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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.18

July 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,572 words·~13 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.18  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  14 gennaio 2003 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5968) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato,

-    21 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, di nazionalità brasiliana, è entrata in Svizzera il 12 giugno 2000 per sposarsi con il cittadino elvetico __________.

A partire dalle nozze, celebrate il __________ a __________, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 13 agosto 2002.

b) Il 24 ottobre 2001 __________ ha segnalato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che, dopo 14 mesi di matrimonio, la moglie lo aveva convenuto in Pretura per l'adozione di misure protettrici dell'unione coniugale e che il vero scopo del soggiorno della stessa in Svizzera era l'ottenimento del passaporto elvetico.

Il 1° novembre 2001 la ricorrente si è trasferita in un appartamento in via __________ a __________.

                                  B.   Il 20 dicembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata il 13 novembre precedente da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora e le ha fissato un termine con scadenza il 28 febbraio 2002 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha ritenuto che fosse venuto a mancare lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare), perché l'interessata si era separata dal marito e non aveva nessuna intenzione di riprendere la relazione matrimoniale.

La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

Respinte le censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente, il Governo ha rilevato che, quantomeno dall'ottobre 2001, non sussisteva più un legame tra i coniugi __________ e che questi non erano intenzionati a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte della ricorrente, appellarsi al matrimonio per poter continuare a dimorare sul territorio elvetico.

Visto che la relazione coniugale non era più intatta, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Secondo l'autorità inferiore, l'interessata non poteva invocare la propria attività lucrativa per poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione a lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.

Ha infine considerato esigibile il rientro dell'interessata in Brasile.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.

Secondo la ricorrente, non esaminando se erano adempiute le condizioni per la revoca giusta l'art. 9 cpv. 2 LDDS, il Governo avrebbe commesso un diniego di giustizia, in quanto la decisione doveva essere diffusamente motivata come pretende l'art. 20 cpv. 1 ODDS.

Ritiene che il dipartimento abbia violato il suo diritto di essere sentita, non interpellandola prima dell'emanazione della decisione di revoca.

Contesta poi di aver contratto un matrimonio fittizio, rilevando in particolare di aver sposato suo marito per amore dopo averlo frequentato durante un anno e mezzo prima delle nozze.

Contesta pure di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva: la separazione sarebbe dovuta al comportamento del marito, il quale era divenuto aggressivo a causa dei suoi problemi di ordine sessuale. Non esclude comunque di riconciliarsi con lo stesso.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. A ben guardare, la decisione 20 dicembre 2001 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 13 agosto 2002, che __________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta prima dell'inoltro del ricorso. Dato che essa non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.

Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Repubblica federativa del Brasile e la Svizzera dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno.

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata dal 14 agosto 2000 con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

Come si vedrà in seguito (consid. 6.), il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Non è infatti necessario procedere all'audizione delle persone notificate dall'insorgente volte a dimostrare che essa è integrata nel tessuto sociale elvetico e che la sua relazione con il marito era effettiva e sincera già prima il matrimonio (ricorso ad 4.1.). Tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Agli atti figurano peraltro le dichiarazioni di gran parte dei testi notificati.

Non occorre nemmeno sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).

                                   2.   L'insorgente si duole della violazione del diritto di essere sentita, perché il dipartimento non l'ha interpellata prima dell'emanazione del provvedimento impugnato. La decisione di revoca sarebbe inoltre insufficientemente motivata, in violazione dell'art. 20 cpv. 1 ODDS.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).

2.2. In concreto, non vi è nessuna norma che impone all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri di avvertire l'interessato prima di adottare un provvedimento nei suoi confronti. La procedura in materia di diritti degli stranieri non è di natura penale. Del resto, anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito, la stessa sarebbe già stata sanata, perché __________ ha potuto determinarsi sulla decisione di revoca del suo permesso di dimora tramite il suo gravame al Consiglio di Stato, che dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo.

Per quanto riguarda invece l'asserita carenza di motivazione della decisione del dipartimento, non risulta che l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossile dall'autorità di prime cure. Di conseguenza, l'asserita violazione dell'art. 20 cpv. 1 ODDS è stata in ogni caso sanata.

2.3. Su questo punto, il gravame dev'essere respinto.

                                   3.   3.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

3.2. La ricorrente ritiene che il Governo, non esaminando se erano adempiute le condizioni per la revoca giusta l'art. 9 cpv. 2 LDDS, abbia commesso un diniego di giustizia. L'argomento addotto dall'insorgente non può essere condiviso.

L'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta nelle more della procedura ricorsuale. Di conseguenza, a ragione il Consiglio di Stato ha motivato il proprio giudizio sulla base dell'art. 7 LDDS.

                                   4.   Il Consiglio di Stato, nonostante avesse rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente tramite le dichiarazioni del marito contenute nello scritto 24 ottobre 2001 alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (matrimonio di comodo: v. risoluzione ad G., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze.

                                   5.   5.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

5.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dell'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 , consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.

                                   6.   6.1. La ricorrente è entrata in Svizzera il 12 giugno 2000, dove si è sposata il 14 agosto successivo con __________. Per vivere insieme al marito, essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Tuttavia, dopo un anno e due mesi di matrimonio, __________ si è separata dal coniuge, trasferendosi da __________ a __________ (v. contratto di locazione 25 ottobre 2001). Da un anno e mezzo circa non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale tra i coniugi __________. Del resto la ricorrente stessa non nasconde che il matrimonio è tuttora in crisi e neppure in questa sede essa afferma di aver ripreso la vita coniugale con il marito.

I motivi che hanno condotto alla disunione della coppia e alla richieste di misure protettrici dell'unione coniugale (istanza 24 settembre 2001, ad 3), segnatamente i problemi di ordine comportamentale e sessuale del marito, non permettono di giungere a diversa conclusione. Rafforzano piuttosto i dubbi esistenti su un'ipotetica ripresa di comunione domestica.

6.2. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2001, al fine di mantenere il proprio permesso per risiedere in Svizzera. L'insorgente non potrebbe peraltro prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di beneficiare di un permesso di soggiorno in base a questo disposto.

Il fatto che essa abbia coltivato nel nostro Paese dei rapporti di amicizia o altro con diverse persone oppure che sia integrata nella società elvetica non è dunque di decisivo rilievo.

Inoltre l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui rilevante.

__________ non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Brasile, dove è nata, cresciuta, e risiedeva prima di entrare in Svizzera.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadina brasiliana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                    4.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.18 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.18 — Swissrulings