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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.05.2003 52.2003.131

May 26, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,591 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.131  

Lugano 26 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 aprile 2003 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 1° aprile 2003 (n. 1527) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    29 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

-    30 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) La cittadina dominicana __________ (1971) è entrata in Svizzera il 16 novembre 2001 in qualità di turista.

                                         Il 19 dicembre 2001, essa si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________ (1913). A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale valido fino al 15 novembre 2002. L'abitazione coniugale, composta da un locale e mezzo per due persone, è stata notificata in via __________ a __________.

                                         L'insorgente è madre di 4 figli, nati da precedenti relazioni, che risiedono nella __________.

                                         b) Interrogato il 31 ottobre 2002 dalla Polizia cantonale in merito alla sua convivenza con la moglie __________, __________ örlin ha dichiarato di essersi trasferito dopo qualche giorno dalle nozze a __________, dove in precedenza alloggiava, mentre sua moglie è rimasta a __________.

                                         __________ ha confermato la separazione di fatto (verbale d'interrogatorio del 4 dicembre 2002).

                                         Il 20 dicembre 2002, __________ ha dichiarato alla Polizia cantonale, tra le altre cose, di avere cenato con la moglie una sola volta nel corso di un anno, di non avere più effetti personali nell'abitazione coniugale e di voler chiedere l'annullamento del matrimonio.

                                  B.   Fondandosi sulle premesse emergenze, il 20 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, per non aver mai vissuto con il marito.

                                         La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.

                                         Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Non portava a diversa conclusione il fatto che il marito avesse nel frattempo dichiarato di non voler più divorziare e di trascorrere la maggior parte del tempo con la consorte.

                                         L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che l'interessata non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Ha poi ritenuto esigibile il suo rientro nella __________, dove era nata e cresciuta e vivono i suoi 4 figli, oppure in Spagna dove risiedeva prima di giungere in Svizzera.

                                         Infine, il Consiglio di Stato ha rimproverato all'insorgente di aver tentato di ingannare la polizia degli stranieri, indicando nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che viveva con il marito.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

                                         Critica il Governo per non aver proceduto all'audizione del marito e, nel merito, contesta di aver contratto matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva. Afferma che la scelta di due dimore separate era voluta dal marito: da una parte perché egli non se la sentiva di traslocare, dall'altra perché il suo appartamento è troppo piccolo per ospitare costantemente una seconda persona. Sostiene che nulla impone a una coppia di vivere nello stesso appartamento.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di dimora.

                                         1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c).

                                         In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato, è una questione di merito.

                                         1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e, come si vedrà in seguito, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'insorgente rimprovera all'autorità inferiore di non aver proceduto all'audizione del marito, dolendosi in sostanza di una violazione del diritto di essere sentita.

                                         2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).

                                         2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta audizione di __________ in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, ritenuto che egli si era già espresso versando agli atti uno scritto con cui dichiarava che non voleva più divorziare e trascorreva la maggior parte del tempo con la consorte (risoluzione governativa, ad A pag. 3 e ad G pag. 10).

                                         Anche il Tribunale non ritiene necessario sentire __________ in quanto tale mezzo di prova, volto principalmente a dimostrare che i coniugi si sarebbero sposati per amore (ricorso ad 3), non apporterebbe ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.

                                         2.3. Su questo punto, il ricorso è respinto.

                                   3.   Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, la differenza di età di oltre 57 anni, la brevissima convivenza prima del connubio e le dichiarazioni rilasciate il 20 dicembre 2002 da __________ alla polizia (risoluzione governativa ad E., pag. 7), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto di diritto.

                                         Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata, segnatamente di essersi sposata per amore, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze.

                                   4.   4.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

                                         4.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.

                                   5.   5.1. In concreto, dalle nozze celebrate il 19 dicembre 2001, i coniugi __________ non hanno praticamente mai convissuto e trascorrono la loro vita coniugale separati da ormai un anno e mezzo.

