Incarto n. 52.2003.102
Lugano 3 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 marzo 2003 di
__________ patrocinato dagli avv. __________
contro
la risoluzione 25 febbraio 2003 (n. 911) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio (espulsione);
viste le risposte:
- 1° aprile 2003 del Consiglio di Stato,
- 2 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 6 agosto 1972 il cittadino italiano __________ (1944), già condannato nel proprio Paese d'origine nel 1968 per contrabbando ed evasione dell'imposta generale sull'entrata (IGE), è stato arrestato al valico di frontiera dalle autorità elvetiche per ricettazione di 7'900 pacchetti di sigarette. Successivamente scarcerato e rimpatriato dopo aver tacitato la parte lesa, il 19 dicembre 1972 l'allora Polizia federale degli stranieri (ora Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, IMES) ha vietato al ricorrente l'entrata in territorio elvetico sino al 19 dicembre 1975, siccome indesiderato a causa del suo comportamento (contrabbandiere di sigarette).
Con decreto d'accusa 19 maggio 1976, egli è stato condannato in Svizzera a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per entrata illegale e impedimento di atti dell'autorità.
Sfuggito all'arresto in Italia a seguito di un procedimento penale ancora aperto, il 5 maggio 1983 l'insorgente è rientrato in Svizzera, soggiornandovi fino all'agosto successivo, per poi ritornarvi nel 1984, dopo una parentesi in __________.
b) Il 7 marzo 1985, l'Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti del Dipartimento di polizia (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni) ha respinto per motivi di contingentamento la domanda della __________ ditta attiva nel settore del commercio di sigarette all'ingrosso con i Paesi dell'Est europeo e dell'Estremo Oriente, volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora in favore di __________ in qualità di impiegato responsabile degli acquisti, delle vendite e dei trasporti.
Nell'agosto 1985, il ricorrente è stato incarcerato in Italia per reati legati al contrabbando.
B. a) Il 21 maggio 1990 la __________ con sede a __________, società avente quale scopo il commercio di metalli, ha chiesto e ottenuto dalle competenti autorità giurassiane il rilascio di un permesso di dimora B in favore di __________ per lavorare come direttore, allegando alla domanda un'attestazione di buona condotta dello stesso rilasciata dal comune di __________ (prov. di __________).
Entrato in Svizzera il 16 luglio 1990, nel corso dell'estate egli è stato raggiunto dalla moglie __________ (1965) e dai figli __________ (1988) e __________ (1990), i quali hanno ottenuto anch'essi un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare.
b) Con decisione 14 aprile 1992, l'allora Ufficio cantonale del lavoro (ora della manodopera estera) ha accolto l'istanza preventiva di cambiamento di cantone in favore del ricorrente per svolgere l'attività di direttore presso la futura sede in __________ della __________ con una retribuzione di fr. 20'000.– lordi mensili. Trasferitasi a __________ il 19 maggio 1992, la famiglia __________ ha infine ottenuto il 15 ottobre 1992 un permesso di soggiorno annuale valido fino al 18 maggio 1993.
c) Nel dicembre 1992, su richiesta dell'autorità competente, il ricorrente ha prodotto l'estratto dei certificati penali che la Pretura circondariale di __________ gli aveva rilasciato poco prima, da cui non risultavano né condanne, né procedimenti penali pendenti a suo carico.
L'8 aprile 1993 la Polizia cantonale ha tuttavia accertato che __________, noto contrabbandiere che aveva sempre vissuto e operato a cavallo del confine italo-svizzero, aveva ottenuto improvvisamente e inspiegabilmente un permesso nel canton __________, prima di prendere in locazione una lussuosa villa a __________ per la quale versava una pigione di oltre fr. 20'000.– mensili, denunciando un reddito di fr. 250'000.–. La polizia ha pure accertato che egli aveva precedenti penali in Italia (reati legati al contrabbando, all'associazione a delinquere di stampo mafioso, al falso, alla corruzione di funzionari, ecc.).
In seguito, al ricorrente è stato rinnovato il permesso di dimora, l'ultima volta con scadenza il 15 luglio 1995.
C. a) Nel luglio 1995 __________ ha ottenuto un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato per il 15 luglio 2001. Nel luglio 1996, è nata la figlia __________.
b) Nel 1999, la __________ di __________ è stata posta in liquidazione e l'insorgente ha iniziato a lavorare come commerciante indipendente.
Nell'aprile 2000, __________ ha lasciato l'abitazione coniugale e si è trasferito nel __________.
Il 9 maggio 2000, al ricorrente è stata inflitta una multa di fr. 900.– per infrazione aggravata alle norme della circolazione commessa il 24 febbraio 2000 nel canton __________.
c) Il 27 giugno 2001, __________ ha chiesto il rinnovo del termine di controllo del suo permesso di domicilio, producendo un documento di identità dominicano.
Interrogato il 4 luglio 2001 dalla polizia in merito al suo passaporto italiano scaduto, il ricorrente ha dichiarato che gli era impossibile rinnovarlo, a causa della mancanza del consenso da parte della Questura di Milano, soggiungendo che doveva scontare in Italia una pena di 3 anni e 6 mesi di detenzione per contrabbando di sigarette.
Il 14 settembre 2001, egli ha confermato che l'Italia si rifiutava di rinnovargli il passaporto "causa le sue pendenze giudiziarie per infrazioni fiscali non perseguibili in Svizzera".
d) Con sentenza 9 settembre 2002, la Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato - tra gli altri - __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuta corruzione attiva (tra autunno 1994 e novembre 1996), ripetuta istigazione alla violazione del segreto d'ufficio, ripetuta falsità in documenti (da marzo a novembre 1996), carente diligenza in operazioni finanziarie (dalla primavera-estate 1998 al gennaio 1999) e violazione di domicilio (maggio 2000).
La sentenza è cresciuta in giudicato.
D. Il 20 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di espellere __________ dal territorio cantonale e svizzero dal 20 marzo 2003 per 15 anni giusta gli art. 10 cpv. 1 lett. a/b LDDS, ritenendo che i reati commessi dall'interessato in Svizzera e in Italia giustificassero l'adozione di un simile provvedimento.
Ha inoltre considerato la decisione proporzionata alle circostanze e conforme sia alla protezione della vita privata e famigliare sancita dall'art. 8 CEDU, sia all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC).
L'autorità ha negato l'effetto sospensivo in caso di ricorso.
E. Con giudizio 25 febbraio 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato.
Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a espellere il ricorrente era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera per esercitare il suo diritto di visita a __________ e __________ e __________.
Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro di __________ in __________, segnatamente nella fascia di confine dove già abitava, dove avrebbe potuto mantenere le relazioni con i figli.
F. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via del tutto subordinata, di essere soltanto minacciato di espulsione (ammonimento).
Il ricorrente non contesta di adempiere i requisiti dell'espulsione. Ritiene per contro che la decisione impugnata sia sproporzionata e che violi la protezione della sua vita privata e famigliare e la sua libertà personale.
In sostanza, critica il Governo per non aver tenuto sufficientemente conto che i reati commessi sono lontani nel tempo, del suo lungo soggiorno in Svizzera e delle sue relazioni con __________ e __________ e __________. A suo dire, in caso di rientro in Italia o di trasferimento in un altro Paese dell'Unione Europea, egli verrebbe immediatamente arrestato per scontare una precedente pena inflittagli dalle autorità italiane e sua moglie, la quale vorrebbe togliergli l'autorità parentale sui figli, non permetterà a questi ultimi di rendergli visita in carcere. Chiede infine che venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il 3 aprile 2003, il ricorrente ha versato agli atti il verbale d'udienza di discussione relativa alla procedura di protezione dell'unione coniugale pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord, mentre il 10 luglio successivo ha prodotto la decisione con cui il medesimo Pretore ha ordinato alla moglie di provvedere affinché i tre figli venissero ascoltati dal servizio medico-psicologico.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine.
1.4. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. Non appare infatti necessario allestire una perizia volta ad accertare lo stato psichico della moglie (che vorrebbe privarlo dell'autorità parentale sui figli) e di __________ (che avrebbe tentato il suicidio nel 2000 a causa della separazione dei genitori). Nemmeno occorre procedere all'audizione di testi, segnatamente dei figli dell'insorgente, al fine di verificare l'intensità del legame padre-figlio. Tali mezzi di prova non appaiono infatti idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce peraltro un diritto assoluto di essere sentito personalmente, ovvero oralmente (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).
2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
2.2. Ci si può invero chiedere se __________ possa prevalersi del menzionato accordo bilaterale in virtù della sua cittadinanza italiana.
Infatti, se da una parte il ricorrente è domiciliato in Svizzera e dispone pertanto di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore ad un anno e gode da subito dei diritti garantiti dal trattato in parola anche se titolare di un'autorizzazione rilasciatagli ancora in base alla LDDS (art. 10 cpv. 5 ALC e art. 36 OLCP), dall'altra egli è attualmente sprovvisto del passaporto italiano valido, condizione prevista dall'art. 1 cifra 2 Allegato I ALC per soggiornare regolarmente in Svizzera (v. anche gli art. 3 cpv. 1 LDDS e 5 ODDS).
Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita, in quanto il gravame va in ogni caso respinto per i motivi che verranno esposti nei successivi considerandi.
3. 3.1. L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le direttive 64/221/CEE, 72/194/CEE e 75/35/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia della Comunità europee antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC).
Se sono adempiute le condizioni, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 10.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'allora Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002: Istruzioni UFDS sull'OLCP).
3.2. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b).
L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
3.3. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
In questo senso, con l'entrata in vigore dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. In effetti, l'Accordo in parola, benché in modo parziale e progressivo, conferisce ai cittadini degli Stati interessati dei diritti in merito alla libera circolazione che solamente a fronte di gravi violazioni o concrete previsioni di gravi violazioni dell'ordine pubblico possono essere limitati (cfr. art. 3 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU L 56 del 1964, pag. 850; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone, in RDAT II-2001 547).
4. 4.1. Con sentenza 9 settembre 2002, cresciuta in giudicato, la Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato - tra gli altri - __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuta corruzione attiva (tra autunno 1994 e novembre 1996), ripetuta istigazione alla violazione del segreto d'ufficio, ripetuta falsità in documenti (da marzo a novembre 1996), carente diligenza in operazioni finanziarie (dalla primavera-estate 1998 al gennaio 1999) e violazione di domicilio (maggio 2000).
Nel dettaglio, la Corte delle assise correzionali ha riconosciuto il ricorrente colpevole per questi motivi (pag. 98 segg.)
