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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2003 52.2002.486

January 8, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,684 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.486  

Lugano 8 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 dicembre 2002 di

____________________  

contro  

la decisione 22 novembre 2002 (no. 999/02) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 ottobre 2002 con la quale la commissione tutoria regionale 14 di __________ ha disposto il suo ricovero coatto alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________);

viste le risposte:

-    17 dicembre 2002 della commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;

-    17 dicembre 2002 della clinica psichiatrica cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 24 luglio 2001 della commissione tutoria regionale 14 di __________ (in seguito: CTR) __________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________) in forma coatta. Questo quarantaquattresimo ricovero è stato fondato sull'art. 397a CC a cagione di etilismo e abuso di medicamenti.

                                  B.   L'11 gennaio 2002 la CTR ha stabilito di sospendere il collocamento per un periodo di prova di tre mesi, a condizione che la paziente visitasse regolarmente il servizio psicosociale di __________ (SPS) per assumere la cura prescrittale. Dopo un primo mese di frequentazione assidua del SPS, __________ ed i suoi famigliari si sono rifiutati di proseguire il programma terapeutico con la distribuzione quotidiana dei rimedi presso il servizio stesso. A fronte di questa situazione, il 6 maggio 2002 la CTR ha risolto di prolungare di altri tre mesi la sospensione del collocamento coatto, fermo restando che in caso di ulteriore disattenzione dell'iter terapeutico indicato sarebbe stata riattivata immediatamente la misura privativa della libertà adottata nel luglio del 2001. Dopo essersi aggravata contro questa decisione davanti alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), __________ l'ha accettata in sede di udienza conciliativa, dichiarandosi disposta a seguire i trattamenti imposti.

Il 17 ottobre 2002 il SPS di __________ ha redatto un rapporto a beneficio della CTR rilevando che la presa a carico della paziente era stata incostante, più volte disattesa e sicuramente inadeguata per consentire un monitoraggio regolare della sua difficile situazione psicopatologica e della complessa dinamica conflittuale intrafamigliare. L'estensore del referto Dr. __________ ha inoltre ricordato che negli ultimi mesi __________ era stata vista più volte probabilmente ubriaca barcollare per le strade della città di __________, colta a rubare bottiglie di alcolici in alcuni supermercati della zona e sorpresa alla guida di una vettura in stato di ebrietà nonostante la revoca della licenza di condurre. In conclusione, ribadita la sussistenza di una prognosi negativa a medio termine stante l'insufficienza e l'inadeguatezza del margine di manovra terapeutico disponibile in via ambulatoriale, il Dr. __________ ha sottolineato la necessità di un collocamento stazionario e in una struttura specialistica per lungo periodo al fine di contenere l'ulteriore aggravamento della situazione clinica attuale. Valutazione, quest'ultima, condivisa dal curante Dr. __________ di __________, specialista FMH in medicina interna, secondo il quale i numerosi traumi contusivi con ematomi e fratture riportati dalla signora negli ultimi mesi erano verosimilmente dovuti a violenze subite in famiglia.

Sulla scorta delle predette risultanze, con decisione 18 ottobre 2002 la CTR ha ripristinato la privazione della libertà a scopo di assistenza adottata a suo tempo nei confronti di __________ e disposto il suo collocamento coatto alla CPC.

                                  C.   Mediante ricorso 29 ottobre 2002 __________ è insorta contro il ricovero dinanzi alla CGASP, contestando i resoconti e i pareri dei medici, nonché la necessità del provvedimento.

                                         La ricorrente è stata sentita il 7 novembre 2002 e sottoposta ad esame specialistico da parte del Dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con decisione 22 novembre 2002 la CGASP ha respinto il gravame.

                                  D.   __________ ha impugnato il giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le censure addotte innanzi all'autorità di ricorso di primo grado e postulando il suo rilascio siccome giustificato da un netto miglioramento del proprio stato di salute.

                                  E.   La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame, mentre la CPC ha confermato che il ricovero è tuttora motivato dall'esigenza di ristabilire una presa a carico territoriale che veda coese attorno ad un unico progetto terapeutico tutte le figure implicate (CTR, tutore, famiglia, medico generico e medico psichiatra).

                                  F.   Il 19 dicembre 2002 una delegazione del Tribunale ha ascoltato la ricorrente ed i suoi famigliari, dando loro modo di illustrare ulteriormente la situazione odierna e quella esistente al momento del ricovero, così come le ragioni che hanno indotto l'interessata ad impugnare la misura coercitiva.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere contro le decisioni di privazione della libertà che la concernono senza il concorso del proprio tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N. 12 ad art. 397d CC).

                                         Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze dell'udienza esperita il 19 dicembre 2002 (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

                                   3.   3.1. __________, coniugata e madre di tre figli, è nata nel 1948. Come già accennato in narrativa, da anni soffre di una dipendenza da alcool e medicamenti che l'ha portata ad essere ripetutamente ricoverata presso la CPC. Le decisioni 24 luglio 2001 e 18 ottobre 2002 della CTR 14 di __________ si inseriscono in questo contesto, aggravato da una situazione intrafamigliare conflittuale nella quale si muovono oltre tutto parenti stretti che osteggiano apertamente l'assistenza prestata alla ricorrente, interpretandola alla stregua di una mera ingerenza nei loro affari privati. Sta di fatto che l'incapacità della famiglia di gestire una problematica oggettivamente incontrollabile senza adeguati supporti specialistici e l'ostruzionismo praticato dalla famiglia stessa nei confronti delle istituzioni deputate a prestarle l'aiuto necessario hanno portato ad un aggravamento delle condizioni psicofisiche dell'insorgente, provocando il logico ed ineluttabile ricovero coatto disposto dalla CTR.

3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 22 novembre 2002, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro Dr. __________, il quale ha rilevato che nelle settimane precedenti l'internamento __________ era sempre più allo sbando, vittima di un graduale degrado psicosomatico e socio-famigliare suscettibile di mettere in pericolo la sua sopravvivenza e l'incolumità di terzi. Il Dr. __________ ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una psicopatologia mista caratterizzata da un grave disturbo di personalità borderline e da una dipendenza mista (etile e farmaci), aggiungendo che la prognosi clinico-esistenziale si era aggravata rispetto ad una pregressa osservazione. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso la necessità del ricovero, stante la gravità dello scompenso attuale e la necessità di ridefinire in modo sostanziale tutta la presa a carico della paziente.

Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare la ricorrente e a dispetto di quanto si ostinano a sostenere i suoi famigliari è corroborata da elementi fattuali incontrovertibili, ove solo si considerino le volte che __________ è stata vista aggirarsi ubriaca nelle strade di __________, i furti di alcolici commessi a danno di negozi e la guida in stato di ebrietà di cui si è resa protagonista il 4 ottobre 2002 nonostante la revoca della patente.

                                   4.   La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che per il momento la ricorrente può essere convenientemente assistita, sia in termini protettivi che evolutivi, solo tramite il collocamento in un centro terapeutico residenziale. Quanto al suo eventuale rilascio, è indubbio che grazie alle cure prestate alla CPC lo stato di salute di __________ sta evolvendo positivamente. Come puntualizzato in sede d'udienza dagli attuali curanti dell'insorgente, per garantire il mantenimento di tale benessere al di fuori della CPC è tuttavia necessario instaurare una solida rete terapeutica d'intesa con tutte le figure implicate nel progetto. In altri termini e più esplicitamente, occorre che la famiglia __________ abbandoni l'attitudine ostruzionistica adottata in questi ultimi tempi e presa coscienza della delicatezza della situazione riprenda a collaborare schiettamente con medici ed istituzioni al fine di attuare un efficace programma di sostegno nel precipuo interesse della sua congiunta.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto.

                                         Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  ____________________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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