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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2003 52.2003.233

September 5, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,182 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.233  

Lugano 5 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 luglio 2003 di

__________ e __________ __________ tutti patrocinati da: avv. __________  

contro  

la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2697) che conferma la decisione 27 novembre 2002 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    19 agosto 2003 del municipio di __________;

-    19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 aprile 2002 gli arch. __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione plurifamigliare sulla part. n. __________ RF di proprietà di __________, situata nella zona del nucleo di tamponamento (NT), nella quale nuove costruzioni sono ammesse a condizione che presentino un aspetto di valorizzazione architettonica e ambientale (art. 31 NAPR).

                                         Il 30 agosto 2002 il municipio ha negato la licenza, perché la volumetria dell'immobile sarebbe stata eccessiva.

                                         La decisione è cresciuta in giudicato.

                                  B.   Il 10 ottobre 2002 i ricorrenti hanno presentato una nuova domanda sulla base di un progetto rielaborato, che prevede la costruzione di un immobile costituito da due corpi contigui, scalati sul pendio e strutturati su tre livelli.

                                         Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale e quello del pianificatore locale, il 27 novembre 2002 il municipio ha nuovamente negato la licenza edilizia, ritenendo che l'edificio non potesse essere considerato come una completazione della trama urbana e non presentasse aspetti di valorizzazione architettonica ed ambientale.

                                  C.   Con giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

                                         Il Governo si è, in sostanza, limitato a negare che la decisione del municipio procedesse da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento riservatogli dall'art. 31 NAPR.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza richiesta.

                                         Eccepita la carenza di motivazione del giudizio governativo, che omette di pronunciarsi su tutte le censure sollevate con il ricorso, gli insorgenti ravvisano una violazione del diritto di essere sentito anche nel rifiuto del Consiglio di Stato di dar seguito alla richiesta di sopralluogo.

                                         Nel merito, ribadiscono che il diniego della licenza sostanzierebbe gli estremi di una violazione del diritto per abuso di potere.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene il municipio contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che varranno semmai discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato, è certa.

                                         Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti. Non è compito specifico di questo tribunale sanare eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore. Lo si deduce dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, che in caso di accertamenti incompleti permette di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente, previo completamento dell'istruttoria.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 31 cpv. 1 NAPR di __________, l'edificazione delle aree definite nucleo di tamponamento deve essere intesa come completazione della trama urbana. Sono ammesse nuove costruzioni a condizione che presentino un aspetto di valorizzazione architettonica e ambientale.

                                         La nozione di aspetto di valorizzazione architettonica ed ambientale è di natura indeterminata. Il suo contenuto precettivo va quindi individuato mediante interpretazione, rispettando la latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità decidente nell'applicazione di concetti giuridici indeterminati.

                                         Per stabilire se una costruzione risponda alle condizioni di edificabilità sancite dalla norma in questione occorre ad ogni modo conoscere la trama urbana ed il contesto ambientale in cui si inserisce. La conoscenza dettagliata della morfologia del tessuto edilizio circostante costituisce un presupposto inderogabile per esprimere un giudizio, di natura essenzialmente estetica, sulla conformità di un determinato intervento edilizio per rapporto all'art. 31 NAPR.

                                         2.2. L'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio e non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 PAmm). Può quindi rinunciare ad assumere quelle prove che appaiono a priori inidonee a procurarle la conoscenza di tali fatti (DTF 117 Ia 268 seg.; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19, n. 5).

                                         2.3. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli atti a sua disposizione gli permettessero di statuire con sufficiente cognizione di causa sul ricorso inoltratogli. Avvalendosi della facoltà di valutare anticipatamente la concludenza delle prove richiestegli, si è quindi rifiutato di esperire il sopralluogo sollecitatogli tanto dai ricorrenti, quanto dal municipio.

                                         La decisione è palesemente insostenibile.

                                         Gli atti a disposizione per valutare la trama urbana della zona e la morfologia delle costruzioni circostanti si riducono ad un estratto della mappa catastale e ad una semplice fotografia, scattata dal fondo sottostante a quello dedotto in edificazione, sulla quale si possono scorgere alcune delle costruzioni situate più a monte. Con ogni evidenza, si deve negare che questi atti permettano di esprimere un giudizio ponderato sulle caratteristiche del tessuto edilizio circostante e sull'inserimento della nuova costruzione nel contesto ambientale. Anche uno sprovveduto non può ragionevolmente pretendere che questi due documenti gli consentano di statuire con sufficiente cognizione di causa sulla questione sottoposta a giudizio.

                                         Una valutazione della conformità dell'intervento con le condizioni di edificabilità di natura estetica sancite dall'art. 31 NAPR presuppone inevitabilmente un'attenta ricognizione del territorio circostante. Non può ridursi alla sommaria lettura di una mappa catastale e di una fotografia scattata da un'angolazione che esalta soprattutto la mole del controverso edificio, confinando in secondo piano le preesistenze. L'accertamento della cosiddetta trama urbana non può in particolare prescindere da una visione più ampia e globale, possibilmente dall'alto (aerofotogrammi), del tessuto edilizio circostante. Lo stesso pianificatore, nel suo preavviso, aveva auspicato il completamento dei piani con le necessarie indicazioni grafiche, eventualmente anche tramite un modellino adeguato.

                                   3.   Già per questi motivi, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato siccome lesivo del diritto di essere sentito dei ricorrenti. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché esperisca un sopralluogo, documentandone in dettaglio le risultanze.

                                         Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono invece a carico del comune.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 31 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato (n. 2697) è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

                                   2.   Non preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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