Incarto n. 52.2003.186
Lugano 8 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 della
__________ patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 26 maggio 2003 dell'ufficio patriziale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori da pittore e risanamento del cemento armato delle facciate del __________;
vista la risposta 5 luglio 2003 del patriziato di __________;
preso atto:
- della replica 15 luglio 2003 della ricorrente;
- della duplica 24 luglio 2003 del patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che verso la fine del 2001 il presidente del patriziato di __________ ha chiesto alla ditta __________ di allestire un preventivo da sottoporre all'assemblea patriziale per lo stanziamento del credito occorrente per i lavori da pittore e risanamento del cemento armato delle facciate del __________;
che il 31 gennaio 2002 la ditta interpellata ha sottoposto al patriziato un preventivo dettagliato di fr. 33'296.-;
che, un anno dopo, l'ufficio patriziale ha chiesto un preventivo per gli stessi lavori anche alle ditte __________ e __________;
che la ditta __________ ha presentato un'offerta datata 13 febbraio 2003 di fr. 15'142.55, mentre l'offerta della ditta __________ ammontava a fr. 31'812.30;
che, ottenuto dall'assemblea del patriziato lo stanziamento di un credito di fr. 20'000.-, il 26 maggio 2003 l'ufficio patriziale ha deliberato i lavori alla ditta __________;
che contro questa decisione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel provvedimento l'insorgente ravvisa in sostanza una violazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento; rimprovera inoltre all'autorità patriziale di non aver esperito una procedura di concorso;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il patriziato, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente, osservando fra l'altro di aver proceduto per incarico diretto;
che la ditta __________ non ha presentato osservazioni;
che con la replica la ricorrente sostiene che l'invito a formulare un preventivo, rivolto a due ditte, esclude che si tratti di un incarico diretto;
che il patriziato si è confermato nelle tesi sostenute con la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che alla ditta ricorrente, attiva come impresa di pittura, va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la decisione 26 maggio 2003 con cui l'ufficio patriziale di __________ ha aggiudicato alla ditta __________ i lavori di ripristino delle facciate del __________;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); l'audizione del presidente del patriziato, sollecitata dall'insorgente, non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che a norma dell'art. 7 cpv. 1 LCPubb una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera (art. 8 LCPubb) o selettiva (art. 9 LCPubb), ossia mediante pubblico concorso;
che a determinate condizioni il committente può tuttavia aggiudicare una commessa secondo la procedura ad invito (art. 10 e 11 LCPubb) o mediante incarico diretto (art. 12 e 13 LCPubb);
che nella procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere almeno tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb); ad ogni concorrente va rimessa una documentazione di gara menzionante fra l'altro criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione (art. 5 cvp. 1 e 2 RLCPubb);
che la procedura ad invito è fra l'altro ammessa quando la spesa prevista per commesse edili che non siano da impresario costruttore o di pavimentazione stradale non supera l'importo di fr. 50'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che l'aggiudicazione mediante incarico diretto è invece ammessa quando la spesa prevista per opere edili che non siano di impresario costruttore non supera l'importo di fr. 30'000.- (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che, nell'evenienza concreta, la spesa inizialmente prevista dalla ricorrente per i lavori di restauro delle facciate del __________ ammontava a fr. 33'296.-;
che la commessa poteva quindi essere aggiudicata secondo la procedura ad invito; non poteva invece essere aggiudicata per incarico diretto;
che la procedura di aggiudicazione adottata dal patriziato invitando le ditte __________ e __________ a presentare un'offerta secondo un capitolato allestito in base al preventivo allestito un anno prima dalla ricorrente era gravemente ed insanabilmente viziata;
che le ditte invitate erano infatti soltanto due, non è stato inoltre fissato alcun termine per la presentazione delle offerte e la documentazione di gara non era conforme all'art. 5 RLCPubb;
che, come rileva la stessa ricorrente, l'offerta 31 gennaio 2002 era in effetti destinata unicamente a fondare la richiesta di stanziamento del credito all'assemblea patriziale; non si inseriva nel quadro di una procedura d'aggiudicazione ad invito; non può quindi essere accostata a quelle presentate un anno dopo dalle altre due ditte;
che nella misura in cui scaturisce da una procedura ad invito promossa in modo palesemente irrito, la decisione di aggiudicazione qui impugnata non può essere confermata; da questo profilo, va annullata;
che invano sostiene l’ufficio patriziale di aver conferito alla ditta __________ un incarico diretto; invitando due ditte a presentare un’offerta sulla base di una bozza di capitolato, l’ufficio patriziale ha in sostanza avviato una procedura ad invito;
che è ben vero che l’offerta inoltrata dalla ditta __________ si situa ampiamente al sotto del limite di fr. 30'000.-, fissato dall’art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb per il conferimento di un incarico diretto, ma è altrettanto vero che, per principio, il committente non può modificare la procedura di aggiudicazione in corso di svolgimento;
che la procedura adottata vincola tanto il committente, quanto i concorrenti; il committente non può in particolare promuovere una procedura ad invito ed aggiudicare la commessa per incarico diretto; deve prima concludere la procedura ad invito;
che, nell’evenienza concreta, la procedura ad invito, esperita dall’ufficio patriziale in violazione degli art. 10 LCPubb e 5 RLCPubb, può considerarsi conclusa con l’annullamento della decisione di aggiudicazione che ne è scaturita;
che l’ufficio patriziale potrà comunque adottare una nuova decisione, che aggiudichi nuovamente la commessa alla ditta __________ mediante incarico diretto sulla base dell’offerta 13 febbraio 2003;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata;
che la tassa di giudizio e le ripetibili sono poste a carico del patriziato secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43; 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 26 maggio 2003 dell’ufficio patriziale di __________, che aggiudica alla ditta __________ i lavori da pittore delle facciate del __________, è annullata.
2. La tassa di giudizio di fr. 600.- è a carico del patriziato di __________, che rifonderà identico importo alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario