Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2003 52.2003.50

April 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,058 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.50  

Lugano 28 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2003 della

contro  

la decisione 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 322) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 11 dicembre 2002 con cui l’Ufficio dei permessi ha sospeso per il periodo di un mese l’autorizzazione a gestire il __________ allo svincolo di __________;

viste le risposte:

-    25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

-    27 febbraio 2003 del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 29 dicembre 1994 l’Ufficio permessi e passaporti ha rilasciato alla ricorrente __________ la patente d’esercizio pubblico (cat. B2) per l’apertura di uno snack-bar all’uscita di __________ dell’autostrada N2;

                                         che il 14 febbraio 2001 la __________ ha comunicato all’autorità cantonale che il ristorante sarebbe rimasto chiuso per qualche tempo per lavori di ristrutturazione; il bar avrebbe invece continuato l’attività; la cucina è stata chiusa;

                                         che il 13 marzo 2001 la ricorrente ha chiesto all’Ufficio dei permessi (UP) di trasformare la patente di snack-bar (cat. B2) in una patente di bar (cat. B3); il 13 aprile 2001 l’UP le ha rilasciato un’autorizzazione provvisoria alla gestione del "Bar allo svincolo";

                                         che il 20 giugno 2001 l’UP ha rilasciato a __________ ed __________ la patente d’esercizio pubblico relativa al succitato ritrovo;

                                         che il 9 agosto 2002 un ispettore dell’UP ha constatato che nel bar venivano serviti panini, focacce e primi piatti preconfezionati e riscaldati direttamente al bar;

                                         che il 14 agosto 2002 l’UP ha diffidato __________ a cessare immediatamente il servizio di cibi non autorizzato, a modificare l’insegna da snack-bar a bar ed a dotare l’esercizio pubblico di un locale office;

                                         che il 21 agosto 2002 la __________ ha contestato la diffida, sostenendo di essere autorizzata a gestire uno snack-bar;

                                         che, avendo constatato che nel locale continuavano ad essere serviti cibi caldi e che la scritta "snack" dell’insegna non era stata occultata, il 18 ottobre 2002 l’UP ha nuovamente sollecitato la ricorrente a dar seguito alle richieste del 14 agosto precedente;

                                         che la __________ ha nuovamente preteso di essere autorizzata a servire cibi caldi in quanto titolare di una patente di snack-bar;

                                         che l’11 novembre 2002 l’UP ha confermato la precedente ingiunzione, avvertendo la ricorrente che in caso di inosservanza avrebbe ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico;

                                         che, siccome l’insorgente continuava a dispensare cibi caldi, il 2 dicembre 2002, l’UP ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per la durata di un mese;

                                         che con giudizio 21 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________; il Governo ha in sostanza ritenuto che la sanzione inflitta fosse adeguatamente commisurata alla gravità dell’infrazione;

                                         che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa sanzione;

                                         che la __________ sostiene di aver ritenuto in buona fede di essere autorizzata a gestire il locale come uno snack-bar (tavola calda); la sanzione inflittale, aggiunge, sarebbe sproporzionata;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppone l’UP con argomenti che saranno semmai discussi nei seguenti considerandi;

                                         che il 14 marzo 2003 l’UP ha rilasciato alla __________ una garanzia di massima per trasformare la patente di bar in una patente di snack-bar;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato, è certa (art. 43 PAmm); l’impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l’art. 68 cpv. 1 lett. b LEsPubb, "l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, di regola previa comminatoria, è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione";

                                         che la sospensione dell’autorizzazione a gestire è una sanzione amministrativa, volta a reprimere le infrazioni alla LesPubb; deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione;

                                         che "sono bar gli esercizi nei quali si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini, aperitivi, pasticcini e gelati" (art. 30 RLEsPubb); lo snack-bar (tavola calda) è invece "il ristorante attrezzato per un servizio rapido dei cibi caldi" (art. 25 RLEsPubb);

                                         che un bar non può pertanto dispensare piatti caldi;

                                         che dal 13 aprile 2001 l’esercizio pubblico della ricorrente era autorizzato unicamente come bar; la stessa __________ aveva infatti chiesto ed ottenuto che la patente di snack-bar (cat. B2) fosse convertita in una patente di bar (cat. B3);

                                         che, il servizio di cibi preconfezionati scaldati al banco, istituito dalla ricorrente, configura una palese violazione dell’art. 30 RLsPubb, che riserva il servizio rapido di cibi caldi agli snack-bar;

                                         che, manifestamente, l’infrazione non è comunque di gravità tale da giustificare una sanzione pesante come quella inflitta dall’UP;

                                         che non occorrono particolari considerazioni per spiegare che servire cibi caldi preconfezionati in un bar non può giustificare, quale prima sanzione, un provvedimento che arreca al trasgressore un pregiudizio valutabile in diverse migliaia di franchi;

                                         che una simile infrazione, commessa peraltro in circostanze che non giustificano il comportamento della ricorrente, ma ne attenuano comunque la valutazione negativa, è atta a richiamare soltanto una multa;

                                         che la sospensione dell’autorizzazione a gestire e la conseguente chiusura dell’esercizio pubblico potrebbero essere giustificate soltanto se il trasgressore avesse persistito nell’infrazione dopo essere stato punito con sanzioni pecuniarie;

                                         che il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione dell’UP ed il giudizio governativo che la conferma;

                                         che dato l’esito non si preleva tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LEsPubb; 30 RLEsPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.      la decisione 11 dicembre 2002 dell’UP che sospende l’autorizzazione a gestire il Bar allo svincolo per la durata di un mese;

1.2.      la decisione 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 322);

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.50 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2003 52.2003.50 — Swissrulings