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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.05.2002 52.2002.95

May 21, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,751 words·~9 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00095  

Lugano 21 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 marzo 2002 di

__________,  __________,  __________,  tutti patr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione 27 febbraio 2002 del municipio di __________ che seleziona i concorrenti ammessi a partecipare alla fase d'offerta nel concorso indetto per l'assegnazione del mandato di progettazione e direzione lavori nell'ambito della realizzazione delle reti di canalizzazione e di distribuzione dell'acqua potabile;

viste le risposte:

-    18 marzo 2002 della __________;

-    22 marzo 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 settembre 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura selettiva, per l'assegnazione del mandato di progettazione e direzione lavori (DL) nell'ambito della realizzazione delle reti di canalizzazione e di distribuzione dell'acqua potabile.

Il bando stabiliva che i concorrenti ammessi alla fase di presentazione delle offerte sarebbero stati scelti sulla base dei seguenti criteri:

"a) referenze ed esperienza nella progettazione e nella direzione lavori di opere comparabili; (valore ponderazione: 30%)

 b)  organizzazione e responsabilità interne all'offerente, personale chiave (esperienza, competenze, disponibilità, riserve); (valore ponderazione: 30%)

 c)  relazione tecnica comprendente breve descrittivo delle attività previste nell'ambito del mandato, l'analisi dei rischi e contromisure previste, il sistema qualità nell'ambito del mandato e altre informazioni rilevanti per la realizzazione dell'opera; (valore ponderazione: 40%)".

Esso avvertiva che alla fase successiva sarebbero stati ammessi 3-4 concorrenti e che il committente si riservava il diritto di deliberare le attività di progettazione, di direzione generale dei lavori a mandatari diversi.

Al concorso hanno preso parte 14 studi d'ingegneria, tra cui i ricorrenti, costituitisi in consorzio.

                                  B.   Il consulente del committente ha valutato le candidature inoltrate come segue:

referenze esperienza

Organizzazione personale

relazione tecnica

totale

__________

30

30

30

90

__________

30

30

30

90

__________

30

30

20

90

__________

30

30

20

80

__________

30

30

20

80

__________

30

30

15

80

__________

30

30

10

75

__________

30

25

15

70

__________

30

30

10

70

__________

30

30

10

70

__________

30

20

10

60

__________

mancante

scarto

Con decisione 25 ottobre 2001 il municipio ha quindi ammesso alla seconda fase i seguenti concorrenti:

·        per la progettazione:

      - __________

      - __________

      - __________ + __________

      - __________

·        per la direzione lavori:

      - __________

      - __________

      - __________ + __________

      - __________.

Ai ricorrenti esclusi l'autorità comunale ha comunicato unicamente che non erano stati selezionati. Con giudizio 14 dicembre 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso interposto dal consorzio __________ che ne contestava l’insufficiente motivazione.

Con nuova decisione 27 febbraio 2002 il municipio ha ribadito la scelta operata in precedenza, notificando ai singoli concorrenti l'elenco dei partecipanti con l'indicazione dell'esito, nonché la valutazione che li concerneva personalmente. La decisione avvertiva inoltre che la documentazione di gara poteva essere consultata presso la cancelleria comunale negli orari d'ufficio, previo appuntamento.

                                  C.   Contro questa ulteriore decisione sono nuovamente insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento. Secondo i ricorrenti, la motivazione sarebbe ancora insufficiente. Il municipio, proseguono, avrebbe inoltre ammesso cinque concorrenti, pur avendo annunciato di selezionarne solo 3 o 4.

In via subordinata, i ricorrenti rimproverano inoltre al municipio di aver accertato i fatti rilevanti in modo erroneo ed incompleto e di aver ecceduto nel suo potere d'apprezzamento, attribuendo la menzione "buono" al criterio "organizzazione e ripartizione delle responsabilità interne" e valutando con il predicato "limitato" il descrittivo delle attività previste. L'organizzazione del consorzio e la ripartizione delle responsabilità interne sarebbero chiaramente definite dall'organigramma, mentre la descrizione delle attività previste sarebbe conforme alla norma SIA allegata all'offerta inoltrata.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio che ha contestato in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

La studio d'ingegneria __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Gli altri concorrenti ammessi non hanno invece presentato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP.

Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, la cui candidatura è stata respinta dal committente.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Di principio, la motivazione di una decisione con cui il committente seleziona i concorrenti ammessi a partecipare alla fase d'inoltro delle offerte può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei criteri di idoneità fissati dal bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni.

La motivazione della decisione di selezione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in particolare i candidati respinti, devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

Eventuali carenze di motivazione possono essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso (STA 14.12.2001 in re R.I. SA).

