Incarto n. 52.2002.00089
Lugano 9 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 602) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora per sé e per la figlia __________;
viste le risposte:
- 5 marzo 2002 del Consiglio di Stato,
- 12 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino iugoslavo (Serbia) divorziato __________ è entrato in Svizzera l'11 marzo 1996 al fine di sposarsi con __________, cittadina elvetica di origine slovena, nata a Belgrado. Con il matrimonio celebrato a __________ il __________, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 24 giugno 2000. I coniugi __________ hanno inizialmente vissuto insieme in via __________. Il 27 luglio 1996 la figlia di primo letto del ricorrente, __________, titolare della nazionalità slovena, è stata autorizzata a entrare in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare, dopo che sua madre __________ aveva affidato la sua "tutela completa" a __________ e a __________. La figlia dell'insorgente è stata quindi posta al beneficio di un permesso di dimora, di identica durata e scadenza di quello ottenuto da suo padre. Essa frequenta attualmente la scuola media.
b) Il 1° aprile 2000 __________ si è trasferito con sua figlia a __________, mentre sua moglie ha continuato ad alloggiare a __________, dove ha ospitato un altro uomo fino al mese novembre del medesimo anno. Nel periodo maggio-novembre 2000, __________ è stato inutilmente sollecitato a quattro riprese dal competente Ufficio regionale degli stranieri a presentare il suo passaporto nazionale valido. Interrogato il 17 gennaio 2001 dalla Polizia cantonale, il ricorrente ha chiesto una proroga fino al mese successivo per presentare il menzionato documento di legittimazione, giustificando il ritardo a inconvenienti di ordine organizzativo; nel contempo, egli ha dichiarato di non aver più contatti con sua moglie. Il 13 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha invitato l'interessato a produrre il suo passaporto iugoslavo valido entro il 15 marzo successivo. Il 18 marzo 2001, quest'ultimo ha informato l'autorità che era ancora in corso la procedura di rinnovo del suo documento di legittimazione.
B. Con decisione 29 marzo 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rinnovo del permesso di dimora a __________ per non aver presentato, nonostante diversi richiami, il passaporto nazionale valido. La decisione, estesa a __________ in quanto aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungersi con suo padre, è stata resa sulla base degli art. 3 cpv. 1 LDDS, 5 ODDS, 1 e 2 OEnS.
Il 1° maggio 2001, __________ ha locato un appartamento a __________ a nome suo e di sua figlia.
C. a) Il 21 giugno 2001, pendente il ricorso dinnanzi al Governo, il ricorrente ha infine prodotto il suo passaporto iugoslavo valido.
b) Con giudizio 5 febbraio 2002, il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, adducendo altri motivi. Dopo aver esperito l'istruttoria, nel corso della quale è emerso che il ricorrente alloggiava sul posto di lavoro a __________ dal 1° ottobre precedente, il Governo ha concluso che __________ continuava a vivere separato da sua moglie __________ e che non sussisteva più un legame tra i coniugi __________. Ha pure ritenuto che questi ultimi non fossero intenzionati a riprendere la vita in comune. Di conseguenza, ha considerato manifestamente abusivo, da parte del ricorrente, appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, l'autorità inferiore ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Ha inoltre confermato il mancato rinnovo del permesso di soggiorno anche a __________ in quanto la sua presenza in Svizzera era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare con suo padre. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro degli interessati in Iugoslavia o in Slovenia.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio per sé e per sua figlia __________. Chiede l'audizione di __________. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia carente dal profilo istruttorio, per non aver accertato fatti rilevanti. Egli contesta di aver commesso abuso di diritto al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno, sostenendo di frequentare nuovamente sua moglie dalla primavera 2001 e di non escludere di riprendere con lei la vita di coppia. Sostiene inoltre di essersi trasferito da __________ a __________ per motivi di lavoro e di essersi separato a causa delle difficoltà relazionali tra sua figlia di primo letto e sua moglie.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia - o di Serbia - alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e, di conseguenza, anche sua figlia nell'ambito del ricongiungimento famigliare (art. 8 CEDU). Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli rifiutato è questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione sul mancato rinnovo del permesso di dimora. La richiesta dell'insorgente, volta al rilascio di un permesso di domicilio per sé e per sua figlia, è irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm).
