Incarto n. 52.2002.00094
Lugano 15 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 marzo 2002 di
__________
contro
la decisione 21 febbraio 2002 con cui il municipio di Intragna ha conferito allo studio d'ingegneria __________ l'incarico di elaborare il progetto definitivo per l'evacuazione delle acque meteoriche a __________;
viste le risposte:
- 21 marzo 2002 dello studio d'ingegneria __________;
- 26 marzo 2002 del municipio di Intragna;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che su incarico del municipio di Intragna, nel 1988/1989, lo studio d'ingegneria __________ ha elaborato un progetto di massima per l'evacuazione delle acque meteoriche a __________;
che il 15 febbraio 2002, l'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua, analogamente interpellato, ha comunicato al municipio di Intragna che secondo l'art. 47 LCPubb il mandato per la progettazione definitiva poteva essere conferito per incarico diretto allo stesso studio, trattandosi della continuazione di un mandato in corso;
che con decisione 21 febbraio 2002 il municipio ha pertanto incaricato lo studio d'ingegneria __________ di procedere all'elaborazione del progetto definitivo;
che contro questa decisione l'arch. __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che per quanto è dato di capire, l'insorgente nega in sostanza che siano dati i presupposti per l'aggiudicazione della commessa mediante incarico diretto;
che il ricorso è avversato dal municipio e dallo studio d'ingegneria incaricato, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 LCPubb;
che al ricorrente, che dichiara di insorgere a tutela degli interessi dei cittadini e non quale potenziale concorrente, va tuttavia negata la legittimazione attiva;
che legittimati a ricorrere contro decisioni rese in applicazione della LCPubb sono infatti soltanto coloro che per situazione appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che, oltre ad essere portatrici di un interesse diretto e concreto, appaiono legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività (art. 43 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2 seg.);
che non è data l'actio popularis; il fatto che l'aggiudicazione sia decisa da un organo comunale non porta a diversa conclusione; la semplice condizione di cittadino attivo non permette di riconoscergli un interesse degno di protezione;
che il ricorso, ancorché tempestivo, è quindi irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario