Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.03.2002 52.2002.50

March 8, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,009 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00050  

Lugano 8 marzo 2002    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  4 febbraio 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 21 gennaio 2002 della Fondazione Casa di riposo __________ che delibera alla ditta __________ i lavori per l'impianto di riscaldamento nell'ambito della ristrutturazione della casa di riposo di cui è proprietaria;

viste le risposte:

-    26 febbraio 2002 della Fondazione Casa di riposo __________;

-    27 febbraio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il __________ la Fondazione Casa di riposo __________ di __________ ha indetto un pubblico concorso per le opere necessarie al nuovo impianto di riscaldamento dell'istituto di cui è proprietaria (FU __________, pag. __________);

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione:

- aspetto economico                             50%

- termini (manodopera prevista)              30%

- qualità delle prestazioni (referenze)      20%

che nel termine prestabilito sono pervenute al committente le offerte di 13 ditte, fra cui quelle della ricorrente __________ di fr. 419'293.30 e quella della ditta __________ di fr. 419'598.10;

che la fondazione committente ha allestito la seguente classifica a punti:

Prezzo

Termini

Qualità

Totale

________

50

30

18

98

________

50

30

15

95

Omissis

...

...

...

...

che con determinazione 21 gennaio 2002 la __________ ha deliberato i lavori alla ditta __________, prima in graduatoria;

che contro la predetta decisione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, eccepita l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, l'insorgente contesta il punteggio attribuito all'aggiudicataria, identico al suo, malgrado la differenza di prezzo;

che la ricorrente censura poi il punteggio assegnato al criterio "qualità", a suo avviso immotivato ed ingiustificato;

che all'accoglimento del ricorso si oppone la __________, rilevando che la differenza di punteggio, assegnata alle ditte in oggetto in base al criterio "qualità", è da ricondurre al diverso numero di dipendenti: 20 la ditta __________ e 10 la ricorrente;

che l'ULSA postula a sua volta il rigetto dell'impugnativa, mentre la ditta __________ non ha presentato osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 2 cpv. 1 comma 3 (sussidio cantonale superiore ad un milione) e 36 cpv. 1 LCPubb;

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare un'aggiudicazione pronunciata in esito ad un concorso al quale ha partecipato senza successo;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto";

che l'autorità decidente può rimediare ad eventuali difetti di motivazione adducendo in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato;

che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. e llcc);

che, in concreto, la __________ ha giustificato la decisione censurata, rilevando in sede di risposta al ricorso che il diverso punteggio è da ricondurre al diverso numero di dipendenti delle ditte in oggetto;

che la ricorrente ha rinunciato a replicare;

che il difetto di motivazione lamentato dall'insorgente può di conseguenza considerarsi sanato;

che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, "il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico";

che nell'evenienza concreta, la fondazione resistente ha scelto i criteri menzionati in narrativa, attribuendo loro il fattore di ponderazione prescritto dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb;

che controversa è anzitutto la valutazione del criterio "aspetto economico" (prezzo), in ordine al quale la __________ ha attribuito alle ditte qui comparenti lo stesso punteggio (50 punti);

che considerata la differenza di prezzo tra le offerte (0.07% = 0.14 punti su 50), l'arrotondamento operato dalla committente assume rilevanza soltanto nella misura in cui le ditte dovessero trovarsi in parità sugli altri criteri di aggiudicazione;

che, ritenuto che le ditte hanno ottenuto lo stesso punteggio al criterio "termini (manodopera prevista)", occorre esaminare la valutazione del criterio "qualità delle prestazioni";

che la __________ ha giustificato l'attribuzione di un punteggio diverso a questo criterio con il fatto che la ditta __________ ha 20 dipendenti, mentre la ricorrente ne ha soltanto 10;

che il motivo addotto a posteriori è palesemente inidoneo a giustificare la differente valutazione, perché il bando di concorso stabiliva chiaramente che il criterio "qualità delle prestazioni" doveva essere valutato in funzione delle referenze, ossia dei lavori analoghi eseguiti dal concorrente; aspetto in merito al quale la __________ ha peraltro omesso di sollecitare i partecipanti al concorso a fornire le informazioni necessarie ai fini della valutazione;

che, fondandosi la valutazione del criterio "qualità delle prestazioni" su considerazioni estranee, non conformi al sotto criterio indicato dalle condizioni di gara (referenze), l'aggiudicazione va di conseguenza annullata, siccome lesiva del diritto;

che gli atti vanno rinviati alla fondazione resistente, affinché valutato il criterio "qualità delle prestazioni" sulla base delle referenze, renda una nuova decisione;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della __________ secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 32, 33 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la delibera 21 gennaio 2002 della Fondazione Casa di riposo __________ di __________ è annullata,

1.2.   gli atti sono rinviati alla Fondazione Casa di riposo __________ di __________ per nuova decisione;

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della Fondazione Casa di riposo __________ di __________, che rifonderà fr. 900.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ____________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.50 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.03.2002 52.2002.50 — Swissrulings