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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2003 52.2003.111

September 24, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,206 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.111  

Lugano 24 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 marzo 2003 di

__________ ____________________ __________ tutti patrocinati da: avv. __________  

contro  

la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato (n. 1108), che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 dicembre 2002 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 65'000.- per la progettazione di una strada di servizio;

viste le risposte:

-    16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

-    13 maggio 2003 del municipio di __________;

-    14 maggio 2003 del presidente del consiglio comunale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con messaggio 25 luglio 2002 (n. 6101) il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 65'000.- per la progettazione della strada di servizio residenziale con priorità veicolare, prevista dal PR delle sezioni di __________ e __________ per l’urbanizzazione di alcuni fondi, situati in località __________, nella zona residenziale R2, esistente a valle della strada di __________. Il credito era calcolato su un preventivo di massima di fr. 1'200'000.-, allestito dal dicastero del territorio. Il messaggio prospettava il prelievo di contributi di miglioria sino al 100%, da definire in occasione dello stanziamento del credito di costruzione.

                                         Raccolto il preavviso favorevole della commissione della pianificazione, il 16 dicembre 2002 il consiglio comunale ha stanziato il credito richiesto con 36 voti favorevoli ed uno contrario.

                                         Contro questa risoluzione i ricorrenti citati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.

                                         I ricorrenti sostenevano, in particolare, che si trattava di una strada privata, che avrebbe dovuto essere realizzata interamente su fondi privati, a spese dei proprietari interessati.

                                  B.   Con giudizio 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, rilevando che l’opera in contestazione è prevista come strada di servizio residenziale dal piano del traffico, approvato dal Consiglio di Stato nel 1993 con decisione che è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 7 ottobre 1996.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione del legislativo comunale.

                                         Riallacciandosi al dibattito che si è sviluppato in seno al consiglio comunale nel 1992, in occasione della revisione del PR con cui i fondi situati in località __________ sono stati inseriti nella zona residenziale R2, i ricorrenti ripropongono e sviluppano davanti a questo tribunale le censure sollevate senza successo in prima istanza. Ribadiscono in particolare che la strada in oggetto è privata e che deve pertanto essere costruita dai privati sui loro terreni ed a loro spese. Sostengono inoltre che l’opera interferisce con la funicolare prevista dal PR per collegare la strada di __________ al __________.

                                  D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC. La legittimazione attiva dei ricorrenti, cittadini attivi di __________ e proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze della strada, è certa.

                                         Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). I documenti richiamati dai ricorrenti o fanno già parte dell’incarto o non appaiono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   2.1. Al pari di tutte le decisioni che adotta, anche nello stanziamento di crediti il legislativo comunale deve attenersi al principio di legalità. Lo stanziamento di crediti per la progettazione di una strada presuppone, di regola, che l'opera viaria sia prevista dal PR, segnatamente dal piano del traffico. Anche se non si può a priori escludere di creare i presupposti a livello di PR soltanto in un secondo tempo, non appare invero ragionevole stanziare un credito di progettazione prima che sia certo che l'opera potrà essere effettivamente realizzata dal profilo pianificatorio.

                                         2.2. I ricorrenti sostengono in concreto che il consiglio comunale avrebbe violato il principio di legalità, stanziando un credito per la progettazione di una strada, che secondo loro dovrebbe essere costruita a spese dei proprietari dei fondi interessati.

                                         La tesi è manifestamente priva di fondamento.

                                         Il piano del traffico, parte integrante della revisione del PR adottata nel 1992 dal legislativo comunale, assegna infatti chiaramente alla controversa opera viaria la funzione di strada di servizio con priorità veicolare, destinata a collegare alla strada di __________ un fondo di proprietà del comune ed altri fondi di proprietà privata, inclusi nella zona residenziale R2 definita a valle di quest'arteria. La qualifica giuridica della strada risulta chiaramente dalla rappresentazione grafica della rete stradale.

                                         Invano tentano i ricorrenti di contestare quest’evidenza, richiamandosi alle discussioni sviluppatesi in seno al consiglio comunale in occasione della suddetta revisione del PR.

                                         A prescindere dal fatto che queste obiezioni sono già state proposte senza successo davanti alle istanze di ricorso adite dagli insorgenti per contestare le scelte pianificatorie adottate dal consiglio comunale (cfr. STPT 1.12.1995 e STF 7.10.1996 in re __________ e __________) e confermate a due riprese dallo stesso legislativo, nulla può essere dedotto a favore delle loro tesi dal fatto che la commissione della pianificazione abbia a suo tempo chiesto che la strada passasse interamente su terreni privati e che il finanziamento della sua costruzione fosse assunto dai proprietari dei fondi interessati.

                                         Il tracciato dell’opera è definito in modo vincolante dalle rappresentazioni grafiche del piano del traffico e non può essere messo in discussione nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di stanziare il credito occorrente per progettarla. Per lo stesso motivo, vanno pure respinte, siccome destituite di qualsiasi fondamento, le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alle interferenze fra la strada e la funicolare che dovrebbe collegare la via di __________ al __________.

                                         Per quanto attiene al finanziamento dell’opera viaria, basta invece rilevare che la sua qualifica giuridica non dipende da chi ne sopporta i costi, ma dalle indicazioni del piano del traffico, che la distingue chiaramente dalle strade private, annoverandola fra le strade di servizio pubbliche, ovvero fra le opere viarie promosse e realizzate dal comune per rispondere all’obbligo di urbanizzare le zone edificabili sancito dall’art. 19 cvp. 2 LPT. L’indicazione data dalla commissione della pianificazione circa il suo finanziamento non si è peraltro tradotta in un atto pianificatorio vincolante, revocabile soltanto attraverso una modifica del PR. Nulla esclude, infine, che la totalità dei costi di costruzione di quest’opera di urbanizzazione particolare sia comunque effettivamente posta a carico dei proprietari interessati attraverso il prelievo di contributi di miglioria fissati nella misura massima possibile (100%; cfr. Art. 7 LCM).

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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