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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.242

September 3, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·885 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.242  

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 luglio 2003 del

Consorzio __________, __________ e __________, rappr. da: __________  

contro  

la decisione 1° luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2863) che esclude il ricorrente dalla procedura d’aggiudicazione per la fornitura di armadi di comando e potenza necessari alla gestione degli impianti d’illuminazione nelle gallerie della __________ dell’autostrada N2;

viste le risposte:

-    24 luglio 2003 del Dipartimento del territorio;

-    24 luglio 2003 dell'ULSA;

-    25 luglio 2003 del consorzio __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il __________ il Consiglio di Stato ha indetto, per il tramite del Dipartimento del territorio, un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di armadi di comando e potenza necessari alla gestione degli impianti d’illuminazione delle gallerie della __________ dell’autostrada N2 (FU n. __________ pag. __________);

                                         che le prescrizioni speciali del capitolato d'appalto stabilivano fra l'altro che le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta (cifra 1.6);

                                         che alla gara hanno preso parte cinque concorrenti, fra cui il consorzio __________, __________ e __________, qui ricorrente, con un’offerta di fr. 1'105'754.65 ed il consorzio __________, con un'offerta di fr. 1'062'740.90;

                                         che con decisione 1° luglio 2003 il Consiglio di Stato ha escluso dalla procedura d’aggiudicazione il consorzio __________, __________ e __________, perché non aveva prodotto le dichiarazioni conformi, richieste dal capitolato, attestanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali; in particolare, perché la ditta __________ risultava beneficiaria di una dilazione di pagamento per contributi AVS arretrati;

                                         che con decisione dello stesso giorno, non intimata al consorzio ricorrente, il Governo ha aggiudicato la commessa al consorzio __________;

                                         che contro la decisione di esclusione dalla procedura di aggiudicazione il consorzio __________, __________ e __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che il ricorrente rileva che la dilazione di pagamento non riguarda i contributi ordinari, ma dei contributi di gestione straordinaria relativi agli onorari pagati ad un artigiano terzo, ritenuto erroneamente indipendente;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppone l’ULSA, rilevando:

che il contributo in discussione, ammontante a fr. 14'312.30, è stato determinato con decisione 19 febbraio 2003, cresciuta in giudicato;

che la ditta __________, dopo aver chiesto ed ottenuto di poterlo pagare a rate, non ha pagato puntualmente la prima rata;

                                         che ad identica conclusione è pervenuto il consorzio __________ per motivi che non occorre qui riassumere;

                                         che la decisione 1° luglio 2003, con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa al consorzio __________, è stata notificata al consorzio ricorrente ad opera di questo tribunale;

                                         che il consorzio __________, __________ e __________ non ha impugnato la decisione di aggiudicazione;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP;

                                         che il partecipante ad una procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica è di principio legittimato a contestare la decisione con cui il committente lo estromette dalla gara;

                                         che quando il committente non si limita ad escludere uno o più concorrenti dalla gara, ma procede contemporaneamente all'aggiudicazione della commessa, l'interesse del concorrente escluso a contestare l'estromissione rimane tuttavia degno di tutela soltanto nella misura in cui tale concorrente insorge anche contro l'aggiudicazione;

                                         che il concorrente escluso che omette di impugnare l'aggiudicazione perde, in altri termini, il diritto di contestare l'esclusione; in caso di accoglimento del ricorso contro l'esclusione dalla gara la decisione di aggiudicazione non potrebbe infatti più essere rimessa in discussione;

                                         che, nell'evenienza concreta, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa al consorzio __________ è stata portata a conoscenza del consorzio __________, __________ e __________ al più tardi al momento in cui questo tribunale gli ha notificato le risposte inoltrate dalle controparti al ricorso che aveva interposto contro la decisione di estromissione dalla gara;

                                         che il consorzio __________, __________ e __________ ha omesso di dedurre davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche la decisione di aggiudicazione, che è pertanto cresciuta in giudicato formale;

                                         che, omettendo di impugnare anche questa decisione, il consorzio ricorrente ha dimostrato per atti concludenti di non avere interesse a conseguire l'aggiudicazione;

                                         che, di conseguenza, l'interesse a contestare l'esclusione dalla gara non ha più le connotazioni necessarie per considerarlo degno di tutela;

                                         che, stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile per sopraggiunta decadenza dell'interesse legittimo;

                                         che, stante la chiarissima prescrizione di gara che commina l'esclusione in caso di dilazioni di pagamento degli oneri sociali, il ricorso andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito;

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al lavoro occasionato al tribunale ed al resistente dall'impugnativa, sono poste in solido a carico delle ditte che compongono il consorzio ricorrente;

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ditte del consorzio ricorrente in solido, che rifonderanno al consorzio resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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