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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2003 52.2003.58

May 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·839 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.58  

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 della

contro  

la decisione 14 febbraio 2003 della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all’insorgente di proseguire i lavori in corso sulla part. no. __________ RF di __________ __________;

vista la risposta 12 marzo 2003 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con licenze edilizie 28 giugno 2000 e 4 dicembre 2001, quest’ultima relativa ad una domanda di variante in sanatoria, il municipio di __________ __________ ha autorizzato __________ __________ __________ a realizzare una villa sulla part. no. __________ RF, di sua proprietà;

                                         che il 19 giugno 2002, preso atto che le opere da impresario costruttore relative al suddetto edificio venivano eseguite da una ditta non iscritta all’albo delle imprese, la CV-LEPIC ha vietato alla stessa di proseguire i lavori;

                                         che il 14 febbraio 2003, constatata la presenza sul cantiere delle maestranze di un’ulteriore ditta non iscritta all’albo, la __________, la CV-LEPIC ha ordinato anche a questa impresa di non continuare i lavori; 

                                         che avverso il predetto provvedimento, la __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che l’insorgente adduce di essersi limitata ad erigere d’urgenza tre muri di sostegno del corpo adibito a garage, per contenere il franamento della scarpata retrostante, con un costo complessivo di fr. 22'000.--;

                                         che all’accoglimento dell’impugnativa si oppone la CV-LEPIC, sostenendo che, indipendentemente dall’entità delle opere commissionate all’insorgente, il committente non può suddividere in vari lotti lavori importanti, al fine di sottrarli all’applicazione della legge;

considerato,                    in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.15 cpv. 1 LEPIC), la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che nel canton Ticino l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);

                                         che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;

                                         che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);

                                         che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);

                                         che l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera edilizia;

                                         che la PAmm pone quale unica condizione per l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre comunque che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano rese verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1 ss);

                                         che un ordine provvisionale di sospensione dei lavori ha ragion d'essere fintanto che le opere non siano portate a compimento, rispettivamente fintanto che il divieto di eseguire le stesse non cresca in giudicato;

                                         che, nella specie, per quanto è deducibile dalla documentazione agli atti, l’attività prestata dalla ditta ricorrente è riconducibile al complesso delle opere da impresario relative alla realizzazione di una nuova casa d’abitazione monofamiliare di ragguardevoli dimensioni;

                                         che, con ogni verosimiglianza, proprio per il carattere organico e unitario del progetto edificatorio, indipendentemente dall’effettivo valore delle prestazioni fornite dall’insorgente, l’esecuzione di determinate opere da parte della stessa configura una violazione del divieto di suddividere in lotti i lavori, al fine di eludere l’appli-cazione della legge;

                                         che, di conseguenza, il provvedimento di sospensione dei lavori appare, in via provvisionale, opportuno e giustificato, nella misura in cui le opere non sono nel frattempo state portate a compimento;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto;

                                         che la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell'insorgente, ritenuto che, quand'anche fosse divenuto successivamente privo d'oggetto, al momento della sua adozione il provvedimento impugnato risultava comunque ineccepibile (art. 28 PAmm).    

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario