Incarto n. 52.2002.480
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di intervento 8 agosto 2002 di
__________,
chiedente che sia fatto ordine al Consiglio di Stato di decidere in merito al ricorso 31.12.2001 del signor __________ in __________ previo esperimento di una eventuale nuova e idonea istruttoria e che sia convocato un esperimento di conciliazione;
viste le osservazioni:
- 29 agosto 2002 della Sezione degli enti locali;
- 11 settembre 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione n. 1016 del 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2001;
che la decisione è stata pubblicata agli albi comunali in data 23 ottobre 2001 con l'avvertenza che contro la decisione municipale era data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio pubblicazione;
che con ricorso 7 novembre 2001 __________ ha impugnato la predetta decisione;
che, pendente il ricorso, il municipio ha emesso i conguagli per l'imposta comunale 2001;
che, con scritto 3 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha censurato l'operato del municipio, che, intimando i conguagli d'imposta calcolati sulla scorta del moltiplicatore al 100%, avrebbe agito in violazione dell'effetto sospensivo del ricorso 7 novembre;
che, con scritto di pari data, __________ ha pure interposto reclamo al municipio contro il calcolo d'imposta;
che con decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il ricorso 7 novembre, confermando la decisione 22 ottobre 2001 con la quale l'esecutivo comunale aveva fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%;
che l'impugnativa interposta da __________ contro la predetta decisione governativa è stata respinta dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 14 marzo 2002;
che con scritto 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, intitolato "ricorso per denegata e ritardata giustizia", __________ ha lamentato
- la mancata evasione del proprio reclamo 3 dicembre 2001 da parte del municipio e
- la mancata evasione del reclamo di medesima data da parte del Consiglio di Stato,
chiedendo l'annullamento dell'istruttoria condotta dal servizio ricorsi ed una nuova istruttoria tramite i servizi d'altro dipartimento;
che il reclamo di __________ contro il calcolo d'imposta è stato respinto dal municipio con decisione 11 aprile 2002, decisione poi confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza 28 maggio 2002;
che, con istanza d'intervento 8 agosto 2002 al Consiglio di Stato, __________ - sottolineato che indipendentemente dall'evasione del ricorso sul moltiplicatore d'imposta il Consiglio di Stato non aveva preso posizione sulla violazione dell'effetto sospensivo - ha chiesto che fosse fatto ordine al Governo di decidere in merito al ricorso 31 dicembre 2001, previo esperimento di un'eventuale nuova e idonea istruttoria, convocando preventivamente un esperimento di conciliazione;
che, esperito il tentativo di conciliazione in data 18 ottobre 2002, con decisione 26 novembre 2002 il Governo, ritenuto privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei confronti del municipio ed accertata la violazione dell'effetto sospensivo del ricorso da parte del municipio, ha pure dichiarato irricevibile l'istanza d'intervento nei confronti del Consiglio di Stato, trasmettendola per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;
che dei motivi si dirà, se necessario, in prosieguo d'esposizione;
considerato in diritto
che, nonostante l'atto 8 agosto 2002 sia intitolato "istanza d'intervento", l'istante lamenta la mancata decisione da parte dell'Esecutivo cantonale dei propri reclami, sicché trattasi di un reclamo per denegata o ritardata giustizia;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pertanto data, e così la legittimazione del ricorrente (art. 45 PAmm);
che, come già esposto in narrativa, esperito il tentativo di conciliazione, con decisione 26 novembre 2002 (no 5678) il Governo ha evaso il ricorso 31 dicembre 2001 di __________: considerato privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei confronti del municipio - che aveva nel frattempo emesso la propria decisione -, l'Esecutivo cantonale ha pure accertato la violazione dell'effetto sospensivo del ricorso da parte del municipio;
che il Consiglio di Stato ha quindi integralmente dato seguito alle domande formulate con l'istanza 8 agosto 2002, con la quale il ricorrente postulava che fosse fatto ordine al Consiglio di Stato di decidere in merito al suo ricorso 31 dicembre 2001;
che pertanto l'istanza medesima è diventata priva d'oggetto, sicché l'incarto va stralciato dai ruoli;
che, stante la particolarità della fattispecie, questo tribunale ritiene di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
per questi motivi,
visti gli art. 28, 43, 45, 46 PAmm e 194 segg. LOC;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza 8 agosto 2002 di __________ è priva d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario