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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2002.474

February 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,366 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.474  

Lugano 18 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5223) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora annuale;

viste le risposte:

-      3 dicembre 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-      6 dicembre 2002 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 24 settembre 2001 l'UMOE ha respinto la domanda della cittadina ceca __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora "nulla osta" per lavorare come ragazza alla pari presso una famiglia di __________ durante 18 mesi, perché non vi erano motivi per derogare al principio della priorità per il reclutamento riservato ai cittadini dell'UE e dell'AELS, l'interessata non essendo lavoratrice qualificata;

                                         che, entrata in Svizzera il 1° maggio 2002, l'11 giugno successivo __________ ha nuovamente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale, questa volta per motivi di studio, allo scopo di frequentare la scuola cantonale in cure infermieristiche;

                                         che, raccolto il preavviso negativo dell'UMOE, con decisione 27 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, rilevando che la frequentazione della scuola era subordinata allo svolgimento di un periodo di pratica, pratica che era considerata un'attività lucrativa e il cui esercizio necessitava di un permesso di lavoro;

                                         che l'autorità dipartimentale ha pure indicato che il permesso sollecitato doveva raccogliere anche l'autorizzazione della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale;

                                         che la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 16 LDDS, 32 OLS e 8 ODDS;

                                         che con giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;

                                         che l'Esecutivo cantonale ha in primo luogo rilevato che l'accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica ceca relativo allo scambio di tirocinanti non conferiva all'interessata alcun diritto all'ottenimento del permesso richiesto, segnatamente perché concerneva il perfezionamento di una professione già appresa, ciò che non era il caso della ricorrente;

                                         che il Governo ha in seguito rilevato che l'insorgente, non essendo cittadina dell'UE e dell'AELS, non aveva alcun diritto ad ottenere un permesso di dimora in Svizzera e non vi erano motivi per derogare a tale principio, nemmeno invocando l'art. 6 CEDU, inapplicabile in materia di diritto degli stranieri;

                                         che il Consiglio di Stato non ha inoltre ravvisato una violazione del principio della buona fede invocato dall'insorgente: il fatto che la Scuola cantonale in cure infermieristiche aveva subordinato l'ammissione definitiva della ricorrente dopo un periodo di pratica, non significava che l'ottenimento del permesso richiesto era scontato, tale scuola non essendo competente a rilasciare autorizzazioni di polizia;

                                         che, infine, il Governo ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria della ricorrente;

                                         che alla cifra 4 del dispositivo della risoluzione era indicato che la stessa era definitiva;

                                         che contro la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

                                         che l'insorgente ritiene questo Tribunale competente a decidere la vertenza, perché esercita la giurisdizione amministrativa per il cantone giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI, perché la legge cantonale in materia d'assistenza giudiziaria prevede almeno un'istanza ricorsuale, e perché sarebbe stata violata la libertà di commercio garantita dall'art. 6 CEDU e dalla Costituzione federale;

                                         che, nel merito, la ricorrente espone argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che all'accoglimento del gravame si oppongono l'UMOE, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione e il Consiglio di Stato;

considerato,                   in diritto

                                         che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);

                                         che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

                                         che l'art. 4 LDDS sancisce peraltro che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio;

                                         che lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

                                         che __________ non possiede una formazione nel settore infermieristico (v. curriculum vitae del 28 maggio 2002, agli atti);

                                         che la ricorrente non può quindi prevalersi dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca relativo allo scambio di tirocinanti del 19 maggio 1997 (RS 0.142.117.437), entrato in vigore il 6 giugno successivo;

                                         che tale accordo è rivolto infatti ai tirocinanti che assumono per un tempo limitato nel Paese d'accoglienza un impiego nella professione appresa allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (art. 1 cpv. 1);

                                         che per quanto concerne l'art. 6 CEDU, esso non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);

                                         che nemmeno la garanzia della libertà di commercio protetta a livello costituzionale conferisce il diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno (DTF 114 307, consid. 2b e 3b);

                                         che non vi sono peraltro norme federali, quali la LDDS o l'OLS, che conferiscono a __________ il diritto di ottenere un permesso di dimora in Svizzera;

                                         che il richiamo della ricorrente all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma regolante la giurisdizione, ma non la competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali, per quanto esposto in precedenza, non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che l'art. 35 Lag prevede la possibilità di impugnare la decisione di rifiuto o di revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che pertanto, nella misura in cui la sentenza del Consiglio di Stato respinge la domanda di assistenza giudiziaria, la stessa è sicuramente impugnabile;

                                         che, diversamente da quanto ritiene la ricorrente, tale rimedio di diritto permette però di impugnare unicamente la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria medesima, ma non comporta in alcun modo l'impugnabilità della decisione emanata nella procedura per la quale il beneficio è stato chiesto;

                                         che, nel caso concreto, nella misura in cui è ricevibile l'impugnativa va comunque respinta, perché, come ben evidenziato dal Consiglio di Stato, il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;

                                         che non induce a diversa conclusione il solo fatto che il Governo abbia motivato la decisione in dieci pagine, ritenuto che ha comunque dovuto prendere posizione sulle censure della ricorrente, ancorché palesemente infondate;

                                         che sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui non è irricevibile per incompetenza del Tribunale adìto a statuire nel merito della vertenza, il ricorso va respinto;

                                         che in esito alle considerazioni che precedono, anche la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, perché il gravame non presentava possibilità di esito favorevole sin dall'inizio;

                                         che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; 10 LALPS; 12, 35 Lag; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm; l'OLS;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                    4.   Intimazione a:

__________    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.474 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2002.474 — Swissrulings