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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.2003 52.2002.484

July 31, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,029 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.484  

Lugano 31 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2002 di

__________, rappr. da: dr.iur. h.c. __________,  

contro  

la decisione 12 novembre 2002 (n. 5417) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 30 ottobre 2001 rilasciata dal municipio di __________ per la costruzione di una sala multiuso e una palestra ai mapp. __________, __________ e __________ di quel comune;

viste le risposte:

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-      7 gennaio 2003 del municipio di __________;

-    17 gennaio 2003 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

richiamata la sentenza 14 agosto 2001 di questo tribunale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, __________, nata __________, è diventata proprietaria unica della part. n. __________ RFD di __________, un fondo parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.

                                  B.   In data 6 aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale e di altri due fondi contermini (mapp. __________ e __________) in zona AP-EP allo scopo di edificare in loco un centro scolastico/cul-turale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà di __________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere medio.

                                         La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della part. __________, unitamente ai contigui mapp. __________, __________ e __________, sono rimasti colpiti dal vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori servizi, mentre la parte restante è stata inclusa in zona R3b malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, ma in seguito hanno ritirato il loro gravame.

                                  C.   Nel 1976 il comune ha comperato la part. __________, erigendovi la scuola dell'infanzia e destinando il resto del terreno a parco.

                                         Nel 1990, a seguito di un procedimento di espropriazione materiale poi completato in via formale, ha acquisito la part. __________.

                                         Quanto al mapp. __________, l'11 maggio 1988 gli eredi __________ hanno promosso una causa risarcitoria contro il comune di __________ che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente pubblico al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale di fr. 60.- il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 12.12.1994 e STF 6.6.1995). Soluto l'indennizzo fissato dal Tribunale federale, nel maggio del 1998 il comune di __________ ha avviato un procedimento davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina al fine di ottenere l'esproprio formale dei 15'600 mq del mapp. __________ inclusi in zona AP-EP e già espropriati in via materiale. La procedura è tuttora pendente davanti al Tribunale di espropriazione per la fissazione dell'indennità dovuta all'espropriata, dopo che quest'ultima ha invano adito sia il Tribunale cantonale amministrativo (STA 4 febbraio 2002), sia il Tribunale federale (STF 5 agosto 2002) per opporsi all'esproprio e ottenere una modifica dei piani.

                                  D.   Nel frattempo il municipio di __________ aveva commissionato all'arch. __________ un piano d'indirizzo sull'utilizzazione dell'area AP-EP in località __________. Lo studio presentato nell'ottobre 1997 - composto da un piano d'indirizzo, norme d'attuazione e un progetto indicativo - propone di suddividere l'edificazione del comparto in tre tappe, e meglio:

                                         I. tappa: palestra, sala multiuso, spazi esterni e posteggi;

                                         II. tappa: scuola elementare e spazi esterni complementari;

                                         III. tappa: centro civico-culturale con biblioteca, sala d'esposizione, ecc.

                                         Votati i crediti necessari per la progettazione prima e la realizzazione poi della prima tappa, il 23 agosto 1999 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di costruire sui mapp. __________, __________ e __________ una sala multiuso e una palestra con tanto di viale di accesso e area di posteggio alberati. La sostanza dell'opera verrebbe eretta sulla porzione orientale del mapp. __________. Sarebbe formata da due parallelepipedi (sala: ml 8.90 x 41.40, altezza massima ml 5.30; palestra: ml 20.90 x 38, altezza massima ml 4.90) disposti a "L" nei quali troverebbero accoglienza, sviluppate su due livelli (di cui uno interrato), tutte le strutture previste dalla fase iniziale del piano di indirizzo __________. Gli edifici si affaccerebbero su una piazza aperta verso O, uniti da un ampio porticato destinato a fungere pure da spazio di mediazione tra l'esterno e i contenuti del centro. Alle spalle del complesso, in corrispondenza del mapp. __________, verrebbe creato un posteggio per 53 autovetture e 56 moto-cicli direttamente collegato con via __________. L'accesso dal nucleo del paese sarebbe invece assicurato da un lungo viale pedonale alberato, predisposto tra la Chiesa e la piazza della nuova infrastruttura pubblica.

                                         Alla domanda si è opposta __________, contestando l'intervento in particolare dal profilo della sua compatibilità con gli scopi per i quali era stato istituito a suo tempo il vincolo AP-EP ed avviato il procedimento di esproprio formale della sua proprietà. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, in data 20 settembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure sollevate dall'opponente.

