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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2003 52.2003.130

June 16, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,199 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.130  

Lugano 16 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 aprile 2003 della

__________  

contro  

la decisione 2 aprile 2003 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________ la fornitura e la posa di 45 contenitori seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

viste le risposte:

-    8 maggio 2003 della __________;

-    9 maggio 2003 del municipio di ______;

preso atto della replica 26 maggio 2003 della ricorrente;

viste le dupliche:

-    3 giugno 2003 del municipio di ______;

-    3 giugno 2003 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 24 aprile 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa di 45 contenitori interrati o seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

                                         che le prescrizioni di gara permettevano alle ditte concorrenti l'inoltro di una o più varianti (punto 6), configurate come segue dal modulo d'offerta:

variante 1

contenitori seminterrati tipo Molok o simile, capienza 5 mc

variante 2

contenitori interrati con:

- vasca esterna di contenimento in metallo

- contenitore interno rigido, capienza 5 mc

- piattaforma del contenitore in alluminio striato

- colonne esterne predisposte per ricevere sacchi da 110 l

- apertura della colonna preferibilmente mediante pedana anteriore o maniglia utilizzabile da persone con handicap

- dispositivo di aggancio, di trasporto e apertura del fondo per la relativa vuotatura;

variante 3

idem come variante 2, ma con vasca esterna in cemento (prefabbricati) e contenitore interno mobile (sacco, ecc.)

variante 4

altre eventuali proposte da specificare

                                         che le stesse prescrizioni disponevano inoltre che nell'ambito dell'esame delle offerte, su richiesta del municipio, le ditte concorrenti avrebbero dovuto "presentare in visione, dimostrazione e prova un contenitore dalle caratteristiche analoghe a quello offerto" (punto 7);

                                         che le prescrizioni particolari chiedevano infine ai concorrenti di allegare all'offerta prospetti o documentazione fotografica dei prodotti proposti con relative dimensioni ed eventuali prescrizioni d'impiego (punto 8);

                                         che il bando di concorso stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:

- prezzo offerto nella misura del 40%

- qualità del prodotto a giudizio insindacabile del committente, nella misura del 30%

- funzionalità del sistema nella misura del 30%

                                         che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella della ricorrente __________ e quella della resistente __________;

                                         che la __________ ha offerto le seguenti varianti:

- variante 1 (contenitore tipo Molok)                 fr. 239'673.20

- variante 3 (contenitore tipo Bammens)         fr. 356'453.40

- variante 4 (contenitore Alfa-Eco)                   fr. 176'796.20

specificando che

"il contenitore Alfa-Eco è dello stesso tipo e dimensioni del Molok, cioè seminterrato e di forma circolare, ma con la vasca in acciaio speciale, trattato con protezione tipo tank per carburanti (epoxite), spessore lamiera 3 mm. Il sacco è in acciaio speciale, spessore 2 mm. Il coperchio ha due aperture ed è in fibra di vetro di colore verde. Altri colori su richiesta."

                                         che la __________ ha invece offerto 4 varianti, che ai fini del presente giudizio non occorre illustrare;

                                         che, valutate le offerte inoltrate, con decisione 2 aprile 2003 il municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta __________;

                                         che, analogamente interpellata dalla ricorrente, l'autorità comunale ha giustificato il provvedimento asserendo:

- di aver optato per la variante 1 (contenitore seminterrato);

- di aver pertanto escluso le offerte dei concorrenti che proponevano le varianti 2 e 3 (contenitore interrato);

- di avere inoltre scartato la variante 4 (Alfa-Eco), proposta dalla __________, siccome sprovvista di referenze;

                                         che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'esclusione della variante 4 dalla valutazione delle offerte entranti in considerazione per la delibera;

                                         che l'insorgente rileva in sostanza che il capitolato non chiedeva ai concorrenti di allegare referenze; la mancata indicazione di referenze concernenti i contenitori Alfa-Eco non potrebbe dunque giustificare l'estromissione della variante 4 dalla procedura di valutazione;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la __________, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

                                         che in sede di replica e di duplica la ricorrente e la resistente si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che in quanto partecipante al concorso l’insorgente è legittimata a ricorrere;

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che, notoriamente, l’insieme delle condizioni contenute, direttamente o indirettamente, mediante rinvio ad un capitolato d’appalto, nel bando di concorso, rappresenta la lex specialis del procedimento; esso vincola tanto i partecipanti alla gara, quanto il committente, che non può disattenderlo senza violare il principio della parità di trattamento tra i concorrenti;

                                         che giusta l'art. 25 LCPubb, "il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a)  non adempiono ai criteri d'idoneità;

b)  hanno dato al committente indicazioni false;

c)   non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)  hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)  sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)        le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5",

                                         che l’elenco dei motivi di esclusione di cui alla norma in esame non è esaustivo;

                                         che un ulteriore motivo di esclusione è dato dall’inoltro di un'offerta compilata in modo incompleto o comunque non conforme alle prescrizioni di gara;

                                         che nell’evenienza concreta, il capitolato si limitava a chiedere ai concorrenti di allegare all’offerta prospetti o documentazione fotografica dei prodotti proposti, specificandone le dimensioni ed eventuali prescrizioni d'impiego (punto 8); non li sollecitava a produrre anche un elenco di referenze;

                                         che la ricorrente ha dato puntualmente seguito alla suddetta prescrizione di gara, descrivendo sommariamente il prodotto offerto ed allegando un prospetto illustrativo;

                                         che l’omessa produzione, da parte della ricorrente, di referenze riguardanti il prodotto Alfa-Eco, offerto con la variante 4, non può dunque in nessun caso configurare un valido motivo d’esclusione;

                                         che, considerate le sue caratteristiche, il contenitore Alfa-Eco, offerto dalla __________, è d’altro canto riconducibile alla variante 1 (contenitori seminterrati tipo Molok o simili), scelta dall’autorità comunale ai fini dell’aggiudicazione;

                                         che, avendo il municipio escluso a torto la variante 4, proposta dalla ricorrente, dalla procedura di valutazione, la decisione di aggiudicazione appare di conseguenza viziata;

                                         che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione impugnata;

                                         che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché renda una nuova decisione impugnabile, previa ripetizione della valutazione delle varianti rimaste in lizza con l'inclusione della variante 4 proposta dalla ricorrente;

                                         che la tassa di giustizia va suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.       la decisione 2 aprile 2003 del municipio di ______ è annullata;

1.2.       gli atti sono rinviati al municipio, affinché proceda come ai considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali tra il comune di ______ e la resistente __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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