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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2002 52.2002.98

October 16, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,039 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00098  

Lugano 16 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  11 marzo 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 febbraio 2002, no. 744, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 11 ottobre 2001, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

vista la risposta 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'11 maggio 2001 __________ ha circolato alla guida dell'autovettura Audi targata __________ sulla semiautostrada A13 in territorio di __________ ad una velocità di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su una tratta dove vige il limite di 80 km/h;

che il 13 maggio 2001 il ricorrente è stato colto nuovamente a Mulegns a circolare a 114 km/h invece degli 80 km/h prescritti;

che a seguito di quest'ultima infrazione il 15 giugno 2001 la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente un ammonimento, mentre il 25 giugno 2001 il Kreisamt Surses di Savognin lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1485.-- per violazione degli art. 32 cpv. 1 LCStr e 4a cpv. 1 lett. b ONC in relazione con l'art. 90 cifra 2 LCStr;

che raccolte le osservazioni dell'insorgente in merito all'infrazione dell'11 maggio 2001, l'11 ottobre seguente la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per una durata di tre mesi in applicazione degli art 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. a LCStr;

che contro entrambi i provvedimenti amministrativi __________ è insorto davanti all'Esecutivo cantonale;

che il 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dal ricorrente avverso la risoluzione 11 ottobre 2001 ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità; in particolare il Governo ha ritenuto che in applicazione del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale del Kreisamt Surses di Savognin;

che l'impugnativa inoltrata contro l'ammonimento è invece tuttora pendente davanti all'Esecutivo cantonale;

che contro il giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una riduzione del periodo di revoca ad un mese; in via subordinata postula che l'incarto venga retrocesso al Consiglio di Stato per nuova decisione;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che si riconferma nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono certe (10 cpv. 2 LALCStr e 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove necessarie (art. 65 cpv. 1 PAmm); non rientra nei compiti primari di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr); la licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr);

      che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sulle strade fuori dalle località il superamento del limite di velocità di 30 o più km/h comporta obbligatoriamente la revoca della licenza giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 124 II 97, consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c);

che sempre secondo l'alta Corte federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97);

che nella fattispecie il Consiglio di Stato, richiamata quest'ultima giurisprudenza, ha fondato il proprio giudizio sugli accertamenti operati dal Kreisamt Surses di Savognin (cfr. consid. 5);

che in realtà il giudizio citato dall'Esecutivo cantonale si riferisce ai fatti del 13 maggio 2001 e non a quelli dell'11 precedente;

che nell'incarto prodotto dal Consiglio di Stato non vi è traccia alcuna della sentenza penale relativa all'infrazione compiuta in territorio di __________;

che pertanto, contrariamente a quanto asserito dal Consiglio di Stato, al momento attuale i fatti relativi a quest'ultima infrazione non possono essere considerati come accertati;

che in mancanza di tale prova questa Corte deve limitarsi a ritornare l'incarto al Governo affinché completi l'istruttoria, acquisendo agli atti il giudizio penale mancante ed accertandosi che entrambe le condanne penali siano cresciute in giudicato;

che così facendo l'Esecutivo cantonale avrà la possibilità di evadere con unico giudizio le due impugnative inoltrate da __________;

che tale procedere appare più consono all'art. 68 CP applicabile per analogia, il quale impone all'autorità amministrativa di pronunciare un'unica misura, qualora sussistano più infrazioni suscettibili di dar luogo all'adozione di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre;

che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata; gli atti vanno ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda come descritto;

che visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); lo Stato rifonderà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 744) è annullata;

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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