Incarto n. 52.2002.476
Lugano 15 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2002 della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 11 novembre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che subordina a determinate condizioni l'approvazione dei piani per gli interventi di ripristino allo stabile di proprietà dell'insorgente a __________ (part. no. __________ RF);
vista la risposta 16 dicembre 2002 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che la __________, qui ricorrente, è proprietaria della part. no. __________ RF di __________, su cui insiste uno stabile commerciale, parzialmente distrutto da un incendio il 25 dicembre 2001;
che con decisione 8 luglio 2002, poi annullata e sostituita dalla risoluzione 11 novembre 2002, qui impugnata, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha approvato i piani per il ripristino dell'immobile, subordinando l'autorizzazione a svariate condizioni, derivanti dalla legislazione sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
che contro la suddetta risoluzione la __________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento delle condizioni poste per il rilascio del permesso, all'appoggio di argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nel seguito;
che, invitato ad esprimersi sull'impugnativa, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha comunicato che con decisione 16 dicembre 2002 ha risolto di annullare le precedenti decisioni di approvazione dei piani e ha postulato lo stralcio dai ruoli del gravame, siccome divenuto privo d'oggetto;
che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 cpv. 1 della Legge d'applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio;
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);
che, in concreto, decidendo di annullare la pronuncia impugnata senza contestualmente emanare una nuova risoluzione di approvazione dei piani, assoggettata, se del caso, ad eventuali condizioni, l'autorità dipartimentale ha in pratica aderito integralmente alle domande formulate dalla ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna dello Stato al pagamento di un'indennità per ripetibili, essendosi la ricorrente avvalsa del patrocinio di un legale iscritto al relativo albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26c LOG; 6 Legge di applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 50, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario