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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.189

August 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,014 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.189  

Lugano  28 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonia Giamboni, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 del

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2215), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 febbraio 2003 del municipio di __________ che nega la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un posteggio sulla part. __________ RF e ordina l'immediato divieto d'uso del fondo quale posteggio;

viste le risposte:

-    20 giugno 2003 del municipio di __________;

-    24 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente __________ è proprietario del fondo n. __________ RF di __________, sito all'estremità della zona residenziale media soggetta a piano particolareggiato;

                                         che il sedime, per la maggior parte adibito ad orto, confina a sud con la zona denominata "nucleo di risanamento" e a est con la strada di proprietà del comune (__________, part. n. __________ RF), la quale lo separa da un quartiere pure inserito nel nucleo di risanamento; in prossimità di tale passaggio, il fondo è vincolato da due punti di vista principali;

che finora il municipio non ha ancora allestito alcun piano particolareggiato relativo alla zona in cui è inserito il mappale del ricorrente;

che l'insorgente ha autorizzato il signor __________, proprietario del fondo contiguo n. __________ RF, a parcheggiare la sua auto su un angolo della part. n. __________;

che su ordine del municipio, il 7 ottobre 2002 il __________ ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per la presunta trasformazione abusiva di parte del fondo in area di posteggio;

che al rilascio della medesima si sono opposti __________ e __________, proprietari dei fondi n. __________, rispettivamente n. __________ RF;

che l'11 febbraio 2003 l'autorità comunale ha negato la licenza edilizia postulata, ordinando contemporaneamente il divieto immediato dell'uso del fondo quale posteggio, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS;

che con giudizio 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal __________;

che il Governo, dopo aver accertato che la creazione del posteggio è soggetta alla procedura della notifica, ha negato la concessione della relativa licenza edilizia, ritenendo che il fondo in questione debba essere considerato non edificabile, a norma dell'art. 40 cpv. 5 NAPR;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti a Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, secondo il ricorrente, la semplice utilizzazione di un angolo del suo fondo quale posteggio non costituirebbe un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia; l'art. 40 cpv. 5 NAPR sarebbe inoltre applicabile unicamente in caso di edificazione di opere che possono essere rimosse solo con grande difficoltà mentre costituirebbe abuso di diritto invocare tale disposizione nel caso concreto; l'uso del fondo come posteggio, che non ha comportato alcun intervento edilizio, potrebbe in effetti essere soppresso in ogni momento e non sarebbe in alcun modo di pregiudizio all'attuazione del piano particolareggiato; il municipio avrebbe altresì potuto concedere la licenza edilizia a titolo di precario;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni;

__________ e __________, opponenti e resistenti nel procedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, non hanno presentato l'allegato di risposta nel termine loro assegnato.

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che lo stazionamento regolare e duraturo di veicoli su un fondo adibito ad orto configura un cambiamento di destinazione; si tratta in effetti di un'utilizzazione che ne modifica le condizioni di fruizione in misura rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni (cfr. STA inedita del 21 agosto 2002 in re N.S.);

che nell'evenienza concreta, per ammissione del ricorrente stesso - che ha autorizzato un terzo ad usare un angolo del suo fondo come posteggio - è dunque pacifica la sussistenza di un cambiamento di destinazione;

che irrilevante, a tale proposito, è il fatto che il terreno non sia stato sistemato; altrettanto priva di rilievo è la circostanza che l'uso sia limitato al posteggio di una sola autovettura: decisiva è soltanto l'utilizzazione che è venuta ad istaurarsi sullo stesso senza la necessaria autorizzazione;

che giusta l'art. 40 cpv. 5 NAPR fino all'approvazione del piano particolareggiato, la zona residenziale in questione non è edificabile;

che lo scopo di tale norma consiste senza dubbio nel mantenere intatta la zona ai fini dell'attuamento, senza alcun impedimento, di un eventuale piano particolareggiato;

che la concessione a titolo precario di una licenza edilizia non entra in considerazione ove sia suscettibile di condizionare la realizzazione del piano; non deve in particolare diventare il mezzo per chiedere la modifica del piano al fine di assicurare la conservazione dell'opera (Scolari, Commentario, ad art. 43 LALPT, n. 400);

che la clausola precaria, in quanto condizione di un'autorizzazione eccezionale, non dispensa comunque l'autorità dall'obbligo di fondare la deroga su un'esplicita base legale (RDAT I-1991, n. 44);

che in concreto nessuna disposizione del PR di __________ permette al municipio di autorizzare costruzioni in deroga al divieto di edificare prescritto dall'art. 40 cpv. 5 NAPR;

che d'altra parte la __________, che rappresenta l'unica via d'accesso per il fondo, non è nemmeno contemplata dal piano del traffico: il suo utilizzo è limitato all'accesso pedonale o quale area di carico e scarico, per cui concedere l'autorizzazione edilizia equivarrebbe vanificare la regolamentazione che prevede un uso circoscritto della strada;

che, così stando le cose, la decisione di diniego della licenza edilizia va confermata e il ricorso respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 40 cpv. 2 e 5 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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