Incarto n. 52.2002.00099
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (n. 739) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 18 luglio 2001, rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di tre case d’abitazione monofamiliari sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
- 26 marzo 2002 del Consiglio di Stato;
- 27 marzo 2002 della __________;
- 3 aprile 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 febbraio 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre case d’abitazione monofamiliari in località __________ (part. n. __________ RF; zona R2). Le case, strutturate su due livelli fuori terra, sorgerebbero in contiguità, avrebbero una pianta a forma di "L" e sarebbero coperte da un tetto a due falde asimmetriche. Due sarebbero allineate lungo il confine N del fondo, mentre la terza, leggermente più lunga risulterebbe arretrata di 8.00 m rispetto al filo della facciata N delle prime due. Lo schema è in sostanza il seguente:
Planimetria
Confine W
Confine N
Facciate N
autorimessa
b. Alla domanda si è opposto __________, proprietario di un fondo contermine (part. n. __________), obiettando che l'intervento disattenderebbe il divieto di costruire case a schiera sancito dall'art. 41 cpv. 3 NAPR.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 18 luglio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla condizione che la casa ad W fosse ridotta in modo da rispettare la distanza di 4.00 m dal confine. Con separata decisione, l'autorità comunale ha contemporaneamente respinto l'opposizione di __________, ritenendo che le tre case non costituiscono un insieme di case a schiera vietato dall'art. 41 cpv. 3 LE.
C. Con giudizio 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Disattese le censure d’ordine sollevate dall’insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che le tre case, sebbene contigue, non potessero essere considerate a schiera, poiché non presentano un fronte compatto allineato secondo un elemento primario, non sono unite da un tetto formante un’unità costruttiva, hanno una pianta che presenta più vani di profondità e sono dotate di aperture che si affacciano su giardini privati delimitati dalla costruzione ad "L".
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia.
Rievocata la fattispecie, l’insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze. Le tre case, argomenta con dovizia di considerazioni, sarebbero a schiera. Risulterebbe quindi violato il divieto sancito dall’art. 41 cpv. 3 LE.
Il Consiglio di Stato, aggiunge, sarebbe inoltre incorso in un diniego di giustizia, omettendo di pronunciarsi sulla censura relativa alla violazione dell’art. 8 cpv. 2 lett. b NAPR, disciplinante le distanze dal confine delle costruzioni di lunghezza superiore a 12.00 m.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la __________, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le questioni sollevate vanno decise sulla base dei piani. Il sopralluogo chiesto dal ricorrente appare pertanto superfluo.
2.2.1. Giusta l’art. 41 cpv. 3 NAPR di __________, nella zona R2 "per edifici di lunghezza superiore a 12.00 m il municipio può imporre misure estetico-architettoniche volte ad ottenere un inserimento pregevole dell’edificio nel terreno. Non sono ammesse costruzioni a schiera condominiale, né a schiera particellare".
Il divieto di costruzioni a schiera, introdotto nelle NAPR in sede di esame da parte del consiglio comunale, persegue esclusivamente finalità di natura estetica. La collocazione della disposizione nel contesto delle NAPR indica chiaramente che le sue finalità sono quelle di evitare gli effetti negativi che le costruzioni a schiera producono sul quadro del paesaggio con la monotona ripetizione delle loro forme. La disposizione non impedisce di edificare in contiguità. Oggetto del divieto è soltanto l’edificazione di costruzioni a schiera.
Il concetto, eminentemente architettonico, di "costruzioni a schiera" non è definito dalle NAPR. Va quindi interpretato. In linea di massima, si può affermare che con esso s'intende un complesso edilizio, formato da una serie di almeno tre edifici identici, costruiti in contiguità e disposti sul terreno secondo un certo schema. Se gli edifici sono soltanto due è invece uso definirli con il termine di costruzioni gemelle. Caratteristica principale delle "costruzioni a schiera" è l'allineamento in contiguità di elementi costruttivi identici, generalmente formanti singole unità abitative, ordinati in base ad un determinato modulo.
