Incarto n. 52.2002.00079
Lugano 25 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 febbraio 2002 del municipio di Bellinzona che delibera alla __________ le opere di pavimentazione in pietra naturale relative alla sistemazione di __________ /__________;
viste le risposte:
- 12 marzo 2002 della __________;
- 14 marzo 2002 del Municipio di Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ il municipio di Bellinzona ha messo a concorso le opere di pavimentazione in pietra naturale relative alla sistemazione di __________ /__________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).
Nell'ambito della descrizione delle caratteristiche dell'appalto, il capitolato stabiliva che i concorrenti dovevano, tra l'altro, allegare all'offerta la "dichiarazione della Commissione Paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per la categoria di arti e mestieri ai quali si riferisce la commessa" (pos. 10 lett. d pag. 2). Il capitolato avvertiva che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo documento richiesto avrebbe comportato l'immediata esclusione dalla gara.
B. Al concorso hanno preso parte nove ditte, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di fr. 293'864.90.
All'offerta della __________ erano allegate (a) una dichiarazione 7 gennaio 2002 della Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile attestante che la ditta rispetta le disposizioni previste dal contratto nazionale mantello e del contratto collettivo di lavoro (CCL) vigenti nel ramo edile e del genio civile, rispettivamente (b) una dichiarazione 8 gennaio 2002 della medesima commissione attestante che la __________ ha pagato i contributi professionali previsti dal CCL a carico della ditta e dei lavoratori.
C. Con decisione 6 febbraio 2002 il municipio ha deliberato le opere alla __________, risultata prima in graduatoria con un punteggio di 96.3 punti su 100. Con la stessa decisione l'esecutivo comunale ha scartato l'offerta della __________, classificatasi terza con 75 punti, in quanto priva della dichiarazione della competente Commissione paritetica attestante il rispetto del CCL vigente per la categoria arti e mestieri alla quale si riferisce la commessa, ovvero "pavimentazioni stradali".
D. Contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver rilevato di aver inoltrato l'offerta con il prezzo più basso, l'insorgente produce una dichiarazione 8 gennaio 2002 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC) delle Pavimentazioni Stradali attestante il pagamento dei contributi professionali previsti dal CCL a carico della ditta e dei lavoratori. Nega inoltre che la commessa abbia per oggetto opere di pavimentazione stradale. A suo avviso si tratterebbe di un lavoro del genio civile.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il municipio di Bellinzona, sia l'aggiudicataria __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. L'insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione con cui il municipio l'ha esclusa dal concorso al quale ha partecipato. Il riconoscimento della capacità ricorsuale ad impugnare anche l'aggiudicazione dipende dal successo di questa prima contestazione.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 5 lett c LCPubb, il committente deve aggiudicare le commesse pubbliche unicamente ad offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte ed il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL vigenti nei cantoni per la categoria di arti e mestieri, alla quale appartiene la commessa. La norma mira a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principi generali della LCPubb, in RDAT 2001, 246). Accanto a queste finalità di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 seg.).
Le offerte di concorrenti che non rispettano i principi sanciti dall'art. 5 lett. c LCPubb sono escluse dalla gara (art. 25 lett. c LCPubb).
3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il bando di concorso stabiliva chiaramente che la commessa aveva per oggetto "opere di pavimentazione in pietra naturale" relative alla sistemazione di due strade del __________ di __________.
Le opere di pavimentazione stradale possono essere considerate opere del genio civile in senso lato. Le ditte attive nel campo delle pavimentazioni stradali non sono tuttavia soggette al CCL dell'edilizia e del genio civile, ma soggiacciono al CCL specifico stipulato fra l'Associazione Ticinese delle Imprese di pavimentazione stradale e le organizzazioni sindacali, che comprende anche le attività affini alle pavimentazioni bituminose (art. 1 CCL). La distinzione non poteva sfuggire alla ricorrente, che oltre ad essere attiva in entrambi i campi (cfr. scopo secondo e-RC), ha sottoscritto sia il CCL dell'edilizia e del genio civile, sia il CCL delle pavimentazioni stradali, pagando i contributi professionali previsti da questi contratti a carico della ditta e dei lavoratori.
Pretestuose sono quindi le contestazioni sollevate dall'insorgente in relazione alla natura specifica della commessa.
Il fatto che l'intervento non richieda l'impiego di bitume è irrilevante, poiché la selciatura di un campo stradale può essere considerata soltanto alla stregua di un'opera di pavimentazione stradale.
3.2. Trattandosi di un'opera di pavimentazione stradale, i concorrenti erano tenuti per esplicita clausola del bando ad allegare all'offerta una dichiarazione della CPC delle Pavimentazioni stradali attestante il rispetto del CCL vigente per questo tipo di lavori. Invano pretende la ricorrente che bastasse produrre una dichiarazione della CPC dell'Edilizia e del Genio Civile attestante il rispetto del CCL dell'edilizia e del genio civile. Se esiste un CCL specifico per le pavimentazioni stradali non è dato di vedere per qual motivo dovrebbe essere sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara documentare il rispetto del CCL dell'edilizia e del genio civile. La ricorrente non ne adduce nemmeno uno.
Né giova alla __________ produrre, peraltro soltanto in questa sede, la dichiarazione 8 gennaio 2002 rilasciatale dalla CPC delle Pavimentazioni Stradali, mediante la quale viene attestato il pagamento dei contributi previsti dal CCL specifico per questa categoria di opere. A prescindere dal fatto che il municipio avrebbe dovuto escludere la ricorrente dalla gara anche perché non aveva allegato all'offerta la dichiarazione della CPC delle Pavimentazioni Stradali attestante che la ditta era in regola con il pagamento dei contributi professionali previsti dal CCL settoriale, appare evidente che questa dichiarazione non può supplire alla mancata produzione della dichiarazione della stessa CPC richiesta dal capitolato per comprovare che la ditta rispetta il relativo CCL. Conformemente all'art. 5 lett. c LCPubb, il capitolato non si limitava invero ad esigere che i concorrenti provassero l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, fra i quali va annoverato l'obbligo di pagare i contributi professionali previsti dal CCL del settore di appartenenza della commessa, ma imponeva loro anche di documentare il rispetto del relativo CCL, mediante produzione di un'apposita dichiarazione della CPC competente a vigilare in materia. Dichiarazione, questa, che, stando agli atti di causa, la ricorrente non è stata in grado di produrre, perché, pur pagando i contributi professionali previsti dal CCL delle pavimentazioni stradali, non ha mai notificato alla CPC competente per questo tipo di lavori di impiegare dipendenti assoggettati a tale contratto.
A giusto titolo il municipio ha pertanto escluso la __________ dalla gara.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome infondato.
Per completezza si può comunque ancora rilevare che anche nel caso in cui la ricorrente fosse da riammettere, la delibera impugnata andrebbe comunque confermata, poiché l'offerta della __________ si è classificata soltanto al terzo rango. Graduatoria, che l'insorgente non ha minimamente contestato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 36 LCPubb; 30 RLCpubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'500.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario