficio controllo abitanti di quel comune; scritto 29 novembre 2002 dell'URS Locarno al dipartimento).

                                         I coniugi __________ hanno quindi convissuto per nemmeno un paio di mesi, trascorrendo la maggior parte della loro vita coniugale separati, il marito allacciando una relazione adulterina.

                                         4.2. Da quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto, invocando il matrimonio per poter soggiornare in Svizzera, dimostrando sin dall'inizio che il vincolo era puramente formale.

                                         Venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera, è pure venuta a mancare la ragione che giustifica il rilascio del permesso di dimora in suo favore. Va ricordato che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera.

                                         In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare un permesso di dimora al ricorrente. Giustamente, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale sulla base dei fatti precedentemente addotti.

                                         4.3. Con uno scritto del 23 aprile 2003 prodotto dinnanzi al Tribunale, la moglie del ricorrente sostiene ora di essersi riconciliata con il marito. Tuttavia, se si considera il pregresso decorso della relazione matrimoniale, appare dubbio che l'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi __________ proprio durante la procedura ricorsuale sia reale e sincera.

                                         Lo conferma il tenore del menzionato scritto. Indicando di essere "stata informata da mio marito __________ dell'attuale procedura pendente davanti al vostro Tribunale per quanto concerne il suo permesso di dimora B", __________ dimostra la sua totale ignoranza su quanto concerne il coniuge. In questo senso, non è dato di vedere come la loro relazione sia realmente vissuta e sia stata creata una vera e propria relazione sentimentale.

                                         L'asserita riconciliazione appare quindi piuttosto escogitata per puri fini di causa. Non è certo lo stato interessante della moglie dell'insorgente che permette di ritenere il contrario. Essa era già incinta quando il ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale.

                                   5.   Visto quanto precede, il ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.

                                         E' inoltre incontestata l'esigibilità del suo rientro in Patria.

                                         Nemmeno il fatto che __________ sarebbe in attesa di un figlio del ricorrente permette di mutare il presente giudizio.

                                         Non risulta peraltro che esso sia nato. Tutt'al più, la nuova situazione di fatto potrebbe fare eventualmente oggetto di una nuova domanda.

                                   6.   A ragione il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, visto che il ricorso era privo di esito favorevole sin dall'inizio.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, così come la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria, il gravame essendo manifestamente destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag).

                                         Tassa e spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.84 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.05.2003 52.2003.84 — Swissrulings