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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2003 52.2003.164

August 12, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·935 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.164  

Lugano 12 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 del

contro  

la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 1957) che dichiara nulla la decisione 27 settembre 2002 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al comune ricorrente la licenza edilizia per la costruzione di un posteggio sulla part. n. __________;

viste le risposte:

-    27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;

-    13 giugno 2003 di __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, __________ e __________, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Richiamandosi all’art. 33 LStr, il 10 aprile 2002 il comune di __________ ha chiesto al Tribunale d’espropriazione il permesso di costruire un posteggio per 8 veicoli in località __________, su un fondo (part. n. __________ RF) situato lungo la strada cantonale della valle __________, che il PR riserva per la costruzione di quest’opera.

                                         Il 16 aprile 2002 il Tribunale d’espropriazione ha ritornato gli atti al municipio, osservando che l’opera doveva essere approvata secondo la legge edilizia, poiché non toccava il campo stradale.

                                  B.   Il 30 aprile 2002 il municipio ha pubblicato all’albo comunale la domanda di costruzione per il posteggio. In tempo utile gli sono pervenute le opposizioni dei qui resistenti, che rilevavano come l’opera pregiudicasse le possibilità di accedere con veicoli ai loro fondi, situati a valle della strada cantonale.

                                         Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 settembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  C.   Con giudizio 6 maggio 2003, il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.

                                         Il Governo ha in sostanza ritenuto che competente a rilasciare la licenza edilizia fosse il Tribunale d’espropriazione, poiché il posteggio insiste su un fondo che il PR qualifica come sentiero, viottolo, percorso pedonale, ossia come strada.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annulla-mento.

                                         Rievocati i fatti salienti, l’insorgente osserva in sostanza che il Tribunale d’espropriazione ha già declinato la sua competenza.

                                  E.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Gli opponenti rinunciano a presentarne.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune, beneficiario della licenza annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l’art. 33 LStr, il permesso di costruzione per strade pubbliche o aperte al pubblico o per opere edilizie che insistono sul campo stradale è rilasciato dal Tribunale d’espropriazione, che decide definitivamente. L’art. 3 cpv. 1 lett. a RLE dispone a sua volta che non soggiacciono a licenza edilizia le opere la cui approvazione è disciplinata dalla LStr.

                                         Soggiacciono quindi all’approvazione da parte del Tribunale d’espropriazione tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, quanto le opere che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore o dei pedoni, in quanto previste sull’area definita strada dal PR (STA 30.7.2002 in re comune di __________). Oltre al campo stradale vero e proprio, sono considerati parte integrante della strada tutti gli impianti necessari ad un’adeguata sistemazione tecnica della strada stessa, in modo particolare, manufatti, raccordi, piazze di stazionamento, aree di sosta e di servizio, impianti di sicurezza ecc. (art. 3 LStr). Non rientrano invece nella nozione di strada i posteggi, che configurano una costruzione a sé stante e non necessaria alla sistemazione tecnica della strada (RDAT 1995 I n. 37).

                                   3.   Nell’evenienza concreta, il controverso posteggio insiste per la maggior parte su un sedime che il PR (piano del traffico) riserva espressamente alla costruzione di quest’opera. Soltanto una minima parte occupa la superficie che il PR destina a passo pedonale. Degli otto posteggi previsti, soltanto lo stallo situato più ad ovest interferisce per un paio di metri quadrati con il raccordo fra la strada cantonale ed il sentiero pedonale che scende verso valle. Questa interferenza non permette in nessun caso di affermare che l’opera in contestazione insiste su un'area che il PR destina a strada.

                                         Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, prescindendo da qualsiasi ponderazione degli aspetti che depongono a favore della competenza del municipio a rilasciare la licenza per rapporto a quelli che militano invece in favore della competenza del Tribunale d’espropriazione, preponderanti sono gli aspetti che inducono ad ammettere l’applicabilità della legge edilizia.

                                         Del tutto corrette sono le considerazioni con cui il Tribunale d'espropriazione ha declinato la sua competenza.

                                   4.   Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell’impugnativa inoltratagli dai vicini opponenti.

                                         Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 3, 33 LStr; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.      la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 1957) è annullata.

1.2.      gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltrato dagli opponenti contro licenza edilizia 27 settembre 2002 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la costruzione di un posteggio sulla part. n. __________ RF.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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