2.2. A differenza della precedente decisione, annullata da questo tribunale per difetto di motivazione, con la risoluzione qui in esame il municipio di __________ ha almeno reso noto l'elenco dei partecipanti al concorso ed il risultato della valutazione operata dal suo consulente. Ha inoltre offerto ai concorrenti la possibilità di consultare la documentazione di gara presso la cancelleria comunale. In sede di risposta al ricorso, ha infine ulteriormente preso posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti in merito alla valutazione della loro offerta operata dal consulente.

I ricorrenti non si sono avvalsi né della facoltà di consultare gli atti di gara presso la cancelleria comunale, né della possibilità di replicare alle osservazioni al ricorso inoltrate dal committente. In tali circostanze, non possono in buona fede rimproverare al municipio di non aver esaurientemente motivato la decisione impugnata. Anche se sommaria, la motivazione, integrata dalla documentazione di gara messa a disposizione e dalle osservazioni al ricorso, appare sufficiente.

La censura sollevata al riguardo dai ricorrenti va quindi disattesa.

3.   Da respingere sono pure le contestazioni sollevate dai ricorrenti in relazione al numero di concorrenti che il municipio, scostandosi apparentemente dal limite (3-4) fissato dal bando di concorso, ha ammesso alla fase di presentazione delle offerte. È ben vero che complessivamente il committente ha selezionato 5 concorrenti. Esso si era tuttavia chiaramente riservato la facoltà di disgiungere il mandato riferito alla progettazione da quello relativo alla direzione lavori. Fondandosi su questa riserva, ha quindi selezionato 4 concorrenti per la progettazione e 4 concorrenti per la DL. Benché opinabile, la decisione del municipio di riferire il limite prestabilito tanto al mandato di progettazione, quanto al mandato per la DL non procede da un’interpretazione insostenibile delle succitate clausole del bando. Non integrando gli estremi di una violazione del diritto, da questo profilo, la decisione va quindi confermata.

                                   4.   4.1. Da respingere, siccome insufficientemente sostanziate, rispettivamente infondate, sono anche le censure che i ricorrenti sollevano in via subordinata con riferimento alla valutazione "buono, poca chiarezza nella distribuzione delle competenze tra i due uffici", attribuita dal committente al criterio di selezione "organizzazione e ripartizione delle responsabilità interne".

L'organigramma opera invero adeguate distinzioni tra le attività di progettazione (ing. __________) e quelle di DL (ing. __________). Esso stabilisce inoltre i professionisti responsabili dei singoli settori di attività. Allega infine una tabella del personale con l'indicazione dei titoli di studio e della funzione. All'infuori dei titolari degli studi consorziati, da questi atti non è tuttavia possibile dedurre lo studio d'appartenenza dei singoli professionisti.

Non appare quindi insostenibile attribuire a questo criterio 25 dei 30 punti percentuali disponibili. Considerati i limiti del potere di cognizione che la legge riserva all'autorità di ricorso in tema di controllo dell'apprezzamento, la valutazione operata dal committente regge alla critica. Dal raffronto delle indicazioni fornite dai ricorrenti a questo criterio di selezione con quelle date dagli altri concorrenti, con le quali i ricorrenti non si sono nemmeno misurati, non emergono elementi che permettano di rimproverare al committente di aver esercitato in modo lesivo del diritto il margine discrezionale di cui disponeva. Per quanto opinabile possa apparire ai ricorrenti, la modica differenza rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto del potere d'apprezzamento.

4.2. Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda la valutazione "limitato", attribuita alla voce "descrittivo delle attività previste". A questa voce i ricorrenti si sono invero limitati a riprodurre l'art. 4 della norma 103 SIA, senza operare alcun adattamento alle esigenze specifiche della commessa. A differenza degli altri concorrenti, con i quali non si sono confrontati, le indicazioni fornite rimangono a livello di informazione generica, applicabile a tutte le opere del genio civile.

Raffrontate tali indicazioni con quelle fornite dagli altri concorrenti a questa voce, il predicato "limitato" attribuito dal committente appare senz'altro difendibile.

Considerato inoltre che i ricorrenti non contestano il punteggio assegnato a questo criterio di selezione (15 punti su 40), comprendente, oltre alla voce "descrittivo delle attività previste", anche i sottocriteri "analisi dei rischi" e "sistema qualità", anche da questo profilo la decisione impugnata va esente da critiche. Per giungere ad una diversa conclusione, i ricorrenti non avrebbero invero dovuto limitarsi a censurare il predicato assegnato alla voce "descrittivo delle attività previste", ma avrebbero dovuto rendere verosimile, confrontandosi con le offerte degli altri concorrenti qualificati, che la valutazione complessiva assegnata dal committente a questo criterio è inficiata da violazione del diritto sotto il profilo di un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che la legge ed il bando di concorso riservano al committente. Valutazione, che l'autorità di ricorso non può liberamente rivedere sostituendosi al committente, ma deve limitarsi a verificare nei termini suindicati.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP; § 19 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'800.- al comune resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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