Incarto n. 52.2002.00082
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 febbraio 2002 con cui il municipio di ______ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura di delimitazioni e lastre in pietra naturale per la sistemazione della __________;
vista la risposta 2 maggio 2002 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in esito a pubblico concorso (FU n. __________) il __________ febbraio 2002 il municipio di ______ ha deliberato alla __________ la fornitura di delimitazioni e lastre in pietra naturale per la sistemazione della piazza comunale;
che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che la deliberataria aveva omesso di produrre la dichiarazione della commissione paritetica cantonale, richiesta dall'art. 30 cpv. 4 RLCPubb, per attestare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa;
che invitato a prendere posizione sul ricorso il 4 marzo 2002 il municipio ha "annullato il concorso"; la decisione, notificata a tutti i concorrenti ed al Tribunale cantonale amministrativo, non è stata impugnata;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);
che, seppur per motivi diversi, decidendo di "annullare il concorso", il municipio ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Il comune di ______ rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
_________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario