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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.2003 52.2003.241

September 15, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,175 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.241  

Lugano 15 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 luglio 2003 di

  patrocinato da: ___________  

Contro  

La decisione 1 luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2976) che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 8 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di ventiquattro mesi;

vista la risposta 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 gennaio 1979 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B. In seguito è stato oggetto di diversi provvedimenti amministrativi, segnatamente:

11 gennaio 1991            revoca della licenza di condurre della durata di quattro mesi, per aver circolato in stato di ebrietà, perso la padronanza di guida e cozzato contro lo spartitraffico centrale;

10 gennaio 1992            ammonimento per aver superato il limite di velocità (120 km/h), in territorio autostradale (161/154 km/h);

26 aprile 2001                revoca della licenza di condurre per la durata di otto mesi per aver circolato in stato di ebrietà e in contromano in territorio autostradale.

                                         Il 19 dicembre 2002, verso le ore 01.40, __________ ha circolato in stato di ebrietà (tasso di concentrazione alcolica del 2,68 – 2,96 0/00) alla guida dell’autovettura “Audi A4” targata TI __________. Il 6 febbraio 2003 la Sezione della circolazione ha conseguentemente disposto la revoca preventiva e cautelativa della licenza di condurre per una durata indeterminata a causa di una sospetta dedizione al bere del ricorrente, ordinandogli inoltre di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado centro di cura dell’alco-lismo.

B.      A seguito dei fatti sopra esposti, il 10 febbraio 2003 il Ministero pubblico ha emanato nei confronti dell’insorgente un decreto d’accusa per circolazione in stato di ebrietà, proponendo che venisse condannato a novanta giorni di detenzione ed al pagamento di una multa di fr. 2'500.--. Valutata la situazione soggettiva dell’imputato e riconosciuta l’attenuante dell'angustia, il 15 aprile 2003 il Pretore penale ha tuttavia ridotto la pena a quarantacinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, confermando la multa di fr. 2'500.--.

C.      In data 8 maggio 2003 la Sezione della circolazione, sulla scorta del rapporto Ingrado 9 marzo 2003 e richiamati gli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr e 34 cpv. 1 OAC, ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali, per la durata di ventiquattro mesi, stabilendo pure che la riammissione anticipata alla guida sarebbe stata esaminata unicamente con un preavviso favorevole di Ingrado e con un rapporto medico attestante l’idoneità a condurre.

                                  D.   Adito dal ricorrente, con giudizio 1 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la misura.

                                         Rilevato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha sostanzialmente ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e conforme al principio della proporzionalità.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e il periodo di revoca sensibilmente ridotto.

                                         Il ricorrente considera eccessiva e sproporzionata la revoca di ventiquattro mesi inflittagli omettendo di considerare il suo effettivo grado di colpa. Descritta la propria situazione famigliare, ripropone le argomentazioni già sollevate davanti alla precedente istanza, annotando in particolare di aver agito in uno stato di insostenibile angoscia e di aver consumato bevande alcoliche convinto di non dover più utilizzare l’autovettura.

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, sia in ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).

                                   3.   Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 217 consid. 3a).

                                         Nel caso in esame, il ricorrente non contesta il reato di guida in stato di ebrietà accertato in sede penale. Ritiene tuttavia che la decisione dipartimentale non tiene conto del grado di colpa, ed in particolare del fatto che l’infrazione è stata commessa in uno stato di angustia, dovuto alla difficile situazione familiare nella quale si trovava al momento dei fatti. Il ricorrente sostiene inoltre che la sanzione si fonda su un rapporto peritale contraddittorio, dal quale risulterebbe solo un consumo occasionale e non abituale di bevande alcoliche. L’insorgente chiede pertanto che di tali circostanze venga tenuto conto nella commisurazione della durata del provvedimento amministrativo.

                                   4.   La licenza di condurre deve essere obbligatoriamente revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).

                                         La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).

                                         La durata della revoca non può essere inferiore a un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo infranto le norme della circolazione per lo stesso motivo (art. 17 cpv. 1bis LCStr).

                                         Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb).