                                  E.   Con giudizio 27 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

                                         Narrati i fatti e ripresi in diritto alcuni considerandi di sentenze emanate in passato da questo Tribunale e dal TPT, l'autorità di ricorso di prime cure ha escluso che la licenza impugnata violasse il diritto. Le opere dedotte in edificazione rispecchierebbero la destinazione sancita dal PR in vigore e rispetterebbero i vincoli edificatori del tutto sufficienti previsti dalla sue norme di attuazione.

                                  F.   Avverso il predetto giudizio governativo la soccombente è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato unitamente alla controversa licenza sulla scorta delle argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza.

                                         Ricordate le utilizzazioni previste dal PR in località __________ ed i contenuti dell'art. 44 NAPR disciplinante l'edificazione nelle zone AP-EP, la ricorrente ha annotato innanzi tutto che lo strumento pianificatorio locale non fornisce alcuna indicazione circa l'ubicazione, l'estensione e il volume delle costruzioni pubbliche da realizzare in quel comparto territoriale. La costruzione di una palestra e di una sala per le società non è neppure contemplata dal PR, per cui il permesso andrebbe annullato sia per l'indeterminatezza delle disposizioni pianificatorie su cui si fonda, sia per la non conformità delle opere previste con le disposizioni del piano regolatore. Il progetto ossequia invero i contenuti del piano d'indirizzo elaborato dall'arch. __________, ma tale documento contrasta con le previsioni del PR e non è mai stato approvato secondo la procedura indicata dalla LALPT.

                                         La ricorrente ha eccepito inoltre una violazione delle distanze dalla strada SR 8.5. D'altro canto, a suo dire, il comportamento dell'autorità comunale è stato ambiguo e contraddittorio, oltre che in palese contrasto con le regole della buona fede. Il Consiglio di Stato non si è pronunciato su questo argomento, violando il diritto di essere sentito.

                                         L'insorgente ha rilevato infine che l'autorità ha omesso di valutare non solo l'intensità delle immissioni foniche generate dalle opere autorizzate e le misure per contenerle, ma anche l'impatto ambientale provocato dall'insieme delle utilizzazioni previste dal PR.

                                  G.   Il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame con pronunzia 14 agosto 2001.

                                         Accertata la potestà ricorsuale dell'insorgente, la compatibilità delle opere con la destinazione della zona di utilizzazione e la sufficiente determinatezza dei parametri edificatori applicabili nella zona AP-EP, questo tribunale ha constatato che la sala multiuso non avrebbe rispettato la distanza prescritta dal ciglio della strada e che il progetto non era stato adeguatamente valutato dal profilo ambientale. Previo annullamento della risoluzione governativa impugnata e della licenza edilizia, ha quindi disposto la retrocessione degli atti al Dipartimento del territorio per l'emanazione di un nuovo avviso una volta esperiti i necessari accertamenti, annotando che al momento dell'eventuale rilascio del permesso l'autorità avrebbe dovuto imporre alcuni oneri accessori (arretramento della sala multiuso e eliminazione di due posteggi) per sanare il mancato rispetto delle prescrizioni sulle distanze.

                                  H.   Su richiesta della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA), il 17 settembre 2001 il municipio di __________ ha incaricato la ditta __________ di __________ di eseguire una perizia tecnico-ambientale (traffico-aria-rumori) volta ad accertare la compatibilità del progetto con l'OIF e l'OIAt. Il referto è stato quindi trasmesso al Dipartimento del territorio, che il 23 ottobre 2001 ha preavvisato favorevolmente la concessione della licenza edilizia a condizione che venisse sottoposta ad alcuni oneri di diritto cantonale e federale delegato, in parte dedotti dalle indicazioni emergenti dallo studio della __________.

                                         Il 30 ottobre seguente il municipio ha quindi rilasciato il nuovo permesso, integrandovi le clausole imposte dall'autorità cantonale e quelle suggerite da questo Tribunale per conformare le opere, segnatamente la sala multiuso, al diritto autonomo comunale.

                                    I.   Il 14 novembre 2001 __________ ha impugnato questa licenza davanti al Consiglio di Stato e con istanza di pari data ha ricusato il Governo e il Tribunale cantonale amministrativo.

                                         Preso atto della reiezione di entrambe le domande di ricusa (STAppello 12 dicembre 2001 e STA 15 febbraio 2002), con giudizio 12 novembre 2002 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul gravame pendente respingendolo.