"1.1. ripetuta corruzione attiva
1.1.1. del commissario capo della Pubblica sicurezza presso il commissariato di polizia di __________ X per avere a __________, __________ ed in altre località del Cantone durante il periodo compreso tra l'autunno 1994 e novembre 1996 con più azioni distinte riconducibili ad un'unica entità criminosa in più occasioni consegnato al commissario capo della Pubblica Sicurezza presso il commissariato di polizia di __________ X somme di denaro per un importo complessivo di ca. fr. 370'000.-,
perché violasse i doveri del suo ufficio, in particolare perché lo tenesse informato su notizie, risp. su procedure che lo riguardassero, soprattutto inerenti iniziative avviate da Autorità estere in relazione ai suoi traffici di sigarette, delle quali X veniva a conoscenza per la sua funzione, risp. perché gli fornisse sistematicamente informazioni non altrimenti reperibili relative ai nominativi di intestatari di utenze telefoniche riservate, agli spostamenti di persone legate al contrabbando di sigarette, alla solvibilità di determinate persone e, più in generale, perché gli fornisse informazioni utili per continuare i suoi traffici di sigarette, risp. per prevenire iniziative delle Autorità svizzere ed estere finalizzate a reprimerli (…);
1.1.2. dei funzionari federali delle dogane Y e Z ai quali pure consegnò somme di danaro perché violassero, come violarono i doveri del loro ufficio (…);
1.2. ripetuta istigazione alla violazione del segreto d'ufficio
per avere (…) intenzionalmente determinato X, Z e Y a rivelargli segreti di cui avevano avuto notizia nell'ambito delle funzioni da loro svolte (…);
1.3. ripetuta falsità in documenti
per avere, a __________, __________, __________ ed altre località, nel periodo da marzo 1996 a novembre 1996, a scopo di indebito profitto, agendo in correità con H.R., per occultare il trasporto di carichi di sigarette, formato e poi fatto uso a scopo di inganno, di almeno 30 falsi documenti ufficiali di accompagnamento di merce CMR e T1 compilati indicando una merce di copertura, nominativi di spedizionieri ignari, nonché firme e timbri falsificati (…);
1.4. carente diligenza in operazioni finanziarie
per avere a __________ ed in altre località, durante il periodo da primavera-estate 1998 a gennaio 1999, agendo a titolo professionale, aiutato a trasferire e a collocare valori patrimoniali altrui senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell'identità dell'avente economicamente diritto, e meglio per avere organizzato, attraverso persone di sua fiducia in __________ ed in __________, il trasporto di somme di denaro provenienti dal contrabbando internazionale di sigarette, dal__________ a __________, percependo per ogni trasporto una commissione dell'1.5%;
omettendo in almeno 8 occasioni di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto delle somme dell'ordine di 300'000.– lire sterline ogni volta, di cui G.O. lo aveva incaricato del trasporto e che egli stesso riceveva in contanti e consegnava personalmente a G.O. accontentandosi della generica indicazione secondo cui si trattava di "soldi di sigarette" (…);
1.5. violazione di domicilio
per avere a __________ nel mese di maggio 2000, fatto ingresso indebitamente e contro la volontà della moglie __________, dalla quale viveva separato dal mese di aprile 2000, nell'abitazione di lei, mentre che essa era assente (…)".
Come ha precisato il Tribunale penale, "la corruzione di ben tre funzionari appare cosa gravissima" (sentenza ad 18 pag. 94, nel mezzo). Secondo la Corte, "il reato di ripetuta corruzione attiva commesso da __________ con le gravi modalità di cui si è detto, è di quelli che minano le fondamenta stesse del nostro ordinamento democratico in tanto in quanto instaurano nella cittadinanza la sfiducia nello Stato e nelle sue istituzioni. Il caso __________ è la prova lampante di quanto è pericolosa la contiguità che esiste tra contrabbando e corruzione" (sentenza penale, ad 19 pag. 95 in fondo). La Giudice penale ha quindi condannato il ricorrente a 18 mesi di detenzione, sospesi con un periodo di prova di 2 anni, ritenendo troppo mite la proposta di pena di 16 mesi del Procuratore pubblico.
Il fatto che l'espulsione penale sia stata sospesa condizionalmente non osta all'espulsione amministrativa. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente: nel determinare se pronunciare l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Ciò vale anche per uno straniero condannato, le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (DTF 129 II 215, consid. 7.4.).
