Incarto n. 52.2003.203
Lugano 24 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 giugno 2003 della
__________
contro
la decisione 7 aprile / 27 maggio 2003 del municipio di __________, che delibera alla __________ la fornitura ed il montaggio di un impianto di deacidificazione dell’acqua potabile;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 giugno 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la fornitura ed il montaggio di un impianto di deacidificazione dell’acqua potabile con soda caustica al 30% (cfr. FU __________ del __________, p. __________);
che al concorso hanno partecipato, tra le altre, le ditte __________ e __________;
che con risoluzione 7 aprile 2003 il municipio ha deliberato i lavori alla __________;
che tale risoluzione è stata notificata alla __________ con scritto 27 maggio 2003, inviato per raccomandata;
che avverso la suddetta delibera la __________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con gravame 17 giugno 2003, sulla scorta di argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in diritto
che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva dell’insorgente, partecipante al concorso, è certa (art. 43 PAmm);
che, giusta l’art. 46 cpv. 1 PAmm, l’impugnativa deve essere insinuata all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;
che il termine di ricorso, in quanto fissato dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile (art. 11 PAmm);
che una decisione spedita per lettera raccomandata è considerata notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva direttamente allo stesso oppure ad una persona abilitata;
che, in concreto, la decisione municipale di aggiudicazione 7 aprile 2003 è stata notificata per raccomandata con scritto 27 maggio 2003;
che, a detta della stessa ricorrente, il suddetto invio sarebbe stato ritirato il 28 maggio 2003;
che gli accertamenti esperti d’ufficio da questo Tribunale hanno per contro attestato che l’invio raccomandato è stata spedito il 28 e consegnato il 30 maggio 2003;
che, nell’ipotesi più favorevole alla ricorrente, il termine ricorsuale di 15 giorni, rettamente indicato nella decisione impugnata, è giunto a scadenza lunedì 16 giugno 2003, per effetto della protrazione applicabile ai termini scadenti durante la fine - setti-mana (art. 11 cpv. 3 PAmm);
che, pertanto, l’impugnativa, interposta dall’insorgente soltanto il 17 giugno 2003, come si evince dal timbro postale, risulta tardiva;
che, di conseguenza, il ricorso va dichiarato irricevibile, senza entrare nel merito delle censure addotte con il gravame;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
che la reiezione in limine dell’impugnativa permette comunque di contenere entro minimi termini l’ammontare degli oneri processuali.
Per questi motivi,
visti gli art. 26c LOG; 36 LCPubb; 3, 11, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-- , sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario