Incarto n. 52.2003.150
Lugano 18 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2003 di
__________
contro
la decisione 16 aprile 2003, n.1645, del Consiglio di Stato, che ha annullato la decisione 3 dicembre 2002 del municipio di __________, con la quale è stata negata a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un edificio da utilizzare quale sostra-stallino per il ricovero animali al mappale __________ del Comune di __________, limitatamente al dispositivo no. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
- 15 maggio 2003 di __________;
- 20 maggio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 giugno 2002 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di una sostra – stallino per il ricovero di animali sul mapp. __________ del Comune di __________;
che il 2 agosto 2002 i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio della suddetta licenza edilizia;
che il 3 dicembre 2002 l’autorità comunale ha negato la licenza edilizia per la costruzione in rassegna;
che contro tale decisione il 15 gennaio 2003 __________ ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato;
che, considerando adempiuti i requisiti per un’eccezione secondo l’art. 24 LPT, con risoluzione 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame presentato da __________, condannando il municipio a versare a quest’ultimo fr. 500.-- a titolo di indennità per ripetibili;
che l’insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili (dispositivo n. 2), sostenendo di non dover rifondere alcunché a titolo di ripetibili in quanto intervenuto nella procedura edilizia in oggetto unicamente quale autorità decidente, riportando nella decisione le argomentazioni formulate nel preavviso cantonale;
che con osservazioni 15 maggio 2003 il resistente si rimette al giudizio di questo Tribunale, limitandosi ad osservare che, in caso di accoglimento del presente gravame, le indennità a titolo di ripetibili andrebbero poste a carico del Dipartimento del territorio;
che con risoluzione 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato aderisce al gravame presentato da __________ indicando che le indennità per ripetibili andranno a carico del Dipartimento del territorio;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione attiva del Comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;
che di principio anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico;
che in quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di Cugnasco pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330).
che l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente al versamento di ripetibili alla controparte che ne abbia fatto esplicita richiesta (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n.1);
che nella fattispecie il municipio ha fondato la decisione di diniego della licenza edilizia unicamente sul preavviso negativo del Dipartimento del territorio, vincolante per l’autorità comunale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LE;
che, in concreto, l’interessato all’esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il Comune, che è comparso in causa quale autorità decidente e non per tutelare suoi particolari interessi, ma __________ quale istante della licenza edilizia;
che dalle osservazioni presentate nella stessa procedura dinanzi al Consiglio di Stato emerge come il Comune qui ricorrente non si sarebbe opposto ad un eventuale accoglimento dell’impugna-tiva presentata da __________ qualora, dopo aver esperito un sopralluogo, i Servizi cantonali avessero modificato il loro preavviso negativo;
che il Comune non poteva pertanto essere considerato soccombente rispetto alle domande di giudizio formulate in quella sede;
che è quindi a ragione che il Comune chiede di essere liberato dall’obbligo di partecipare alla rifusione delle ripetibili;
che con risoluzione 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato aderisce del resto al gravame presentato dal municipio;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto;
che in considerazione dell’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, non giustificandosi inoltre l’assegnazione di ripetibili in questa sede;
Per questi motivi,
visti gli art. 7 cpv. 2, 21 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 16 aprile 2003 (n. 1645) del Consiglio di Stato è modificato nel senso che le ripetibili di fr. 500.-- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Dipartimento del territorio).
2.Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario