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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.148

August 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·978 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.148  

Lugano 28 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 maggio 2003 di

__________  

contro  

la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1605), che respinge in ordine l'istanza d'intervento inoltrata dagli insorgenti contro l'operato del municipio di __________ nell'ambito del riattamento della casa d'abitazione di __________ e __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    21 maggio 2003 del municipio di __________;

-    21 maggio 2003 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che i resistenti __________ sono comproprietari di un edificio ad uso abitativo, situato nel nucleo di __________ (part. n. __________) e contiguo allo stabile di proprietà di __________ (part. n. __________ RF);

                                         che i ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di un fondo contermine;

                                         che il tetto dello stabile dei resistenti, stando alle fotografie agli atti, era leggermente più alto (20 - 30 cm) di quello dello stabile contiguo (part. n. __________ RF);

                                         che con notifica 15 ottobre 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il tetto del suo stabile, lasciando invariate le quote del colmo e della gronda; la domanda non è stata né pubblicata, né trasmessa all'autorità cantonale per preavviso;

                                         che l'8 novembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

                                         che con domanda del 12 novembre 2001 i resistenti hanno a loro volta chiesto al municipio il permesso di formare una nuova camera per gli ospiti e di sostituire il tetto, lasciando invariate le quote del colmo e della gronda; la domanda, pubblicata e notificata ai confinanti, non ha suscitato opposizioni;

                                         che, raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 30 gennaio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

                                         che nel corso dei lavori di sostituzione dei due tetti, intrapresi congiuntamente, le quote del colmo e della gronda sono state uniformate;

                                         che il 17 aprile 2001 __________ e __________ hanno manifestato al municipio la loro sorpresa per il cambiamento delle quote dei tetti;

                                         che esperiti i necessari accertamenti, il 30 aprile 2002 il municipio ha comunicato ai ricorrenti che il tetto dell'edificio dei resistenti era stato abbassato all'altezza di quello dello stabile contiguo (__________);

                                         che dopo discussioni, il 18 luglio 2002 il municipio ha comunicato ai ricorrenti che l'altezza del tetto era stata ridotta di 40 cm al colmo ed aumentata di 35 cm alla gronda;

                                         che il 24 settembre 2002 __________ e __________ hanno nuovamente scritto al municipio per chiedere lumi sulla diversa procedura di rilascio del permesso applicata nei due casi e per manifestare il loro disorientamento di fronte alle contraddittorie prese di posizione dell'autorità comunale;

                                         che il 4 ottobre 2002 il municipio ha illustrato ai ricorrenti l'iter seguito dalle due domande di costruzione;

                                         che il 30 novembre 2002 __________ e __________ hanno manifestato al municipio la loro insoddisfazione, chiedendogli di emanare una decisione formale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;

                                         che, preso atto delle risultanze degli ulteriori accertamenti promossi, con decisione 18 dicembre 2002 il municipio ha chiesto a __________, rappresentante dei proprietari degli immobili, di presentare una domanda di costruzione per le modifiche apportate alle quote delle falde del tetto;

                                         che contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

                                         che il 30 dicembre 2002 __________ e __________ hanno segnalato il caso al Dipartimento del territorio, chiedendone l'intervento;

                                         che con decisione 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda d'intervento, reputando che non ne sussistessero i presupposti;

                                         che contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento dell'istanza d'intervento del 30 dicembre 2002;

                                         che con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ e __________, annullando la decisione 18 dicembre 2002 con cui il municipio aveva chiesto a __________ di presentare una domanda di costruzione per le modifiche apportate alle quote delle falde del tetto;

                                         che __________ e __________ non hanno rinunciato ad impugnare il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l'art. 207 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili; chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che, di principio, possono quindi essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni con cui il Consiglio di Stato interviene quale autorità di vigilanza a modificare la situazione giuridica degli amministrati;

                                         che, in concreto, il rifiuto del Consiglio di Stato di dar seguito alla richiesta di intervenire nei confronti del municipio di __________ non ha minimamente leso gli interessi dei ricorrenti, che non solo hanno espressamente dichiarato che il tetto non crea loro alcun disturbo, ma hanno omesso di impugnare il giudizio con cui lo stesso Governo ha annullato la decisione 18 dicembre 2002, di cui si è detto in narrativa, rinunciando con ciò a percorrere l'unica via, che avrebbe magari loro permesso di ottenere qualche magra soddisfazione di natura procedurale;

                                         che il ricorso, dettato da futili interessi, va quindi senz'altro dichiarato irricevibile;

                                         che, benché l'impugnativa abbia cagionato allo Stato costi dell'ordine di un migliaio di franchi, la tassa di giustizia viene adeguatamente moderata al fine di tenere conto della palese inesperienza dei ricorrenti;

                                         che le ripetibili sono invece integralmente addebitate ai ricorrenti, non potendosi ragionevolmente pretendere che anche i resistenti dimostrino altrettanta benevolenza nei loro confronti;

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 900.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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