Incarto n. 52.2002.00074
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 del
Comune di __________ patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 591) che annulla la risoluzione 27 settembre 2001 con cui il municipio di __________ ha conferito ad __________ l'incarico di tecnico comunale per il periodo 1. ottobre 2001 - 31 marzo 2002;
viste le risposte:
- 6 febbraio 2002 dell'ing. __________;
- 25 febbraio 2002 della Sezione degli enti locali;
- 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
- 15 marzo 2002 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 marzo 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di un tecnico comunale;
che al concorso hanno partecipato anche l'ing. __________ ed il tecnico __________, qui resistente;
che, valutate le candidature pervenute, il 5 settembre 2001 il municipio ha assunto il concorrente __________;
che contro questa decisione l'ing. __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, lamentando che il candidato prescelto non rispondeva ai requisiti posti dal bando di concorso;
che, preso atto del ricorso, il 27 settembre 2001 il municipio ha revocato la decisione di nomina ed annullato il concorso;
che con separata decisione di ugual data il municipio ha tuttavia riassunto il resistente __________, conferendogli un incarico sino al 31 marzo 2002;
che, venutone a conoscenza, il 19 novembre 2001 l'ing. __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione di conferimento dell'incarico provvisorio, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento per inosservanza della procedura di concorso prescritta dall'art. 126 LOC per l'assunzione di dipendenti comunali;
che contro il predetto giudizio il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di avere, a torto, riconosciuto all'insorgente la qualità per agire in giudizio;
che, nel merito, l'insorgente sostiene inoltre che il conferimento dell'incarico era giustificato dall'urgenza di disporre di un tecnico in grado di esaminare il progetto della nuova casa comunale allestito dall'arch. __________ su incarico del municipio;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. __________, che contesta in dettaglio le tesi del ricorrente; __________ si limita invece a riconfermarsi nelle osservazioni presentate in prima istanza;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che al comune ricorrente va negata la qualità per agire in giudizio per sopraggiunta decadenza dell'interesse legittimo;
che l'interesse del ricorrente deve infatti essere pratico ed attuale non soltanto al momento della presentazione del gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione (DTF 118 Ib 359 consid. 1a; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 Pamm, n. 2);
che, essendo l'incarico in contestazione ormai giunto a termine, il ricorrente non ha in concreto più alcun interesse ad ottenere il ripristino e la conferma della decisione municipale impugnata;
che non v'è motivo di ritenere che la particolare situazione possa ripresentarsi in futuro; non sono quindi date le premesse per prescindere in via eccezionale dal requisito dell'attualità dell'interesse fatto valere dall'insorgente;
che il ricorso va quindi stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto;
che al ricorrente va comunque assegnata un'indennità per ripetibili, poiché l'impugnativa sarebbe stata accolta;
che, prescindendo dalla questione a sapere se l'ing. __________ fosse legittimato ad impugnare l'incarico conferito al tecnico __________, il municipio ha in effetti reso verosimile l'urgenza della necessità di disporre, a partire dal mese di ottobre, di un tecnico in grado di esaminare il progetto della nuova casa comunale, che era stato presentato a quel momento;
che, contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di Stato, l'urgenza non può essere negata semplicemente rimproverando al municipio di aver atteso cinque mesi prima di pronunciarsi sulle candidature inoltrate nel concorso che aveva indetto per l'assunzione di un tecnico comunale;
che il requisito dell'urgenza, legittimante il conferimento di un incarico senza pubblico concorso, andava esaminato in prospettiva, considerando le caratteristiche degli oneri di lavoro incombenti a quel momento sull'ufficio tecnico ed i tempi occorrenti per ripetere la procedura di concorso;
che a carico del resistente va altresì posta una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario