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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.49

April 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·717 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00049  

Lugano 3 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  4 febbraio 2002 del

Municipio di __________  

contro  

la decisione 16 gennaio 2002 (n. 167) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso di __________ contro la risoluzione 21 agosto 2001 del municipio di __________, in materia di rilascio dell'autorizzazione a gestire una sala giochi;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, sul quale sorge lo stabile denominato "__________";

                                         che tale edificio ospita un esercizio pubblico (locale notturno) ed una sala giochi, entrambi gestiti dal ricorrente;

                                         che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il municipio di __________ ha emanato una decisione, denominata "autorizzazione a gestire una sala giochi", mediante la quale ha fissato una serie di condizioni volte a regolamentare l'attività dello stabilimento in questione;

che, in particolare, al punto 4 dell'autorizzazione il municipio ha stabilito gli orari di apertura e chiusura della sala giochi;

che il Consiglio di Stato, adito da __________, ha annullato l'avversata decisione municipale limitatamente al punto 4, per carenza di base legale;

che il municipio di __________ ha tempestivamente interposto ricorso innanzi il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la suddetta decisione governativa venga annullata, e che, di conseguenza, venga confermata integralmente la risoluzione municipale; in attesa dell'adozione di un apposito regolamento comunale che disciplini la materia, l'esecutivo comunale invoca l'applicazione della clausola generale di polizia;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 Legge organica comunale (LOC; RL 2.1.1.2);

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: è unicamente il suo rappresentante davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere, e detentore della qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; RDAT II - 1999, N. 48; STA 4 dicembre 2001 in re municipio di __________; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA  27 novembre 2001 in re municipio di __________; STA 15 giugno 2001 in re municipio di __________; ZBl 1995, 474);

che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, nn. 1072-1073, 1087, 1132 ss.; Ratti, Il comune, vol. III, pagg. 1843-1847);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che l'impugnativa non sarebbe stata accolta nemmeno se fosse stata presentata dal comune anziché dal municipio, dato che nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni di applicabilità della clausola generale di polizia (RDAT I - 2001, N. 44; RDAT II - 1992, N. 3; RDAT 1990, N. 3);

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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