4.2. A torto il ricorrente minimizza i reati più gravi da egli commessi, adducendo che sono ormai lontani nel tempo. Con la sua condotta in generale e con i suoi atti, egli ha dimostrato di non volere o non di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ciò che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera. Non si può escludere infatti che egli persista nel proprio modus vivendi anche in futuro. Non va dimenticato che egli aveva già interessato in precedenza le autorità giudiziarie del nostro Paese. Il 19 dicembre 1972 l'allora Polizia federale degli stranieri gli aveva vietato l'entrata in territorio elvetico durante tre anni, siccome indesiderato a causa del suo comportamento (contrabbandiere di sigarette), mentre con decreto d'accusa 19 maggio 1976, egli era stato condannato in Svizzera a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per entrata illegale e impedimento di atti dell'autorità. Non va nemmeno sottovalutato che nel dicembre 1992, su richiesta dell'autorità competente, il ricorrente aveva prodotto l'estratto dei certificati penali che la Pretura circondariale di __________, da cui non risultavano né condanne né procedimenti penali pendenti a suo carico, mentre in realtà egli aveva precedenti penali in Italia per reati legati segnatamente al contrabbando, all'associazione a delinquere di stampo mafioso, al falso, alla corruzione di funzionari (v. rapporto 8 aprile 1993 della Polizia cantonale).
In effetti, __________ era stato condannato in Italia per i seguenti reati (v. sentenza 9 settembre 2002 della Corte delle assise correzionali di __________, pag. 43):
5.4.1968: contrabbando e evasione IGE (multa);
25.3.1977: emissione di assegni a vuoto (multa);
18.7.1980: violazione alle leggi doganali (multa);
17.4.1984: detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione abusiva di munizioni (6 mesi di reclusione e 2 di arresto);
26.6.1991: violazione alle norme della circolazione (40 giorni di arresto e multa);
25.3.1992 (diventata irrevocabile il 1.2.1996): violazione del T.U. delle leggi doganali, falsità materiale, associazione per delinquere, collusione (9 anni e 2 mesi di reclusione e multa: trattasi della condanna per il noto "scandalo delle dogane" di __________).
Va inoltre rilevato che l'insorgente aveva già moglie e figli al momento di commettere i reati per i quali è stato condannato penalmente in Svizzera. Ciò non è comunque bastato a farlo desistere dall'infrangere nuovamente la legge. Come ha indicato il Consiglio di Stato riferendosi alla menzionata sentenza penale (pagg. 85-86 e 95), nel 1994, quindi dopo pochi anni dal suo arrivo in Svizzera, l'insorgente ha iniziato a delinquere, pagando "mazzette" a funzionari doganali federali e all'allora commissario capo della Pubblica sicurezza presso il Commissariato di polizia di __________. Incarcerato per tali fatti dall'11 al 25 novembre 1996, anche dopo l'ottenimento della libertà provvisoria egli si è dimostrato perlomeno spregiudicato nei confronti delle nostre leggi, commettendo altri (ancorché minori) reati.
In questo senso, il ricorrente ha violato gravemente l'ordine pubblico.
Risultano quindi chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC. Del resto, nemmeno l'interessato contesta che siano dati gli estremi per l'espulsione (ricorso ad 21, pag. 10).
5. L'insorgente ritiene che la misura adottata nei suoi confronti violi il principio della proporzionalità.
5.1. __________ è nato e cresciuto e ha vissuto a lungo in provincia di __________, in una regione dove mentalità, usi e costumi, sono assai simili alla nostra. Il suo rientro nel suo Paese d'origine, dove vive peraltro la sua figlia di primo letto, __________ (1972), è pertanto esigibile.
Certo, egli risiede in Svizzera da una decina d'anni. D'altro canto, però, durante il suo soggiorno egli non è riuscito a integrarsi pienamente nella realtà del nostro Paese, commettendo i noti gravi reati. Tanto più che, come ha rilevato la Corte penale, "egli è venuto in Svizzera nel 1990 circa, a 45 anni suonati, solo per sfuggire all'espiazione in Italia di una pesante condanna che nel 1996 sarebbe diventata definitiva" (ad 19, pag. 95).
In questo senso, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente la libertà personale protetta dagli art. 5 CEDU, 9 Patto ONU II e 10 Cost. che gli invoca allo scopo di evitare di scontare in Italia la pena di 3 anni, 8 mesi e 10 giorni per i reati commessi prima della sua entrata in Svizzera. Del resto, egli possiede un passaporto della Repubblica Dominicana e non pretende nemmeno che non possa trasferirsi in quel Paese.