Non occorre che la contiguità sia data su tutta l'estensione delle facciate di contatto. Corpi sporgenti e rientranze non impediscono di annoverare fra le costruzioni a schiera un complesso edilizio che presenta le caratteristiche suesposte. Né occorre che le facciate degli edifici abbiano il medesimo allineamento o che i tetti siano disposti sullo stesso livello. Il complesso può essere considerato una costruzione a schiera anche se presenta sfalsamenti fra i singoli elementi che lo compongono.
2.2. Nell'evenienza concreta, il municipio ha ritenuto che l'intervento in contestazione non integrasse gli estremi di una costruzione a schiera ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 NAPR.
La decisione, resa in applicazione di una norma del diritto autonomo comunale, regge alla critica del ricorrente.
I tre edifici, formanti oggetto della domanda di costruzione, sono invero contigui e sono strutturati secondo un concetto architettonico unitario. Pur presentando caratteristiche comuni, essi non sono tuttavia identici. Dal profilo delle forme e delle dimensioni, sono soltanto analoghi. L'edificio situato ad W, dopo la riduzione dell'autorimessa, è più piccolo di quello centrale, mentre l'ala N-S della casa situata ad E è di 3.00 m più lunga della corrispondente ala degli altri due edifici. Soltanto le facciate N delle prime due costruzioni sono inoltre allineate su un fronte comune. La facciata N della terza casa è invece arretrata di 8.00 m. La facciata E di questa casa presenta inoltre una serie di aperture che mancano del tutto nella parte non contigua della corrispondente facciata delle altre due costruzioni.
Di fronte a queste differenze, non particolarmente rilevanti, ma nemmeno trascurabili, la tesi del municipio appare, tutto sommato, ancora sostenibile. Considerati i limiti del potere di cognizione del Consiglio di Stato nell'ambito dell'esame dell'interpretazione data dal municipio a norme del diritto autonomo comunale, la controversa deduzione merita quindi di essere confermata. Le autorità di ricorso possono invero scostarsi dall'interpretazione data dal municipio a concetti indeterminati di norme del diritto autonomo comunale soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, le autorità di ricorso non possono annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogate un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione da esse data alla norma appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitale dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 66 I seg.; STA 17.1.2000 in re B.).
Nella misura in cui eccepisce una violazione dell'art. 41 cpv. 2 NAPR, il ricorso va quindi respinto.
3. 3.1. Secondo l'art. 8 cpv. 3 NAPR, la distanza verso le strade e le piazze è determinata dalle linee di arretramento (lett. a). Dove queste mancano, fa stato una distanza di 10.00 m dall'asse delle strade principali, rispettivamente di 7.00 m dalle altre strade pubbliche o aperte al pubblico.
3.2. In concreto, la facciata E della casa E verrebbe a sorgere a 7.00 dalla strada di servizio antistante. La costruzione rispetta pertanto il diritto.
Secondo il ricorrente, su questo lato, la costruzione dovrebbe tuttavia rispettare anche la distanza dal confine aumentata del supplemento previsto dall'art. 8 cpv. 2 lett. b NAPR per facciate lunghe più di 12.00 m.
L'eccezione, che il Consiglio di Stato ha omesso di esaminare, è palesemente infondata. Verso strade e piazze, si applica infatti la distanza verso l'area pubblica e non quella dal confine. Quest'ultima sarebbe comunque rispettata, poiché la costruzione, lunga m 17.80 ed alta m 6.80, è posta a 5.00 m dal confine: distanza, questa, che supera il limite di 2/3 dell'altezza (m 4.52), sancito dall'art. 8 cpv. 2 lett. b NAPR.
Ritenuta sanata la violazione del diritto di essere sentito posta in essere dal Consiglio di Stato, anche da questo profilo il ricorso non può essere accolto.
4. In esito alle considerazioni che precedono, la licenza edilizia merita di essere confermata.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8, 41 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario