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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2003 52.2003.60

July 4, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,910 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.60  

Lugano 4 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  24 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 4 febbraio 2003, no. 497, del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 14 novembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi;

vista la risposta 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      __________ __________, 1976, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B il 17 dicembre 1996.

Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a tre riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:

10 ottobre 1997:      revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi per aver circolato a velocità eccessiva ed in stato di spossatezza perdendo la padronanza di guida e terminando contro un palo;

10 dicembre 1998: revoca della licenza di condurre della durata di due mesi per aver superato il limite di velocità di 120 km/h (154 km/h);

20 luglio 2000:         revoca della licenza di condurre della durata di quattro mesi per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (120/116 km/h);

B.  L’11 giugno 2002 l’insorgente, alla guida dell’autoveicolo targato __________, ha circolato a __________ ad una velocità, accertata mediante apparecchio radar, di 87 km/h (già dedotto il margine

di tolleranza), laddove vige il limite di 60 km/h.

C.    a) A seguito della suddetta infrazione, con decisione 16 agosto 2002, cresciuta in giudicato, la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 420.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.e alle spese di fr. 30.-.

b) In relazione ai medesimi fatti, la succitata autorità, il 14 novembre 2002, considerati i precedenti dell’interessato e la gravità dell’infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di sei mesi, autorizzando comunque, in tale periodo, la guida di ciclomotori. La risoluzione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.

D.    Con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo conforme alla giurisprudenza, adeguato alle circostanze e ossequioso del principio di proporzionalità. Ha inoltre negato la sussistenza di una reale necessità di condurre per ragioni professionali.

E.     Contro il predetto giudicato governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la riduzione della durata della revoca a tre mesi. Egli evidenzia, in particolare, i gravosi inconvenienti che la revoca gli arrecherebbe, dovendosi spostare da __________ a __________ ad orari irregolari, persino di notte, per raggiungere il proprio posto di lavoro.

F.     All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 10 cpv. 2 LALCStr) e la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

                                        Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

2.2.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento della velocità massima consentita di oltre 25 km/h all’interno delle località costituisce un’infrazione grave ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr e comporta pertanto necessariamente la revoca della licenza di condurre. Per contro, su strade fuori dei centri abitati, una trasgressione del limite di velocità compresa tra 25 e 30 km/h rappresenta, di principio, un caso di media gravità giusta l’art. 16 cpv. 2,1° periodo LCStr, passibile pertanto di una revoca facoltativa del permesso (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 123 II 106, consid. 2c). La medesima infrazione può tuttavia configurare un caso grave ex art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, in presenza di condizioni di circolazione o precedenti personali sfavorevoli. Nei casi di media gravità, la licenza deve di principio venir revocata anche se l’infrazione è stata commessa in condizioni di traffico ottimali e da un conducente con buona reputazione alla guida. Un’eccezione si giustifica unicamente in situazioni del tutto particolari (cfr. DTF 124 II 97, consid. 2c; 123 II 106, consid. 2c).

                                         2.3. L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può risultare inferiore a sei mesi se il provvedimento deve essere adottato a causa di un’infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell’ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).

3.      Nelle concrete evenienze, l’insorgente non contesta né la materialità dell’infrazione addebitatagli, già oggetto, peraltro, di una decisione penale cresciuta in giudicato, né la revoca in quanto tale, che, in effetti, in virtù dei principi suesposti, appare ineluttabile. Censura per contro la durata del provvedimento, evidenziando, in particolare, gli inconvenienti a cui dovrebbe far fronte per recarsi al lavoro.

La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572 e ss., cons. 2c).

4.   4.1. L’addebito mosso al ricorrente è indubbiamente di rilevante gravità, dal momento che egli ha superato di ben il 45% il limite di velocità di 60 km/h prescritto. Indipendentemente dalle condizioni ambientali e di traffico, su cui, dagli atti, non emergono particolari precisazioni, egli ha dunque seriamente compromesso la sicurezza della circolazione. I precedenti a suo carico denotano pure una preoccupante inclinazione alla trasgressione del codice della strada, segnatamente dei limiti di velocità. Egli ha infatti conseguito la licenza di condurre circa sei anni e mezzo orsono e in questo periodo il permesso di guida gli è già stato revocato in tre occasioni, per una durata complessiva di nove mesi. Proprio i provvedimenti in cui è già incorso avrebbero dovuto accrescere la cautela e la sensibilità al rispetto dei limiti di velocità. L’insorgente non poteva infatti non essere pienamente consapevole della gravità del pericolo creato per la circolazione. La sua colpa non può pertanto venir considerata lieve, proprio perché recidivo specifico.

                                         4.2. Per il ricorrente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali non è assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.

È innegabile che lo spostamento in piena notte da __________, dove l’insorgente abita, a __________, dove lavora come turnista a ciclo continuo, può risultare problematico. Mediante i mezzi pubblici, non vi è infatti alcun collegamento tra le due località all’incirca tra le 19.00 e le 06.00. Benché i tempi di trasferta o di attesa risultino certo prolungati, il ricorrente non sarebbe ad ogni modo impossibilitato a recarsi al lavoro. Inoltre, i collegamenti ferroviari tra __________ e __________ sono garantiti fin dopo la mezzanotte, per poi riprendere di primo mattino. Perlomeno da __________, il ricorrente avrebbe la possibilità di utilizzare un ciclomotore oppure di ricorrere all’aiuto di conoscenti o colleghi oppure ancora, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro, per una durata temporanea, modalità di impiego che tengano conto, in una certa misura, delle sue difficoltà di spostamento.

In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti vanno peraltro contestualizzati nell’ambito di un esame globale dei criteri determinanti per stabilire la durata della revoca, da cui, nella specie, come già rilevato, emerge una valutazione assai negativa per l’insorgente (cfr. consid. 4.1.).

5.      Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile, della cattiva reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di sei mesi del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.

Tale durata potrebbe persino corrispondere al minimo legale. In effetti, l’infrazione commessa potrebbe invero configurare un caso grave ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, in ragione dei precedenti sfavorevoli dell’interessato. Considerato che la precedente revoca della licenza ha preso termine il 10 gennaio 2001, la fattispecie adempirebbe pertanto i presupposti del caso di recidiva ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, che impone, per l’appunto, la revoca per almeno sei mesi. Del resto, secondo la revisione parziale della legge sulla circolazione stradale, prossima all’entrata in vigore e a cui si può far riferimento nell’inter-pretazione del diritto attuale, l’infrazione in esame comporterebbe la revoca del permesso di condurre per almeno due anni (art. 16b cpv. 2 lett. e nLCStr; cfr. RU 2002 p. 2767 ss; DTF 128 II 282, consid. 3.5). 

6.      Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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