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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.07.2003 52.2002.494

July 25, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,102 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.494  

Lugano 25 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Werner Walser, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici, questi ultimi in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Stefano Bernasconi, astenuti;

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2002 di

__________, __________,  

contro  

la decisione 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5566) che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro il decreto di stralcio 13 settembre 2002 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

viste le risposte:

-    17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato

-    10 gennaio 2003 del Consorzio Scolastico di Scuole elementari __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 5 ottobre 1987 la delegazione consortile del Consorzio Scolastico di __________ e __________ (in seguito: consorzio) ha disciplinato la gestione della mensa scolastica, affidandola all'albergo __________, ponendo interamente a carico delle famiglie il costo dei pasti e incaricando il gestore della mensa della fatturazione diretta alle famiglie;

che con ricorso 12 ottobre 1987 al Consiglio di Stato, __________ ha contestato la legalità del predetto ordinamento, lamentando in particolare che il carico dei costi dei pasti alle famiglie presupponeva una modifica statutaria e che la fatturazione diretta dei pasti da parte del gerente era in contrasto con la prassi seguita in tutto il cantone;

che, con risoluzione n. 8306 del 23 dicembre 1987, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha imposto una modifica del sistema di fatturazione alle famiglie che, da quel momento, è stata fatta dal consorzio stesso;

che, con modifica statutaria approvata dal Consiglio di Stato nel 1991 e regolarmente entrata in vigore, le spese di refezione sono state poste parzialmente a carico del consorzio, il quale erogava un contributo pari al sussidio riconosciuto dal cantone per gli altri ordini di scuola, e per il resto delle famiglie degli allievi;

che sulla questione della refezione, fra il ricorrente ed il consorzio è nata una lunga serie di procedure giudiziarie che non occorre qui precisare, che ha impegnato ed impegna tuttora le autorità amministrative, civili e penali;

che, con decisione 13 settembre 2002, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, rilevato che le modifiche intervenute nell'impostazione della mensa del consorzio hanno reso privo d'oggetto il gravame presentato a suo tempo da __________, ha stralciato l'incarto dai ruoli;

che __________ ha impugnato il decreto di stralcio avanti il Consiglio di Stato, sostenendo in sostanza che il consorzio non avrebbe dato seguito a quanto imposto dal Consiglio di Stato con la decisione del 23 dicembre 1987, ciò che avrebbe creato un illecito guadagno a certi comuni a scapito di altri, e creato per anni una disparità di trattamento a favore del ricorrente medesimo e in danno di altre famiglie le cui rette non sarebbero state modificate;

che, con decisione 20 novembre 2002 il Consiglio di Stato, rilevato che il sistema di fatturazione ed i contributi a carico del ricorrente sono stati definiti da decisioni giudiziarie, mentre gli aspetti di vigilanza esulano dal contesto del ricorso a suo tempo presentato, ha respinto il gravame;

che con ricorso 10 dicembre 2002 __________ contesta la decisione dell'esecutivo, argomentando

- che lo stralcio non è stato chiesto dalle parti ma è avvenuto per iniziativa del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

- che gli è stata imposta una tassa di giustizia di fr. 400.- mentre con decisione 18 settembre 2002, pur dando torto al consorzio, a questo non sono state imposte tasse né spese

- che unico scopo del decreto di stralcio sarebbe di coprire le responsabilità dell'autorità di vigilanza che non avrebbe dato corretto seguito alle denunce del ricorrente;

che il Consiglio di Stato ed il Consorzio hanno postulato la reiezione del gravame;

considerato,                   in diritto

                                         che un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse giuridico ha portata meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice limitandosi con tale atto a costatare la fine del processo;

che il decreto di stralcio può essere impugnato in materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite;

che nella misura in cui il ricorrente contesta il carico a lui delle ripetibili, il ricorso è quindi ricevibile;

che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.- a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;

che la tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente ed è commisurata in funzione del dispendio lavorativo occasionato dall'esame dell'impugnativa;

che soccombente è la parte che presenta un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;

che, __________ essendo rimasto soccombente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico una tassa di giustizia;

che quando, come nel caso concreto, l'ente pubblico interviene quale autorità decidente di precedente istanza, esso non partecipa alla procedura allo stesso titolo delle altre parti e, di conseguenza, deve essere esentato dal pagamento della tassa di giustizia (RDAT I 1993 n. 19);

che, stante questa differenza, l'esenzione non costituisce disparità di trattamento;

che neppure la mancata attribuzione di ripetibili nell'ambito della procedura conclusasi con decisione 18 settembre 2002 costituisce disparità di trattamento, ritenuto che in quella procedura egli non era patrocinato da un legale, mentre nell'ambito della presente procedura il Consorzio era ed è assistito da un patrocinatore;

che, su questo punto, il ricorso va pertanto respinto;

che sugli altri punti il ricorso si appalesa invece irricevibile;

che la mancanza dell'oggetto della lite, accertata dal Consiglio di stato e posta alla base della decisione di stralcio, non è più contestata in questa sede;

che non ha rilevanza alcuna chi abbia avuto l'iniziativa di procedere allo stralcio della procedura;

che l'argomento sollevato dal ricorrente che lo stralcio sarebbe inteso a coprire le responsabilità dell'autorità di vigilanza, la quale non avrebbe dato corretto seguito alle sue denunce nei confronti del consorzio, esula evidentemente dal contesto della procedura di cui trattasi, cosa peraltro già pertinentemente rilevata dal Consiglio di Stato;

che, pertanto nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto;

che la tassa di giudizio e le spese sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm), e così le ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

viste le norme in concreto applicabili, segnatamente gli art. 3, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 500.-, sono a carico del ricorrente, il quale rifonderà al Consorzio di Scuole __________ e __________ fr. 200.- di ripetibili.

                                              3.   Intimazione a:

          __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice                                                                   Il segretario

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