                                         Il marito della ricorrente ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ già qualche giorno dopo il matrimonio, tornando a vivere a __________ (v. verbali d'interrogatorio 31 ottobre 2002 di __________, pag. 1, e 4 dicembre 2002 di __________, pag. 2).

                                         Nuovamente interrogato in merito alla sua convivenza con la moglie, il 20 dicembre 2002 egli ha dichiarato alla polizia quanto segue:

"In merito al mio verbale, steso presso questi uffici in data 30.10.2002, devo fare alcune precisazioni. Più precisamente:

E' un anno che siamo sposati; sino ad ora, io e __________ (detta __________), abbiamo dormito assieme solo due volte, senza fare all'amore. Solo una volta lo abbiamo fatto, nel mese di luglio o agosto 2002, senza però dormire assieme.

Confermo pure che durante un anno, abbiamo mangiato assieme solo una volta. Io sono sempre rimasto presso il mio appartamento di __________ e lei presso il suo di __________. Tengo a precisare che dichiaro tutto questo, perché ho tentato in mille modi di avere una relazione con la mia donna (sentendomi solo) ma senza esito. Per tale motivo, dichiaro solo ora tutta la verità.

Lei mi ha sposato solo per comodità e per rimanere sul nostro territorio. Sono al corrente che lei si prostituiva con altri uomini. Non ho comunque le prove materiali. Il corso di massaggi da lei effettuato, penso sia solo un paravento per nascondere quanto appena detto.

D.1. Chi provvede a pagare i due affitti e al mantenimento di sua moglie? R.1. Provvedo io a pagare i due affitti. Per quanto concerne il vitto, lei si arrangia e io qualche volta le passo qualche franco.

D.2. Presso l'abitazione di __________ ha ancora degli effetti personali? R.2. No, non ho nulla.

Mi scuso ancora per le mie parziali verità, descritte nel precedente verbale, ma come detto, sentendomi molto solo, ho cercato in quella donna una persona che mi accudisse, data anche la mia età. Purtroppo non è stato il caso.

Provvederò pure a fare i passi necessari per annullare il matrimonio.

Non ho altro d'aggiungere. Letto, confermo e firmo".

                                         __________ è persona adulta. Non è quindi uno sprovveduto che rilascia dichiarazioni di tale portata. In occasione dei suoi interrogatori, fatti in epoca non sospetta, ha risposto compiutamente alle domande, ha letto i verbali, li ha confermati e li ha firmati.

                                         La contraria dichiarazione, rilasciata solo dopo il mancato rinnovo del permesso di dimora nell'ambito della procedura ricorsuale, assurge a atto di mera compiacenza e non, come sostenuto, di dichiarazione rilasciata unicamente per rabbia.

                                         5.2. Da quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto, invocando il proprio matrimonio per poter soggiornare in Svizzera. Venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente nel nostro Paese, viene pure a mancare la ragione che giustifica il rinnovo del permesso di dimora in suo favore, ritenuto che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera.

                                         In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente e, giustamente, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale.

                                         5.3. Non porta a diversa conclusione il fatto che con uno scritto del 12 marzo 2003 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato, il marito della ricorrente ha sostenuto di aver superato la crisi coniugale e di passare ora la maggior parte del suo tempo con sua moglie, dalla quale non intende più divorziare. I coniugi __________ continuano infatti a vivere separati.

                                         Non è certo perché l'appartamento del marito è troppo piccolo per ospitare costantemente una seconda persona e che egli non se la sente di traslocare presso la moglie, che permette di ritenere il contrario. Del resto, i motivi che hanno condotto alla separazione non sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

                                   6.   Visto quanto precede, la ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.

                                         E' inoltre incontestata l'esigibilità del rientro in Patria della ricorrente, dove vivono i suoi 4 figli, oppure in __________, dove ha già avuto modo di risiedere.

                                         Per il resto si può rinviare alla pertinenti considerazioni della decisione impugnata.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

                                         Tassa e spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza, __________ (12 aprile 1971), cittadina dominicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 luglio 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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