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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.09.2003 52.2003.27

September 10, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·946 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.27  

Lugano 10 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di

contro  

la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 106), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 7 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dei passaporti le ha negato la patente d’affittacamere per uno stabile situato a __________;

viste le risposte:

-      5 febbraio 2003 dell'Ufficio dei permessi;

-    11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 27 marzo 2002 __________ __________ ha chiesto all’Ufficio dei permessi (UP) il rilascio di una patente d’affittacamere per locare a titolo professionale le 12 camere di uno stabile di sua proprietà, situato a __________ e dato in locazione alla __________ __________;

                                         che dopo aver accertato mediante sopralluogo che le camere presentavano alcuni difetti di natura igienica e strutturale, il 7 novembre 2002 l’UP ha negato la patente richiesta;

                                         che con decisione 8 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________ __________ e dalla __________ __________;

                                         che, respinta la censura di carenza di motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che i difetti riscontrati (tinteggio da sistemare, mobilio rotto, infiltrazioni d’acqua, soffitto da riparare, tubi da nascondere, ventilazione delle docce mancante, porta di collegamento con il sottostante esercizio pubblico) giustificassero il diniego della patente;

                                         che contro il predetto giudizio governativo __________ __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della patente rifiutata;

                                         che l’insorgente rileva anzitutto di essere stata costretta a ricorrere per conoscere esattamente i difetti che osterebbero al rilascio della patente richiesta; nel merito, nega che l’esistenza di un collegamento tra il sottostante ristorante e le camere ed i difetti al mobilio, al tinteggio od alle docce costituiscano un impedimento al rilascio della patente;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l’UP senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 LesPubb; la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le fotografie agli atti permettono di prescindere da un sopralluogo;

                                         che giusta l’art. 5n LEsPubb camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, soggiacciono all’obbligo della patente d’esercizio pubblico, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi;

                                         che la norma è stata introdotta nella LEsPubb in occasione dell'adozione della legge cantonale sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 nel dichiarato intento di contrastare il dilagare della prostituzione;

                                         che, secondo la definizione dell'art. 4 LEsPubb, la patente d'esercizio pubblico è una decisione amministrativa mediante la quale l'autorità accerta che un immobile o una parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all'apertura ed alla gestione del tipo d'esercizio pubblico indicato;

                                         che i singoli tipi di esercizi pubblici sono definiti dal regolamento (art. 7 LEsPubb);

                                         che le esigenze strutturali dei singoli esercizi pubblici sono soltanto genericamente definite dall'art. 11 LEsPubb, che si limita a stabilire che i locali e le attrezzature dell’esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti costruttivi, igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali;

                                         che l’unica norma che stabilisce i requisiti delle camere da affittare è l’art. 47r RLEsPubb, giusta il quale i vani devono avere una superficie di 8 mq per il primo letto ed altri 4 mq per ogni letto supplementare ed essere dotati di una vaschetta lavamani con acqua corrente calda e fredda;

                                         che le camere dello stabile della ricorrente rispondono a questo requisito;

                                         che nessuna disposizione di legge stabilisce che il mobilio debba essere privo di difetti, che le docce siano dotate di una ventilazione o che il tinteggio sia fresco;

                                         che nemmeno l’autorità è in grado di indicare un’altra norma del diritto federale o cantonale che stabilisca ulteriori requisiti strutturali o d’esercizio, che le camere da locare a titolo professionale devono soddisfare per essere poste al beneficio di una patente d’esercizio pubblico secondo l’art. 5n LEsPubb;

                                         che l'art. 41 RLEsPub attribuisce all'Ufficio dei permessi soltanto la competenza di verificare la rispondenza dei locali e delle attrezzature dell'esercizio ai requisiti igienici, previsti dalle normative federali e cantonali; non gli assegna anche il compito di stabilire secondo apprezzamento quali requisiti devono essere soddisfatti ai fini del rilascio della patente d'affittacamere;

                                         che le finalità che hanno indotto il legislatore a reintrodurre l’obbligo della patente per questo genere d’attività non consentono all’autorità di stabilire a piacimento le condizioni che i locali devono soddisfare ogniqualvolta abbia il sospetto che in realtà l’affittacamere intenda realizzare un postribolo;

                                         che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione dell’UP e quella del Consiglio di Stato che la conferma siccome palesemente lesive del principio di legalità;

                                         che dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 11 LEsPubb; 41, 47RLEsPub; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 106) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati all’UP affinché rilasci all’insorgente la patente richiesta.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà all’insorgente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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