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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2003 52.2002.492

May 27, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,351 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.492  

Lugano 27 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2002 di

__________, __________, patrocinato da: avv. __________, __________  

contro  

la decisione 20 novembre 2002, n. 5551, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente in materia di ordine di demolizione giusta l'art. 43 LE;

viste le risposte:

-    17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    22 gennaio 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 16 maggio 1980 è stata rilasciata a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un apiario al mappale no. __________ RF __________, situato fuori zona edificabile; conformemente al progetto autorizzato sono stati realizzati al piano inferiore un ripostiglio ed una cantina ed a quello superiore un locale destinato all'apiario (24 casse), un locale per la smielatura ed un vano disponibile;

                                         che senza raccogliere il necessario preavviso cantonale, il 27 dicembre 1989 il municipio di __________ ha autorizzato la posa, in realtà già avvenuta, di un box in lamiera adibito a garage a titolo provvisorio e di precario;

                                         che dopo il gennaio 1993 l'apiario è stato trasformato in abitazione primaria; inoltre, senza alcun valido titolo autorizzativo, sono state edificate quattro tettoie;

                                         che preso atto del cambiamento di destinazione, il 13 ottobre 1999 il municipio ha sollecitato l'inoltro di una domanda di costruzione; il 25 luglio 2000 il ricorrente ha dato seguito alla richiesta, indicando che era sua intenzione ampliare l'edificio esistente per inserire un locale tecnico e dei servizi igienici con il relativo impianto di smaltimento delle acque;

                                         che, dando seguito al preavviso negativo 7 settembre 2000 del Dipartimento del territorio, il 20 settembre 2000 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia; la risoluzione non è stata impugnata;

                                         che il 16 maggio 2001 l'ing. __________ ha esperito un sopralluogo nell'abitazione in discussione per ordine del municipio, nel corso del quale è risultato che erano state apportate diverse modifiche;

                                         che il municipio ha segnalato la situazione al Dipartimento del territorio, il quale il 29 aprile 2002 ha emesso un avviso giusta l'art. 47 RLE per violazione materiale della LE, invitando l'autorità comunale ad ordinare il ripristino della destinazione originariamente autorizzata e la demolizione delle quattro tettoie e del garage;

                                         che il 16 maggio 2002 il segretario comunale ha esperito un nuovo sopralluogo nell'abitazione del ricorrente, constatando quanto segue: al piano inferiore al posto del deposito-cantina vi era una "cucina" con pavimento in marmo arredata con un letto, un lavandino, un camino ed una piccola cucina; al piano superiore, al posto delle casse e del locale per la smielatura, è stata rilevata una camera, nella quale vi erano un trenino ed un computer come pure un locale magazzino oltre ad un'officina meccanica; all'esterno è stata constatata la presenza delle tettoie e del garage;

                                         che, di conseguenza, il 28 giugno 2002 il municipio ha ordinato la demolizione di quanto costruito abusivamente sul mappale no. __________ ed in particolare delle tettoie e dell'autorimessa; in merito al ripristino della situazione interna esso ha precisato nel dettaglio quanto andava eliminato facendo riferimento ai rilievi esperiti;

                                         che il 20 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente; in merito alle tettoie ed al garage il Governo ha annullato l'ordine di demolizione e retrocesso gli atti all'autorità comunale, in quanto non era stato preceduto da un esame circa la conformità di tali manufatti con il diritto applicabile; per quanto concerne l'interno della costruzione l'Esecutivo cantonale ha riformato l'ordine impartito, precisando che "il locale "camera" C al piano superiore deve essere ripristinato ad apiario (locale per le casse e per la smielatura); il locale "cucina" A deve essere destinato quale deposito-ripostiglio. Deve essere chiusa la canna fumaria del camino, il lavandino deve essere asportato e la cucina smantellata, con relativa chiusura degli scarichi, degli attacchi e di eventuali prese ad alto voltaggio";

                                         che contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma l'ordine di demolizione; ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito in quanto non è stato esperito il sopralluogo da lui postulato e che richiede nuovamente in questa sede, al fine di accertare le reali modifiche da lui apportate all'interno della costruzione; egli ha infatti contestato che all'interno dell'edificio siano state apportate le modifiche summenzionate, essendosi egli limitato ad installare un lavandino ed una piastra; si tratterebbe dunque di modifiche di poco conto che non conferirebbero in alcun modo un carattere abitativo alla costruzione; il rilievo dell'ing. __________ sarebbe stato effettuato unicamente dall'esterno e dunque sarebbe inattendibile;

                                         che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, con delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che su richiesta di questa Corte il municipio di __________ ha prodotto la lettera 13 novembre 1999 e la corrispondenza intercorsa relativa alla richiesta di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione dello stabile; ha inoltre sottolineato che i sopralluoghi 16 maggio 2001 e 2002 sono stati eseguiti alla presenza del ricorrente o di suo figlio, ma che non è stato redatto alcun verbale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;

                                         che il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che ad eventuali lacune istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché renda una nuova decisione previo completamento degli accertamenti istruttori (art. 65 cpv. 2 PAmm);

                                         che giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;

                                         che l'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale della legge, alla quale non può essere posto rimedio mediante il rilascio di un permesso in sanatoria;

                                         che nella fattispecie il ricorrente contesta l'ordine di ripristino impartitogli, in quanto non avrebbe apportato le modifiche di cui al sopralluogo 16 maggio 2002; egli si sarebbe limitato a posare un lavandino ed un angolo cottura con due piastre;

                                         che tale censura era già stata sollevata davanti all'Esecutivo cantonale (cfr. ricorso 19 agosto 2002, consid. 9, pag. 5), il quale era stato invitato dall'insorgente ad esperire un sopralluogo al fine di accertare la reale portata delle modifiche effettuate;

                                         che il Governo ha invece respinto la richiesta, non ritenendo necessario il sopralluogo;

                                         che in realtà non essendo stato redatto alcun verbale degli accertamenti esperiti dal municipio ed essendo contestate le constatazioni operate, il sopralluogo richiesto appare indispensabile per verificare l'effettiva portata degli interventi eseguiti;

                                         che non essendo compito primario di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore, il giudizio impugnato va annullato siccome fondato su accertamenti carenti;

                                         che gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti;

                                         che dato l'esito si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 28 PAmm); il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 e 43 cpv. 1 LE; 47 RLE; 3, 18, 28, 31, 46 cpv. 1, 60 , 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 20 novembre 2002, no. 5551 del Consiglio di Stato è annullata.

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà a __________ la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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