5.2. Dal profilo dei suoi legami famigliari, il vincolo coniugale del ricorrente con la moglie __________ esiste soltanto formalmente quantomeno dall'aprile 2000, per cui il problema di una eventuale rottura delle loro relazioni non si pone.
Meno scontata, nell'ottica della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio con i figli __________ (1988), __________ (1990) e __________ (1996), che vivono insieme alla madre e sui quali il ricorrente possiede un diritto di visita (ricorso ad 22i, pag. 12). Essi frequentano attualmente una scuola privata italiana a __________. Rimangono però seri dubbi sull'intensità e la stabilità della loro relazione a causa del comportamento del padre durante tutti questi anni. In tal senso va ricordato che nemmeno la nascita dell'ultima figlia ha impedito all'insorgente di commettere nuovi reati.
L'impossibilità per l'insorgente di tornare in Svizzera avrà comunque delle conseguenze sui suoi legami personali con la prole, sempre che tale relazione possa essere considerata intensamente vissuta. Anche se le modalità del diritto di visita potranno essere adattate alla nuova situazione, i contatti personali saranno forzatamente limitati e saranno resi ancor più difficili. D'altra parte, però, tali circostanze non sono atte a sovvertire l'interesse pubblico ad allontanare uno straniero che si è dimostrato indesiderabile a causa dei gravi reati di cui è stato protagonista. Tanto più che l'esercizio del diritto di visita del ricorrente dimostra l'esistenza di una relazione del tutto ordinaria tra padre e figli. In questo senso, nella misura in cui la Convenzione sui diritti del fanciullo è applicabile nel caso concreto, il diritto invocato dall'insorgente al rispetto della vita privata dei propri figli e a non essere separati dai propri genitori non appare violato (art. 3 n.1, 8 n. 1 e 9 della menzionata convenzione).
Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che il figlio __________ avrebbe tentato il suicidio. Tale evento risale al gennaio 2000 ed è quindi precedente al provvedimento di espulsione pronunciato dal dipartimento (doc. G).
Infine, che l'ex moglie ostacoli gli incontri dell'insorgente con i figli e che voglia privarlo dell'autorità parentale è una circostanza che va risolta dinnanzi al giudice civile (v. procedura di protezione dell'unione coniugale, già pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord) e che non influisce sulla presente ponderazione degli interessi in gioco.
6. Non occorre infine esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________, __________ e __________, da cui vive separato da circa tre anni. In particolare non va approfondito se durante questi anni egli abbia esercitato in modo regolare il proprio diritto di visita e se con essi esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata. Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, l'espulsione del ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta.
7. 7.1. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse ad allontanare il ricorrente, dimostratosi una persona indesiderabile, è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine privato da egli invocati.
In questo senso, la decisione impugnata è rispettosa del principio della proporzionalità anche dal profilo del diritto alla vita e alla libertà personale nonché alla famiglia, sanciti dagli art. 17 e 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e dagli art. 10 e 14 Cost. e 5 CEDU.
A titolo abbondanziale, va rilevato che la decisione impugnata è pure rispettosa dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal profilo dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, lo è ancora di più se esaminato dal punto di vista della LDDS, la quale prevede su questo punto una regolamentazione più severa per lo straniero. Giova in questo senso ricordare che la regola del periodo di 2 anni di detenzione, elaborata dalla prassi per i casi di espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv.1 lett. a LDDS ha solo carattere indicativo (DTF 120 Ib 6, consid. 4; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321).
7.2. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
L'autorità di prime cure non poteva certo limitarsi a minacciare il ricorrente di espulsione (ammonimento), come egli richiedeva.
8. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 e 14 Cost.; 5 e 8 CEDU; l'ALC e l'Allegato I; Convenzione sui diritti del fanciullo; Patto ONU II; 6, 9, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario