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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.117

July 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·888 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.117  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 giugno 2002 di

__________  

contro  

la risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2321) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ammonimento;

viste le risposte:

-    17 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni,

-    18 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

richiamata la sentenza 27 febbraio 2003 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

che la cittadina italiana __________ (1954) è entrata in __________ il 12 luglio 1970 ed è attualmente al beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 6 marzo 2005;

che nel 1984 la ricorrente, divorziata e madre di __________ (1971), si è trasferita in Ticino, dove ha lavorato dapprima come operaia, successivamente in qualità di cameriera, aiuto famigliare e aiuto infermiera;

che dopo un infortunio alla schiena nel 1991 e un periodo di inattività, l'insorgente si è messa in proprio, fornendo un servizio come "consulente terapeuta";

che, in seguito, essa ha chiesto l'assegnazione di una rendita di invalidità;

che l'11 febbraio 2002 l'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato alla Sezione dei permessi e della immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che dal 1998 __________ aveva ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente di un sussidio assistenziale di fr. 2'100.–;

che il 1° marzo 2002 il dipartimento, rilevato che la ricorrente era a carico dello Stato, l'ha ammonita con l’avvertenza che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative, segnatamente l'espulsione o il rimpatrio;

che la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 10 LDDS, 16 cpv. 3 ODDS e 3 RLALPS (nel frattempo abrogato);

che con giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata, ritenendo l'ammonimento nei confronti della ricorrente conforme al principio della proporzionalità;

che, secondo l'Esecutivo cantonale, l'insorgente adempiva i requisiti per essere rimpatriata perché non aveva fatto tutto il possibile per evitare di dover ricorrere in maniera continua e rilevante all'aiuto finanziario dello Stato, ma che tale misura non era a quel momento opportuna a causa di diversi problemi di salute, famigliari e personali che l'affliggevano e si è limitato perciò ad ammonirla;

che contro la predetta pronunzia, __________ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ha criticato l'autorità inferiore per non essersi sufficientemente chinata sui motivi che l'hanno portata all'indigenza e per non aver tenuto conto che in Ticino risiedono suo figlio e i suoi nipoti, mentre in Italia si troverebbe senza risorse;

che dopo aver precisato di essere dovuta ricorrere all'assistenza sociale perché la __________ le aveva tolto la linea impedendole così di lavorare come consulente telefonica, la ricorrente ha sostenuto di non essere in grado di svolgere un lavoro per motivi di salute: per questo motivo ha chiesto di attendere l'esito di una perizia volta ad accertare il suo grado di invalidità e il suo eventuale reinserimento professionale;

che il 9 settembre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato dall'insorgente, confermando la risoluzione suddetta;

che con sentenza 27 febbraio 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________;

che l'alta Corte federale ha rilevato che la vertenza doveva essere esaminata sotto il profilo dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681);

che, tuttavia, dall'inserto di causa non era possibile determinare se la ricorrente poteva prevalersi del diritto di rimanere in Svizzera ai sensi del menzionato accordo, attribuendole la qualità di lavoratrice nonostante fosse a carico dell'assistenza pubblica oppure conferendole siffatto diritto a dipendenza dell'esito della procedura AI;

che sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio;

che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

che, verificandosi in concreto tale ipotesi e per rispettare il doppio grado di giurisdizione, il gravame va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché, previo completamento dell'istruttoria, statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti l'ALC e gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza:

1.1    la decisione 14 maggio 2002 (n. 2321) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2    gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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