                                         Annotato in via preliminare che l'insorgente non poteva riproporre con successo censure già decise in passato con esito a lei sfavorevole, l'autorità ricorsuale di primo grado ha ritenuto in breve che le opere autorizzate non si ponessero in contrasto con i contenuti della revisione di PR in itinere, che l'assegnazione ex art. 44 cpv. 3 OIF di un GS II alla zona dedotta in edificazione non prestasse il fianco a critiche ancorché effettuata al di fuori di un'apposita procedura autonoma e che la perizia commissionata alla __________ avesse dimostrato ampiamente l'assoluta compatibilità del futuro impianto con la legislazione ambientale. Donde la reiezione del ricorso e la conferma della licenza impugnata in assenza di impedimenti di diritto pubblico ostanti all'esecuzione dei lavori previsti.

                                   L.   Contro il predetto giudicato governativo la soccombente si è aggravata innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento congiuntamente al permesso 30 ottobre 2001 rilasciato al comune.

                                         Esposta una "cronistoria di fatti e di promesse non mantenute", la ricorrente ha contestato in particolare l'avviso del Dipartimento del territorio siccome emesso senza l'esperimento di un'effettiva, puntuale verifica della conformità dell'impianto con la legislazione ambientale. L'autorità cantonale si sarebbe limitata a riprendere il contenuto del suo precedente parere, omettendo in particolare di imporre restrizioni per l'uso dei piazzali da gioco e dei posteggi durante le ore notturne, notoriamente fonte di immissioni moleste.

                                         D'altra parte, a 15 anni dall'entrata in vigore dell'OIF il comune di __________ non ha ancora proceduto ad assegnare i gradi di sensibilità alle proprie zone di utilizzazione. A mente dell'insorgente, tale inadempienza dovrebbe essere sanzionata impedendo al municipio di rilasciare nuovi permessi di costruzione, perlomeno quelli sollecitati dall'ente pubblico moroso. La licenza impugnata andrebbe quindi annullata, anche perché nella fattispecie l'assegnazione del GS II al comparto dedotto in edificazione sarebbe avvenuta in violazione di norme essenziali di procedura, senza rispettare il necessario iter di adozione di una decisione formale autonoma.

                                  M.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, il quale ha avversato le tesi della ricorrente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

                                         Il Dipartimento del territorio ha rinunciato ad esprimere proposte di giudizio, ribadendo che il progetto rispetta i parametri ambientali stabiliti dall'ordinamento federale. L'autorità cantonale ha peraltro sottolineato che le costruzioni non sono destinate ad accogliere attività notturne e quindi non sono state imposte restrizioni d'esercizio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pacificamente data dall'art. 21 LE. La potestà ricorsuale della ricorrente, fondata sugli art. 21 LE e 43 PAmm, è già stata appurata in seno al precedente giudizio reso da questo Tribunale (cfr. STA 14 agosto 2001 consid. 1.2.). Il ricorso, tempestivo e correttamente motivato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Come già accertato in passato, le opere di cui è prevista la realizzazione costituiscono un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb, atto a provocare degli effetti sull'ambiente sotto forma di rumore e inquinamento atmosferico giusta l'art. 7 cpv. 1 LPAmb (cfr. inoltre art. 2 cpv. 1 OIF e art. 2 cpv. 1 lett. a rispettivamente, per il posteggio esterno, cpv. 3 OIAt). Di regola, la costruzione di nuovi impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb).

                                         Le emissioni di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva: a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e b) in modo che le immissioni foniche di detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).

                                         Per quanto riguarda in particolare il traffico stradale, occorre inoltre considerare che secondo l'art. 9 OIF l'esercizio di un impianto fisso nuovo non deve comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (lett. b).

                                         I VP ed i VLI sono stabiliti dagli allegati all'OIF in funzione del tipo d'impianto e del grado di sensibilità (GS) attribuito alla zona a dipendenza delle sue caratteristiche.