                                   5.   5.1. La revoca della licenza di condurre mira a migliorare il conducente che ha messo in pericolo il traffico, affinché in futuro si comporti in modo conforme alle norme sulla circolazione. Nel rispetto del principio della proporzionalità essa deve durare tanto quanto è necessario per raggiungere questo scopo (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, pag. 369-370, note 2412-2413).

                                         A rigore quindi la durata dovrebbe essere commisurata in ogni singolo caso, a dipendenza del conducente colpito e delle sua personale reazione alla misura amministrativa. Ciò risulta però difficilmente attuabile per questioni di sicurezza e prevedibilità del diritto, nonché per il principio dell'uniformità nell'applicazione della legge. Nella pratica si è quindi sviluppato, a dipendenza della gravità oggettiva dell'infrazione commessa, un certo schematismo, che viene però corretto, in eccesso o in difetto, con riguardo agli elementi soggettivi propri al singolo caso (R. Schaffhauser, op.cit., n. 2415 e segg.). L'art. 33 cpv. 2 OAC ne indica i più importanti, in particolare la necessità professionale del veicolo, la reputazione del conducente e la gravità della colpa.

                                         5.2. Per invocare con successo la necessità professionale di disporre del veicolo non basta dimostrare un interesse economico a condurre un veicolo. Determinante è la questione di sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2), ciò che non è qui il caso. In pratica la necessità professionale viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione) (R. Schaffhauser, op. cit., pag. 286, n. 2446 e seg.). __________ può senz'altro raggiungere il luogo di lavoro facendo capo a mezzi pubblici. Del resto, il ricorrente stesso non ha sollevato alcuna obiezione in tal senso.

                                         5.3. Per quanto attiene alla reputazione dell’insorgente quale conducente, è necessario rilevare come la stessa risulti fortemente compromessa dalle precedenti revoche subite, tutte per guida in stato di ebrietà. Va poi considerato che l’ultima revoca, della durata di otto mesi, è scaduta soltanto il 30 settembre 2001 e che da allora al momento dei fatti che hanno dato origine al provvedimento qui impugnato è trascorso poco più di un anno.

                                         Tale circostanza lascia dubitare della capacità dell’insorgente di garantire sempre la propria idoneità allorquando si pone alla guida di veicoli a motore. Alla stessa conclusione era del resto già giunto il perito __________ nel suo rapporto 9 marzo 2003.

                                         Nel caso concreto, in ragione proprio dei precedenti e della recidiva specifica, non si può di certo riconoscere all’insorgente una buona reputazione quale conducente. Anzi.

                                         5.4. Sulla commisurazione della durata della revoca della licenza di condurre incide poi la gravità della colpa commessa dal conducente sanzionato (RDAT II-1998 n. 51) e l'importanza della violazione commessa.

                                         La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, op. cit., n. 2457). Di norma si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., vol. III, n. 2458).

                                         Nell’evenienza concreta il ricorrente si è messo al volante in uno stato di gravissima ubriachezza (alcolemia: min. 2,68 – max. 2,96 g/kg), percorrendo in tali condizioni anche un tratto di autostrada. Il suo grado di colpa appare pertanto indubbiamente importante e può essere solo in parte sminuito dalle circostanze e dagli elementi soggettivi evidenziati nel gravame. L'invocato consumo solo occasionale di bevande alcoliche lo pone al riparo da una revoca di sicurezza a tempo indeterminato, ma non da un provvedimento per scopo d'ammonimento di lunga durata.

                                   6.   Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, dei suoi precedenti, della colpa che gli è imputabile, del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore, nonché della circostanza che è recidivo specifico ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, si giustifica di estendere il periodo di revoca oltre il minimo legale di un anno. Se poi si pon mente al breve lasso di tempo intercorso tra la scadenza dell'ultima revoca inflittagli e i fatti che hanno imposto l'adozione della misura impugnata, il provvedimento di revoca di ventiquattro mesi confermato dal Consiglio di Stato appare del tutto conforme al diritto, al principio di proporzionalità e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (Schaffhauser, op. cit., n. 2458).

                                   7.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 1, 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis, 17 cpv. 2 LCStr, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.241 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.2003 52.2003.241 — Swissrulings