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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2003 52.2003.74

April 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,431 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.74  

Lugano 28 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di

contro  

la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 653) che annulla la licenza edilizia 26 agosto 2002 rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    17 marzo 2003 di __________;

-    17 marzo 2003 del municipio di __________;

-    25 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 giugno 2002, i ricorrenti Irene e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________. L'edificio, strutturato su tre livelli, verrebbe a sorgere su un terreno in pendio (part. n. __________ RF; zona R), delimitato - a monte ed a valle da due strade comunali a fondo cieco (part. n. __________ e __________ RF).

                                         La domanda sollecitava anche la concessione di una deroga per edificare l'angolo N della casa ad una distanza di 6.00 m dal bosco che ricopre il fondo con cui confina su quel versante.

                                  B.   La domanda è stata pubblicata all'albo comunale dal 19 giugno al 3 luglio 2002. L'avviso di pubblicazione è stato notificato ai proprietari dei fondi confinanti verso N e verso S (part. n __________ e __________ RF). Contrariamente all'indicazione che vi figura, l'avviso non è invece stato notificato alla qui resistente __________ __________, proprietaria del fondo (part. n. __________ RF), situato a monte di quello dei ricorrenti, oltre la strada comunale (part. n. __________ RF), di cui si è appena detto.

                                  C.   Il 18 luglio 2002 il rappresentante della resistente ha esaminato gli atti della domanda di costruzione presso la cancelleria comunale. In quell'occasione, il segretario comunale avrebbe riconosciuto di essere incorso in un errore, omettendo di notificare l'avviso alla resistente.

                                         Con scritto del 24 luglio 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda di costruzione, contestando l'altezza dell'autorimessa e quella della costruzione principale, nonché l'inserimento dell'opera nel quadro del paesaggio. L'opponente ha attribuito il ritardo alla mancata notifica dell'avviso di pubblicazione della domanda.

                                  D.   Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 26 agosto 2002 ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo, con atto del 28 seguente, l'opposizione della vicina qui resistente. Dopo averle restituito il termine per opporsi alla domanda di costruzione, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'immobile in oggetto potesse beneficiare del supplemento d'altezza previsto dall'art. 22 NAPR per edificazioni su terreni con una pendenza superiore al 30%.

                                  E.   Con giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.

                                         Il Governo ha anzitutto condiviso la tesi del municipio circa la restituzione del termine d'opposizione, ritenendo a sua volta che l'autorità comunale fosse incorsa in un errore omettendo di notificare l'avviso di pubblicazione all'insorgente.

                                         Nel merito, l'Esecutivo cantonale si è invece limitato a negare che fossero date le premesse per concedere una deroga alla distanza dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo.

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ e __________ __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

                                         Riproposte le contestazioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla tempestività dell’opposizione inoltrata dalla vicina, i ricorrenti rimproverano in sostanza al Consiglio di Stato di aver accolto il ricorso per motivi che non erano nemmeno oggetto di contestazione.

                                  G.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e la vicina __________ __________, che contesta invece in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno semmai discussi più avanti.

                                         Il municipio condivide invece l’impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, beneficiari della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

                                         Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente dal municipio presso la cancelleria comunale. Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza ed opporsi alla concessione della licenza (art. 8 LE). "Della pubblicazione", soggiunge la norma, "è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti" (cpv. 3).

                                         La pubblicazione della domanda, integrata dalla posa delle modine, serve a portarla a conoscenza del pubblico, permettendo agli interessati di far valere i loro diritti d'opposizione.

                                         La pubblicazione è una formalità essenziale della procedura di rilascio della licenza edilizia. Essa crea la presunzione della conoscenza della domanda ed esplica il medesimo effetto della notifica di una decisione, determinando la decorrenza del termine d'opposizione (A. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 6 LE, n. 764 seg.). Pubblicazioni carenti vanno quindi trattate alla stregua di notifiche irrite di decisioni amministrative. Vale in questi casi la regola secondo cui, compatibilmente con i principi della buona fede e della sicurezza del diritto, dalla notifica difettosa non deve derivare agli opponenti alcun pregiudizio nell’esercizio dei loro diritti di difesa (Scolari, op. cit., ad art. 8 LE n. 812; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 4).

                                         2.1. L'art. 6 cpv. 3 LE imponeva originariamente al municipio di dare avviso della pubblicazione della domanda negli albi comunali e ai proprietari noti di fondi compresi in un raggio di 30 m dalla costruzione o impianto. Con modifica legislativa del 6 febbraio 1995 (BU 95 158), l’obbligo di notificare l’avviso di pubblicazione è stato limitato ai proprietari di fondi confinanti.

                                         Soltanto i proprietari di fondi confinanti hanno quindi diritto ad essere avvertiti personalmente. Tale diritto non spetta invece ai proprietari di fondi vicini, ma non confinanti. Il Gran Consiglio ha in effetti respinto la proposta del Consiglio di Stato di dare facoltà al municipio di "estendere l’avviso personale anche ad altri proprietari non direttamente confinanti, i cui interessi possono essere lesi", preferendo il testo elaborato dalla commissione della legislazione, che fa obbligo al municipio di avvisare personalmente soltanto i proprietari di fondi confinanti con quello dedotto in edificazione (cfr. verbali del GC, sess. ord. aut. 1994, pag. 2348, 2368, 2386, 2402).

                                   3.   Nell’evenienza concreta, tanto le parti, quanto il Consiglio di Stato hanno dato per scontato che il fondo dei ricorrenti (part. n. 95) confini con quello della resistente (part. n. __________). Hanno quindi ritenuto che il municipio avesse disatteso l’obbligo di notificare a quest'ultima l'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione presentata dai ricorrenti. Fondandosi su questi presupposti, tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato hanno di conseguenza ritenuto giustificato restituire alla vicina qui resistente il termine per opporsi all'intervento.

                                         A torto, tuttavia, poiché il fondo dedotto in edificazione non confina con il fondo della resistente, ma è separato dallo stesso da una strada di quartiere a fondo cieco (part. n. __________ RF). Non essendovi contiguità fra i fondi, il municipio non era tenuto a notificare l'avviso di pubblicazione alla resistente. Nella pubblicazione della domanda di costruzione non è ravvisabile alcun difetto. La resistente non può quindi rimproverare al municipio di essere incorso in un'omissione che le ha impedito di esercitare tempestivamente il suo diritto d'opposizione.

                                         Ne discende che l’opposizione, inoltrata soltanto il 24 luglio 2002, ossia tre settimane dopo la scadenza del termine di pubblicazione della domanda di costruzione (3 luglio 2002), era tardiva.

                                         Già per questo motivo, il ricorso va di conseguenza accolto, annullando il giudizio governativo censurato e dichiarando l’impugnativa inoltrata da __________ __________ al Consiglio di Stato irricevibile per tardività dell’opposizione.

                                   4.   La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 653) è annullata e riformata nel senso che il ricorso inoltrato da __________ __________ al Consiglio di Stato è irricevibile.

1.2.           la licenza edilizia 26 agosto 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RF è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della resistente __________, che rifonderà fr. 1'800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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