                                         2.2. A quest'ultimo riguardo, l'art. 43 cpv. 1 lett. b OIF indica che nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente nelle zone destinate all'abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici, è applicabile il GS II. Dal canto suo, l'art. 44 cpv. 1 e 2 OIF prescrive che i gradi di sensibilità vanno attribuiti attraverso i regolamenti edilizi o i piani di utilizzazione, in occasione dell'adozione o della modificazione di queste normative, al più tardi però entro dieci anni dall'entrata in vigore dell'OIF, avvenuta il 1° aprile 1987. Riprendendo questi concetti, la legislazione cantonale, segnatamente l'art. 28 cpv. 2 lett. q, sancisce il principio secondo cui i piani regolatori comunali devono assegnare alle singole zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori. Fintantoché tale assegnazione non è intervenuta, i Cantoni stabiliscono caso per caso il grado di sensibilità secondo l'art. 43 OIF (art. 44 cpv. 3 OIF). In Ticino questo compito spetta in particolare al Consiglio di Stato (art. 2 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983, nella versione entrata in vigore il 13 marzo 1992), il quale l'ha delegato al Dipartimento del territorio (cfr. Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 2.4.1.8. p. 37).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la determinazione caso per caso del grado di sensibilità giusta l'art. 44 cpv. 3 OIF deve avvenire nell'ambito di un procedimento formale che salvaguardi il diritto di essere sentito degli interessati ed in esito al quale venga emanata una decisione ex art. 5 PA (DTF 119 Ib 179 consid. 2c), ovvero nel contesto di una procedura d'esame di un progetto concreto di costruzione o trasformazione di edifici o impianti (DTF 120 Ib 287 consid. 2baa). Questa assegnazione ad hoc del grado di sensibilità nell'ambito della procedura di licenza edilizia serve unicamente quale base sulla quale appoggiare le verifiche volte ad accertare la conformità dell'oggetto dedotto in licenza con le prescrizioni contro l'inquinamento fonico. Non costituisce una misura pianificatoria di carattere provvisorio e quindi non richiama l'applicazione delle garanzie procedurali più estese sancite dalla LPT. Né impone l'adozione di una decisione formale a sé stante che possa essere impugnata autonomamente. Basta che nel rispetto del principio del coordinamento venga legata all'insieme delle questioni sollevate dal progetto e fatta oggetto di un preavviso della competente autorità cantonale contro il quale sia poi possibile ricorrere (Favre, Quelques questions soulevées par l'application del OPB, RDAF 1992 p. 316 e giurisprudenza ivi citata). Nel diritto ticinese, l'assegnazione dei gradi di sensibilità ex art. 44 cpv. 3 OIF è integrata nell'avviso che il Dipartimento del territorio rende sulla scorta dell'art. 7 LE, il quale a sua volta viene inglobato nella licenza edilizia rilasciata dal municipio. Contro questa decisione sono dati i rimedi previsti dall'art. 21 LE.

                                         2.3. Nel caso di specie, il PR di __________ in essere - la cui adozione è anteriore all'avvento dell'OIF - non stabilisce i gradi di sensibilità assegnati alle singole zone di utilizzazione. L'adeguamento del piano alla legislazione ambientale in materia di inquinamento acustico è previsto nel contesto degli attuali lavori di revisione del PR. Passato il 10 giugno 2002 al vaglio dell'esame preliminare dipartimentale sancito dall'art. 33 LALPT, il progetto è tuttavia lungi dal diventare uno strumento operativo, considerate le fasi processuali che ancora devono essere espletate prima della sua entrata in vigore. Contrariamente all'opinione della ricorrente, il fatto che in tema di GS il comune di __________ non abbia ancora conformato il suo piano di utilizzazione ai dettami dell'OIF pur essendo già trascorsi oltre 5 anni dalla scadenza del termine decennale previsto all'uopo dall'ordinanza stessa (cfr. art. 44 cpv. 2 OIF) non impedisce di certo al municipio di rilasciare licenze edilizie (STA 3 giugno 1998 in re Porto Regionale di __________ SA). Nessun disposto di legge prevede infatti che a far tempo dall'aprile 1997 nei comuni privi di GS ancorati nel PR non possano essere concessi permessi di costruzione e quindi svolte attività edilizie di rilievo. Nessuna norma stabilisce d'altronde che l'istituto della fissazione del GS caso per caso sarebbe decaduto il 31 marzo 1997; anzi, il legislatore ha chiaramente indicato che questo modus operandi sarebbe stato applicabile fino all'assegnazione generalizzata prescritta dall'art. 44 cpv. 2 OIF (vedi art. 44 cpv. 3 OIF).

                                         Quanto alla procedura seguita nell'evenienza concreta, sulla scorta di quanto esposto al considerando precedente non v'è alcun motivo per ritenere che il permesso rilasciato il 30 ottobre 2001 debba essere annullato per violazione di norme essenziali di natura processuale. La SPAA ha richiesto al comune l'allestimento di uno studio specialistico volto a verificare la compatibilità delle opere dedotte in edificazione con la legislazione ambientale. La perizia tecnico-ambientale approntata dalla __________ per conto del comune di __________ ha considerato che nell'ambito della revisione del PR alla zona interessata dal progetto era stato attribuito il GS II, accertando di seguito che il rumore generato dal traffico indotto e dall'esercizio vero e proprio dell'impianto (sala multiuso e palestra) avrebbe rispettato le indicazioni dell'art. 9 OIF, rispettivamente con determinati accorgimenti puntualmente segnalati - i VP prescritti per le zone con GS II. Il Dipartimento del territorio ha avvallato queste verifiche, segnatamente l'attribuzione del GS II alla zona che accoglierà le nuove strutture comunali (cfr. avviso cantonale n. 25185 del 23 ottobre 2001). Tali valutazioni sono state incorporate nella licenza edilizia accordata dal municipio, che la ricorrente ha potuto impugnare in modo congruo e completo senza subire restrizioni di sorta dal profilo del libero accesso agli atti in costanza di procedura, segnatamente prima dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato.

                                         Ne consegue che in caso non è ravvisabile alcun vizio procedurale tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia.

                                   3.   La ricorrente rimprovera all'autorità di non aver imposto restrizioni quanto all'esercizio degli impianti, in particolare riguardo all'uso dei piazzali da gioco e dei posteggi durante le ore notturne.

                                         3.1. La limitazione preventiva delle emissioni impone di considerare tutti i rumori prodotti dall'esercizio normale, conforme alla destinazione dell'impianto, ove per esercizio si deve intendere tutti i rumori direttamente legati all'attività dell'impianto, compresi quelli derivanti dal comportamento delle persone (DTF 123 II 74). In assenza di valori specifici applicabili ai rumori di comportamento ed in mancanza di criteri di misurazione atti ad oggettivarli, l'autorità esecutiva deve procedere in base all'art. 15 LPAmb, giusta il quale i valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza e l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione. Valutazione, questa, che deve aver luogo secondo criteri oggettivi, in base ad una prognosi fondata su dati acquisiti in casi analoghi, tenendo conto del tipo di rumore, del momento in cui si verifica, della sua frequenza ed intensità e delle caratteristiche della zona di situazione dell'impianto, e che può giustificare l'adozione di provvedimenti di costruzione e d'esercizio volti a limitare le emissioni (DTF 123 II 325; 118 Ib 590; RDAT II-1995 no. 68; STA 16 luglio 2001 in re Fondazione __________).

                                         3.2. In concreto, la ricorrente si duole di una mancata valutazione delle immissioni foniche prodotte dagli utenti della nuova struttura sui piazzali da gioco e sul posteggio, in particolare durante le ore notturne.

                                         A riguardo è appena il caso di rilevare che il progetto - i cui contenuti sono decisivi ai fini della licenza edilizia - non contempla la formazione di piazzali da gioco. La relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione indica invero che la disposizione dei due corpi, la sala multiuso e la palestra, dà luogo ad uno spazio esterno pavimentato utilizzabile per manifestazioni sportive e ricreative. Trattasi ad ogni buon conto di una superficie priva di destinazione specifica e senza alcun arredo particolare, che all'occorrenza può essere sfruttata per eventi speciali al pari di qualsiasi altra area aperta annessa ad edifici pubblici. Non occorreva quindi aggiungere lo spiazzo alle fonti di rumore presenti presso il nuovo impianto che i periti incaricati dal comune hanno preso in considerazione ai fini delle loro valutazioni prognostiche.

                                         Quand'anche si volesse approdare a conclusione opposta, l'insorgente non ne trarrebbe alcun giovamento. L'utilizzazione del piazzale per lo svolgimento di attività ricreative, diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne), sporadiche e limitatamente alla bella stagione, permette senz'altro di ipotizzare  - secondo la comune esperienza - che le immissioni ingenerate sui fondi circostanti, anche se cumulate con quelle derivanti dal traffico, non siano suscettibili di disturbare più di quel tanto gli abitanti del luogo.

                                         Lo stesso dicasi per il rumore prodotto dal comportamento delle persone nel posteggio, che stando agli accertamenti esperiti dai consulenti del comune non sarà oggetto di utilizzo da parte di frequentatori del centro oltre le ore 2200. Il numero di movimenti veicolari giornalieri previsti nei giorni di apertura della struttura accertati in sede peritale e la quantità di posteggi a disposizione consentono di dedurre che le ripercussioni ambientali non saranno tali da molestare in misura considerevole la popolazione residente nelle vicinanze. A fronte di una simile situazione, l'autorità non era tenuta a imporre una limitazione preventiva delle emissioni sotto forma di prescrizioni di esercizio ai sensi dell'art. 12 lett. c LPAmb.

                                   4.   La ricorrente ha limitato le sue contestazioni all'aspetto ambientale dell'intervento. Non ha in particolare riproposto in questa sede le altre censure che aveva sollevato senza successo con il precedente ricorso a questo tribunale. Non occorre pertanto soffermarsi ulteriormente.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo impugnato siccome immune da violazioni del diritto.

                                         La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb, 2, 7, 9, 43, 44 OIF; 21 LE; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al comune di __________

                                         fr. 2'000.- per titolo di ripetibili.

                                        3.   Intimazione a:

    __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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