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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.2003 52.2002.500

January 23, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,323 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.500  

Lugano 23 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di

__________, __________,  

contro  

la decisione 26 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5699) che ha respinto il ricorso 13 novembre 2002 dell'insorgente contro la risoluzione 29 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ ha fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002;

viste le risposte:

-    17 dicembre 2002 del comune di __________;

-    8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione n. 1205 del 29 ottobre 2002 il municipio di __________ ha fissato al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2002.

La decisione è stata pubblicata agli albi comunali dal 30 ottobre 2002 con l'avvertenza che contro la stessa era data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

                                  B.   Con ricorso 13 novembre 2002 __________ ha impugnato la predetta decisione avanti il Consiglio di Stato. Il ricorrente, sollevate varie censure di natura formale, ha chiesto la congiunzione della procedura con quella ancora pendente avanti la Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello relativa al moltiplicatore del 2001. A mente del ricorrente il moltiplicatore d'imposta aritmetico per il 2001 sarebbe del 97,99%, sicché, tenuto conto del capitale proprio, il moltiplicatore politico potrebbe essere limitato al 95%. Per il 2002 il moltiplicatore aritmetico sarebbe invece del 94,45%, ciò che confermerebbe il moltiplicatore comunale al 100% dell'imposta cantonale base. Prospetta quindi due soluzioni per il biennio 2001/2002:

                                         -     moltiplicatore invariato al 95% dell'imposta cantonale base nell'ambito del periodo fiscale transitorio, nel quale caso il moltiplicatore d'imposta 2002 sarebbe da fissare al 90% per compensare l'eccedenza contributiva del 2001;

                                         -     moltiplicatore aumentato al 100% dell'imposta cantonale effettiva e quindi fissazione del moltiplicatore per il 2001 ed il 2002 al 100% dell'imposta cantonale effettiva per tutti i contribuenti, con conseguente rettifica delle bollette a conguaglio.

                                  C.   Con decisione 26 novembre 2002 il Consiglio di stato ha respinto il ricorso, confermando la risoluzione municipale, argomentando -   che dal profilo formale la procedura seguita dal municipio era

                                              corretta;

-     che la congiunzione delle procedure non era possibile, i ricorsi riguardando due decisioni distinte (moltiplicatore 2001 l'una, 2002 l'altra);

-     che, fissando il moltiplicatore d'imposta al 100% il municipio ha adeguatamente tenuto conto dei criteri previsti dalla LOC.

                                  D.   Con ricorso 13 novembre 2002 __________ chiede che, in accoglimento del ricorso, il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002 sia fissato nella misura del 95% dell'imposta cantonale base.

Il ricorrente, che censura avantutto che il dispositivo della decisione governativa si limita a respingere il ricorso e confermare la decisione municipale senza però riportarne il contenuto, sostiene che, il moltiplicatore d'imposta aritmetico essendo del 95,17%, il moltiplicatore del 2002 andrebbe fissato al 95%.

                                  E.   Il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv.1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 162 LOC, il moltiplicatore d'imposta è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base. Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente secondo i seguenti criteri:

                                         a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;

                                         b) tiene conto dell’ammontare del capitale proprio e del disavanzo degli esercizi precedenti;  

                                         c) deduce l’imposta personale e l’imposta immobiliare.

Il cosiddetto moltiplicatore politico serve essenzialmente a garantire l'equilibrio finanziario a media scadenza. Permettendo al municipio di aggiornare il fabbisogno preventivo in base ai riscontri dell'esercizio corrente e di costituire nel contempo una riserva generale, sottoforma di capitale proprio (art. 169 LOC), il legislatore ha inteso mettere i comuni nella condizione di fronteggiare i difetti di previsione e di praticare una politica stabile della pressione fiscale (cfr. manuale di contabilità dei comuni ticinesi, vol. II N. 16.4.2).

La latitudine di giudizio che la legge riserva al municipio ai fini della determinazione del moltiplicatore politico è relativamente ampia e può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso solo nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm; cfr. RDAT II/1992 n.5).

                                   3.   Nel caso in esame il ricorrente argomenta che il moltiplicatore aritmetico corrisponde al 95,17%, calcolandolo sulla base di un gettito dell'imposta cantonale base di 41'893'997.- e di un fabbisogno netto di fr. 39'874'600.-.

                                         Il municipio, sulla scorta del preventivo 2002 e del relativo aggiornamento, ha invece fondato il proprio calcolo su un fabbisogno ordinario netto di fr. 37'439'600.- e un gettito d'imposta cantonale base di fr. 37'800'000.-, giungendo ad un moltiplicatore aritmetico del 99,04%.

Ebbene, va qui avantutto ricordato che l'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 Legge tributaria: LT). Inoltre, il 6 dicembre 2000 è stata introdotta nella LT una norma transitoria che prevede che “in deroga all’articolo 276 capoverso 2 l’imposta cantonale base degli anni 2001/2002 è calcolata secondo le aliquote dell’articolo 35 valide per il periodo fiscale 1995/1996 diminuite linearmente del 5 per cento e indicizzate conformemente all’articolo 39 della Legge tributaria”. Il modo di definire l'imposta cantonale base nell'ambito della tassazione comunale è quindi chiaramente stabilito dalla legge. Sulla scorta di questi precetti, il municipio ha dovuto inevitabilmente determinare il gettito mediante valutazione dei dati conosciuti relativi ai contribuenti, perché, non tutte le notifiche di tassazione sono ancora state emesse. Il risultato cui l'esecutivo è giunto non è neppure messo in discussione dal ricorrente, il quale si limita invece ad inserire nel proprio calcolo il gettito dell'imposta cantonale del 2000 (l'ultimo pubblicato), senza però in alcun modo confrontarsi con il gettito valutato dal municipio né dare spiegazioni di questo diverso modo di procedere.

A fronte di un moltiplicatore aritmetico del 99,04%, il municipio ha fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%, che comporta un'eccedenza aritmetica di fr. 362'880.-, comunque ancora suscettibile di modifica a dipendenza del consuntivo.

Il moltiplicatore d'imposta del 95% causerebbe invece una minor entrata, anche questa peraltro non definitiva, rispetto al fabbisogno, di fr. 1'890'000.-. La decisione municipale, che meglio riflette il principio dell'equilibrio finanziario cui deve ispirarsi l'amministrazione del comune, tenuto altresì conto degli importanti disavanzi registrati negli anni precedenti (fr. 859'425.- nel 2001 e fr. 2'187'094.- nel 2000) appare quindi perfettamente sostenibile.

Il municipio non ha dunque in alcun modo abusato del proprio potere d'apprezzamento fissando il moltiplicatore d'imposta per il 2002 al 100%. 

                                   4.   La mancata indicazione nella decisione del Consiglio di Stato del moltiplicatore del gettito di riferimento - di cui il ricorrente si duole in ingresso all'impugnativa - non è poi suscettibile di causare pregiudizi di sorta. Respinto il ricorso, il Consiglio di Stato ha aggiunto "§ Di conseguenza è confermata la decisione 29/30 ottobre 2002 del Municipio di __________ ". Non v'era alcuna necessità di riprendere il contenuto della decisione medesima, estremamente chiara, essendosi il municipio limitato a fissare il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002 al 100%.

                                         Per il resto, richiamato quanto già esposto al punto precedente in merito al modo di definire l'imposta cantonale base nell'ambito della tassazione comunale, la mancata indicazione nella risoluzione municipale del gettito di riferimento non è suscettibile di creare incertezza di sorta.

                                   5.   Per quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli artt. 162, 169, 208, 209 LOC, 18, 28, 43, 46, PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 900.-, sono a carico del ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

    __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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