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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.05.2003 52.2002.498

May 13, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,703 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.498  

Lugano 13 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2002 di

__________, rappr. da __________, __________,  

contro  

la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5692) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° ottobre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera, in materia di rifiuto di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere l'attività di architetto indipendente;

viste le risposte:

-    17 dicembre 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    23 dicembre 2002 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);

-      8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 marzo 2002 il cittadino italiano __________ (1973) è stato posto al beneficio di un permesso di dimora L (120 giorni all'anno), valido fino al 3 marzo 2003, per svolgere l'attività di assistente presso l'Accademia di architettura dell'Università della Svizzera italiana a __________.

                                  B.   Raccolto il parere della Commissione per la manodopera estera, con decisione di massima 1° ottobre 2002 l'UMOE ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere anche un permesso di dimora B CE/AELS per svolgere l'attività di architetto indipendente.

                                         Dopo aver rilevato che la priorità dei lavoratori integrati è applicabile per analogia anche ai cittadini degli Stati della CE/AELS che intendono esercitare un'attività lucrativa indipendente, l'autorità ha ritenuto che non vi fossero sufficienti motivi di ordine economico per giustificare il rilascio del permesso di lavoro richiesto.

                                  C.   Con giudizio 26 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

                                         Secondo il Governo, non era opportuno rilasciare un permesso di lavoro per esercitare un'attività indipendente in un settore dove sono già attivi 627 studi di architettura e ingegneria.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per lavorare come architetto indipendente.

                                         Sostiene in sostanza che la situazione economica del ramo permette tutto sommato di rilasciare il permesso richiesto e che l'attività non comprometterà la concorrenza con le aziende locali del settore, in quanto verrà rivolta essenzialmente all'estero.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

                                         L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.

                                         Lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.3. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

                                         Ritenuto che __________ è cittadino di uno Stato membro della CE (Italia), in linea di principio egli ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno CE/AELS per motivi di lavoro in Svizzera (art. 1 litt. a ALC). Di conseguenza la censura di violazione dell'ALC innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo sarebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG.

                                         L'impugnativa è di conseguenza ammissibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; se il permesso in oggetto possa essere rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

                                         1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. L'ALC ha quale obiettivo, tra l'altro, di conferire ai cittadini degli Stati membri della CE e della Svizzera un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a, 4 ALC). Giusta l'art. 10 cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi.

                                         L'art. 31 Allegato I ALC, è una disposizione transitoria che disciplina il soggiorno dei lavoratori autonomi. Tale norma dispone che il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi (periodo di installazione). Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all'occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.

                                         Concretizzando quest'ultima norma, l'art. 38 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) precisa che le norme dell'ALC relative, tra l'altro, alle prescrizioni speciali per i lavoratori indipendenti si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'OLCP.

                                         2.2. Ai lavoratori dipendenti al beneficio di un permesso per dimoranti temporanei che intendono esercitare un'attività indipendente si applicano le condizioni inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 8, 30 ALC Allegato I; n. 4.5.2.2. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).

                                         2.3. Per gli stranieri sottoposti all'Accordo sulla libera circolazione, l'OLS si applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure laddove l'ALC non contenga pertinenti disposizioni derogatorie (art. 2 cpv. 2 OLS).

                                         L'art. 7 cpv. 1 OLS sancisce la priorità dei lavoratori indigeni. I permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di posto o di professione oppure la proroga della dimora possono essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.

                                         L'esame della priorità sancita dall'art. 7 OLS si applica per analogia ai cittadini CE/AELS che esplicano un'attività lucrativa indipendente. Il permesso può essere rifiutato solo se l'attività lucrativa indipendente prevista contrasta nettamente con l'interesse economico generale della Svizzera. Tale è il caso, ad esempio, se l'attività prevista in un determinato ramo porterà con grande probabilità ad effetti indesiderati dal punto di vista dell'economia nazionale. Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'ALC sussiste un diritto garantito per legge ad intraprendere un'attività lucrativa indipendente alle condizioni suesposte (v. n. 4.4.2. Istruzioni UFDS sull'OLCP).

                                   3.   3.1. In concreto, __________ ha ottenuto un permesso di dimora L (120 giorni all'anno), valido fino al 3 marzo 2003, per svolgere l'attività di assistente presso l'Accademia di architettura dell'Università della Svizzera italiana a __________. Egli intende ora esercitare anche l'attività di architetto indipendente.

                                         Secondo l'UMOE, non vi sarebbero sufficienti motivi di ordine economico per rilasciare un permesso di dimora B CE/AELS all'insorgente, mentre il Consiglio di Stato ha soggiunto che non era opportuno concedere l'autorizzazione richiesta a causa della forte presenza di professionisti del ramo, nel cantone Ticino essendo già attivi 627 studi di architettura e ingegneria.

                                         Il ricorrente sostiene per contro che la situazione economica del settore non sarebbe così grave da giustificare il diniego dell'autorizzazione a svolgere l'attività di architetto indipendente rivolta principalmente all'estero.

                                         Ora, non si può escludere che l'apertura di un ulteriore studio di architettura provochi effetti indesiderati dal punto di vista dell'economia nazionale. Il ricorrente ha puntualmente contestato tale argomento già dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale non ha proceduto ad accertamenti istruttori in tal senso, limitandosi invece a invocare motivi di opportunità per confermare il rifiuto del permesso richiesto.

                                         3.2. Giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto.

                                         Verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso, previo completamento degli accertamenti necessari al fine di valutare quali conseguenze subirebbe l'economia nazionale con il rilascio di un permesso di lavoro all'insorgente per svolgere l'attività di architetto indipendente nel cantone Ticino.

                                   4.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10 ALC; 31 Allegato I ALC; 38 OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 2, 7, 42 e 49 OLS; 10 LALPS; 3, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§.  Di conseguenza:

1.1    la decisione 26 novembre 2002 (n. 5692) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2    gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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