Incarto n. 52.2003.106
Lugano 18 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2003 di
__________ rappr. da__________
contro
la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato (n. 1092), che ha accolto l’impugnativa presentata da __________, __________ e __________ avverso la risoluzione 27 agosto 2002 (RM n. 498) mentre ha respinto quella avverso la decisione 27 agosto 2002 (RM n. 499), entrambe del municipio di __________ e relative alla realizzazione di posteggi sui mapp. n. __________ rispettivamente n. __________ RF;
viste le risposte:
- 10 aprile 2003 della Sezione degli enti locali;
- 10 aprile 2003 di __________;
- 14 aprile 2003 di __________ e __________;
- 16 aprile 2003 del municipio di __________;
- 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 13 maggio 2003 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 20 maggio 2003 di __________;
- 21 maggio 2003 del municipio di __________;
- 22 maggio 2003 della Sezione degli enti locali;
- 27 maggio 2003 del Consiglio di Stato;
- 28 maggio 2003 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, previa pubblicazione e notifica ai confinanti, il 17 settembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato alle figlie del sindaco __________ e __________, una licenza edilizia per costruire 4 posteggi sulla part. n. __________ RF;
che le beneficiarie della licenza edilizia ne hanno realizzati 5;
che il 18 giugno 2002 __________, __________ e __________, proprietari della sovrastante part. n. __________ RF, hanno chiesto informazioni al municipio sulla legittimità dei posteggi realizzati sulla part. n. __________;
che, su semplice notifica, il 9 luglio 2002 il municipio ha rilasciato al sindaco __________ la licenza edilizia per costruire altri due posteggi sull'attigua part. n. __________ RF;
che con distinte determinazioni del 27 agosto 2002 il municipio ha comunicato a __________, __________ e __________ che:
- la licenza edilizia, rilasciata in assenza di opposizioni, per la costruzione di posteggi sulla part. n. __________ non poteva essere rimessa in discussione, né poteva essere loro trasmessa perché cresciuta in giudicato;
- i posteggi realizzati sulla part. n. __________ erano al beneficio di una licenza edilizia conforme al diritto;
che il 4 settembre 2002 l'allora patrocinatore dei ricorrenti ha consultato le licenze in questione presso il municipio;
che __________, __________ e __________ hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato le determinazioni 27 agosto 2002 del municipio e la licenza edilizia 9 luglio 2002 rilasciata al resistente __________, chiedendone l'annullamento e postulando in sintesi:
- che fosse fatto ordine alle proprietarie della part. n. __________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il posteggio realizzato abusivamente; subordinatamente, che fosse fatto ordine al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per questo posteggio;
- che fosse ordinata la presentazione di una nuova domanda di costruzione per i posteggi realizzati sulla part. __________;
che con decisione 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha:
- respinto il ricorso in quanto rivolto contro la determinazione 27 agosto 2002 concernente la part. n. __________; ha però ingiunto al municipio di intervenire presso le resistenti __________ e __________ per esigere l'inoltro di una domanda a posteriori per la costruzione del quinto posteggio;
- accolto ai sensi dei considerandi il ricorso in quanto riferito alla determinazione 27 agosto 2002 concernente la part. n. __________; la licenza edilizia 9 luglio 2002 è stata annullata;
che contro questo giudizio __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alle determinazioni 27 agosto 2002 del municipio di cui si è detto sopra;
che, narrati diffusamente i fatti, gli insorgenti si limitano in sostanza a rilevare che la licenza edilizia 9 luglio 2002 è stata rilasciata su semplice notifica, anziché secondo la procedura ordinaria;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dai proprietari dei posteggi, che ne chiedono il rigetto, contestando succintamente le tesi addotte dagli insorgenti;
che con la replica e le dupliche le parti non hanno addotto nulla di nuovo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione a ricorrere presuppone che l’insorgente sia gravato dalla decisione impugnata;
che, nella misura in cui postulano l'annullamento della licenza edilizia 9 luglio 2002 rilasciata su semplice notifica dal municipio a __________ per la costruzione di due posteggi sulla part. n. __________, i ricorrenti non sono gravati dal giudizio impugnato;
che il giudizio impugnato ha infatti accolto la loro richiesta;
che i ricorrenti avevano anche chiesto che fosse ordinata la presentazione di una nuova domanda di costruzione per questi due posteggi;
che il giudizio censurato ha sostanzialmente accolto anche questa richiesta, mediante rinvio ai considerandi, nei quali impone al municipio di richiedere la presentazione di una nuova domanda di costruzione e sottoporla alla procedura prevista dalla LE (art. 11 e 12 LE) con pubblicazione e notifica ai vicini confinanti;
che, nella misura in cui ha per oggetto i posteggi realizzati sulla part. n. __________, l'impugnativa è dunque irricevibile per mancanza d'interesse legittimo;
che nella misura in cui il giudizio impugnato concerne invece il quinto posteggio, realizzato abusivamente sulla part. n. __________, i ricorrenti non sollevano la benché minima censura;
che, da questo profilo, il giudizio governativo dichiara di respingere l'impugnativa, ma accoglie di fatto la domanda intesa ad ottenere che fosse ingiunto al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori;
che, entro questi limiti, l'impugnativa, tempestiva, può essere parzialmente accolta, riformando il dispositivo n. 1 del giudizio governativo nel senso di accogliere il ricorso inoltrato da __________, __________ e __________ al Consiglio di Stato, ordinando direttamente alle resistenti __________ e __________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il posteggio realizzato abusivamente sulla part. n. __________;
che, in effetti, appare contraddittorio:
- da un lato, respingere la domanda volta ad ottenere che fosse fatto ordine al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori, e
- dall'altro, imporre al municipio di ordinare l'inoltro di una domanda in sanatoria per il posteggio abusivo;
che, al fine di evitare ulteriori, sterili contestazioni, si giustifica imporre l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria direttamente alle proprietarie dell'opera abusiva;
che il Consiglio di Stato ha omesso di statuire sulla domanda di annullamento delle determinazioni 27 agosto 2002 del municipio, avanzata dal ricorso inoltratogli da __________, __________ e __________;
che è quanto meno dubbio che tali atti abbiano valore di decisione, ossia di provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati dall'autorità in un caso concreto per costituire, annullare o modificare diritti od obblighi o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 5 PA; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4);
che l'unico aspetto di carattere decisionale desumibile da questi atti è il rifiuto del municipio di inviare ai ricorrenti la licenza edilizia rilasciata nel 1996 alle resistenti __________ e __________ per i posteggi realizzati sulla part. n. __________;
che nella misura in cui riguarda questo rifiuto, l'impugnativa è priva d'oggetto, poiché i ricorrenti hanno potuto prendere visione della licenza in questione;
che per il resto, queste determinazioni sono comunque superate dalle disposizioni del giudizio impugnato; nella misura in cui ne postula l'annullamento, l'impugnativa è pertanto irricevibile;
date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non essendo i ricorrenti patrocinati da un legale iscritto nel registro cantonale, non si assegnano ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 11 marzo 2003 (n. 1092) del Consiglio di Stato è riformato come segue:
1. Il ricorso 9 settembre 2002 avverso la decisione concernente il mappale __________ di proprietà delle signore __________ e ____________________ è accolto.
§ Alle signore __________ e __________ è fatto ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il posteggio realizzato senza permesso sulla part. n.__________ RF.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario