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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.03.2003 52.2002.473

March 21, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,064 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.473  

Lugano 21 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 di

__________ patrocinata da: avv. __________  

contro  

la decisione 5 novembre 2002, n. 5244, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile in quanto tardiva l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 luglio 2002 con cui il municipio di __________ respinge la richiesta di ordinare la soppressione immediata di un allevamento/pollaio;

viste le risposte:

-    6 dicembre 2002 del municipio di __________;

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    12 dicembre 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 13 maggio 2002, __________ ha chiesto al municipio di __________ di ordinare l'immediata soppressione del pollaio situato su un fondo vicino (part. n. __________ RF), di proprietà di __________.

                                         L'autorità comunale ha respinto l'istanza con risoluzione 18 luglio 2002, notificata alla ricorrente il giorno seguente.

                                         Contro questa decisione __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso del 2 settembre 2002.

                                  B.   Con giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile siccome tardivo.

                                         Dopo aver rilevato che la decisione avversata era stata notificata durante le ferie giudiziarie, che per legge durano dal 15 luglio al 15 agosto, il Governo ha in sostanza ritenuto che il termine per impugnarla avesse iniziato a decorrere a partire dal primo giorno successivo, ossia dal 16, e fosse di conseguenza scaduto venerdì 31 agosto 2002.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli.

                                         Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (122 V 60), l'insorgente sostiene che in caso di notifica di decisioni durante le ferie, la scadenza del termine di ricorso va stabilita senza computare il primo giorno utile dopo le stesse.

                                  D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

                                         Ad identica conclusione approda __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.

                                         Il municipio si rimette invece al prudente giudizio di questo Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione. Tuttavia nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal __________ non decorrono: a) sette giorni prima e sette giorni dopo Pasqua e il Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 PAmm).

                                         Il termine fissato a giorni, dispone l'art. 10 cpv. 1 PAmm, non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

                                         Benché formulata diversamente, questa disposizione è sostanzialmente identica all'art. 32 cpv. 1 OG, che esclude il giorno iniziale dal computo dei termini.

                                         A proposito di quest'ultima disposizione, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che se un atto giudiziario viene notificato durante le ferie, il giorno che fa seguito alle stesse non entra in linea di conto per il calcolo della scadenza del termine di ricorso (DTF 122 V 60 consid. 1). In mancanza di una norma speciale che vi deroghi, ha osservato, l'art. 32 cpv. 1 OG si applica anche quando un termine comincia a decorrere dopo le ferie giudiziarie, cosicché il primo giorno successivo alle stesse è escluso dal computo (DTF 79 I 245; cfr. in particolare DTF 122 V 62 consid. 1 bb in fine).

                                         Data la sostanziale identità che sussiste fra l'ordinamento dei termini sancito dall'art. 10 cpv. 1 PAmm e quello previsto dall'art. 31 cpv. 1 OG non v'è motivo per interpretare ed applicare la norma di diritto cantonale diversamente da quella di diritto federale (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 13 PAmm, n. 4).

                                   3.   3.1. Nella fattispecie la decisione comunale impugnata è stata notificata alla ricorrente per il tramite del suo patrocinatore con invio raccomandato spedito il 18 luglio 2002 e ricevuto il giorno successivo, ossia durante le ferie giudiziarie.

                                         Stando ai principi sopra illustrati, il termine per impugnarla ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto 2002, giorno che per l'art. 10 cpv. 1 PAmm non è computato. Il termine di ricorso è quindi giunto a scadenza il 31 agosto 2002.

                                         Scadendo in sabato, si è protratto sino a lunedì 2 settembre 2002 (art. 10 cpv. 3 PAmm).

                                         Ne discende, che il ricorso, spedito quel giorno al Consiglio di Stato, era tempestivo.

                                         3.2. La sentenza di questo tribunale (STA 26 luglio 1999 in re F.), citata dal Governo, non permette di suffragare le conclusioni alle quali quest'ultimo è pervenuto. Quel giudizio non si confrontava in effetti con il tema della decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica durante le ferie. Controverso era il tema della decorrenza del termine d'impugnazione in caso di mancata notifica della decisione all'interessato. La questione della decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica durante le ferie era trattata soltanto a titolo incidentale. Dal termine di ricorso, che è stato in quel caso ritenuto applicando le disposizioni sulle ferie, non possono dunque essere tratte deduzioni di portata generale circa la decorrenza dei termini di ricorso in caso di notifica durante le ferie.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va dunque accolta, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 32 OG; 10, 13, 18, 43, 46, 55, 60, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1    la decisione del Consiglio di Stato del 5 novembre 2002 (n. 5244) è annullata;

1.2    gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli da __________ contro la decisione 18 luglio 2002 del municipio di __________.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della resistente, che rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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