1.6. La presente decisione può infine essere resa sulla base degli atti, senza procedere all'audizione della moglie del ricorrente __________. Come si vedrà in seguito, la prova non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver interrogato sua moglie __________, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito. Secondo l'insorgente, essa avrebbe potuto confermare la ripresa della loro relazione coniugale.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa normativa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. Il Consiglio di Stato, dopo che in fase di procedura il ricorrente aveva finalmente presentato il suo passaporto valido, ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte dell'interessato, nell'invocare il vincolo coniugale per poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. La risoluzione governativa è stata emanata dopo che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato aveva esperito un'istruttoria e aveva permesso al ricorrente di formulare osservazioni su tali risultanze (v. rapporto di segnalazione 19 novembre 2001 della Polizia cantonale sul luogo di residenza di __________), osservazioni che l'interessato ha presentato l'11 gennaio 2002. In queste circostanze l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto esperire un'ulteriore istruttoria e raccogliere in particolare la testimonianza della moglie del ricorrente, in quanto la documentazione annessa era ormai sufficiente per l'emanazione della decisione. Siffatta motivazione basta per giustificare il diniego, da parte dell'Esecutivo cantonale, di svolgere ulteriori accertamenti sulla relazione tra i coniugi __________. Tenuto conto delle prove già presenti nell'incarto, questo Tribunale ritiene anch'esso che non sia necessario sentire __________, per gli stessi motivi.
2.3. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, la richiesta formulata dall'insorgente non viene pertanto accolta.
3. Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
4. 4.1. I coniugi __________ si sono sposati il __________. Nel marzo 2000, essi si sono separati di fatto (v. dichiarazione congiunta 23 maggio 2000 di __________ e __________) e da allora hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita. Il ricorrente è andato a vivere con sua figlia dapprima a __________, successivamente a __________, mentre sua moglie ha allacciato una nuova relazione. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto come l'insorgente si richiami ad un matrimonio che, da due anni, è privo di ogni contenuto e scopo al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora e raggiungere i cinque anni di residenza regolare e ininterrotta per ottenere un permesso di domicilio. Di conseguenza, __________ commette abuso di diritto, richiamandosi al matrimonio per poter continuare a soggiornare in Svizzera. L'unione coniugale esiste solo dal lato formale e la separazione appare definitiva.
4.2. Gli argomenti addotti dall'insorgente non permettono di giungere a diversa conclusione. Certo, il 23 maggio 2000 i coniugi __________ hanno asserito, tra l'altro, che "pur vivendo al momento separati, la nostra relazione matrimoniale non è venuta meno. Crediamo comunque che le nostre difficoltà matrimoniali non siano insanabili, ragione per cui la nostra separazione dovrebbe essere di natura passeggera (…)". Il 17 gennaio 2001 il ricorrente ha tuttavia dichiarato alla Polizia cantonale che non aveva più avuto contatti con sua moglie (v. verbale d'interrogatorio dell'insorgente, pag. 2 in fine). I motivi che hanno condotto a questa separazione non sono determinanti. Del resto, che l'insorgente adduca ora di aver ripreso le relazioni con la sua consorte nella primavera 2001 non dimostra affatto che tra di loro sussista un vero e proprio legame sentimentale e che abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale. L'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato non ha fatto altro che confermare che i coniugi __________ non hanno mai più ripreso la vita in comune. La polizia ha infatti accertato che il 1° ottobre 2001, l'insorgente si è trasferito a __________ presso il ristorante __________, suo luogo di lavoro, dove ha a disposizione una stanza (v. rapporto di segnalazione Polizia cantonale 19 novembre 2001).
5. Il ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e sua moglie __________.
6. L'insorgente, il quale soggiorna regolarmente in Svizzera da soli quattro anni, non invoca l'impossibilità di un suo rientro in Iugoslavia, dove è nato, oppure in Slovenia, dove si è trasferito all'età di 4 anni ed è rimasto fino al 36° anno di età (verbale d'interrogatorio di polizia menzionato del 17 gennaio 2001, pag. 1; curriculum vitae 28 giugno 1996). Egli non pretende nemmeno che non possa seguirlo sua figlia __________, la quale ha vissuto in Slovenia presso la madre __________ fino all'età di 10 anni, prima di essere autorizzata a giungere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Infine, la figlia dell'insorgente non ha intensi legami con __________ (v. anche ricorso, ad 9 pag. 7).
7. Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo, e __________, cittadina slovena, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il
20 giugno 2002, notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario