Incarto n. 52.2002.463
Lugano 18 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 2002 di
__________
contro
la decisione 5 novembre 2002, no. 5197, del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 20 agosto 2002, con la quale il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 750.-- per violazione della LE;
viste le risposte:
- 10 dicembre 2002 del municipio di __________;
- 17 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;
vista la replica 23 gennaio 2003 e le dupliche:
- 4 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;
- 12 febbraio 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 maggio 2002 l'impresa di costruzioni __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di realizzare un balcone ed una portafinestra all'edificio di proprietà di __________ sito nel nucleo al mappale n. __________;
che con decisione 6 giugno 2002 l'autorità municipale ha sospeso l'esame della domanda di costruzione per un periodo di due anni in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore comunale già trasmesso al consiglio comunale per l'adozione; il municipio ha indicato all'insorgente ed al proprietario del fondo che in base al nuovo assetto pianificatorio allo studio l'edificazione del balcone non sarebbe stata autorizzata; la risoluzione è stata impugnata da quest'ultimo;
constatato che erano in corso dei lavori di costruzione, il 3 luglio 2002 il municipio di __________ ha intimato a __________ e ad __________ di sospenderli; soltanto dopo l'intervento della polizia cantonale è stato dato seguito all'ordine;
che il 10 luglio 2002 il municipio ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni; l'interessato è restato silente;
che con decreto 20 agosto 2002 l'esecutivo comunale ha inflitto al denunciato una multa di fr. 750.--;
che il 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa dell'insorgente e ridotto la multa irrogatagli a fr. 500.--; essendo stato omesso l'inoltro di una notifica, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto applicabile l'art. 46 cpv. 1 secondo periodo LE, il quale prevede un'ammenda massima di fr. 500.--; non avendo il municipio provato che nella fattispecie era dato un caso di recidiva, non era possibile procedere ad un inasprimento dei massimi legali previsti;
che avverso tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito; ha posto in evidenza che in base al nuovo piano particolareggiato del nucleo la nuova apertura andrebbe approvata e che in ogni caso la decisione 6 giugno 2002 non prendeva posizione in merito all'apertura della nuova finestra;
che il Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione; il municipio di __________ ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della multa di fr. 750.--; in particolare l'autorità comunale ha elencato i casi in cui in passato l'interessato è stato multato per violazione della LE ed ha citato i procedimenti attualmente pendenti contro di lui;
che in replica il ricorrente ha posto in evidenza che i fatti enumerati dal municipio non sono pertinenti alla fattispecie; delle ulteriori considerazioni addotte si dirà, per quanto d'interesse, nel merito;
che l'esecutivo comunale ha precisato che l'inasprimento degli importi contravvenzionali è necessario per lottare contro il proliferare di violazioni alla legge edilizia;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE; la legittimazione attiva e la tempestività del ricorso inoltrato da __________ sono certe (art. 21 cpv. 2 LE, 43 e 46 cpv. 1 PAmm); l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che va invece dichiarata irricevibile, siccome intempestiva, la domanda formulata dal municipio di __________ di riformare la decisione del Consiglio di Stato, nel senso di confermare la multa di fr. 750.-- da esso pronunciata; la stessa è infatti stata inoltrata ben oltre il termine di 15 giorni sancito dall'art. 46 cpv. 1 PAmm;
che giusta l'art. 46 LE le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa fino a fr. 5'000.-- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.-- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.-- negli altri casi; se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi; la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa;
che nell'evenienza concreta l'impresa __________ ha iniziato l'edificazione della portafinestra contestata, ben sapendo che l'intervento non era ancora stato approvato dall'autorità municipale;
che l'insorgente quale destinatario della decisione 6 giugno 2002 era a conoscenza che il municipio aveva sospeso l'esame della domanda di costruzione e che, dunque, non era ancora stata rilasciata alcuna licenza edilizia;
che il ricorrente è in perfetta malafede, quando afferma che non menzionando la risoluzione 6 giugno 2002 esplicitamente la portafinestra, egli poteva ritenersi legittimamente autorizzato alla sua realizzazione; il municipio aveva chiarito in modo esaustivo che il rilascio del permesso edilizio era sospeso in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano particolareggiato del nucleo, senza concedere alcuna deroga per quanto concerne tale apertura; l'insorgente non aveva pertanto alcun motivo per considerare data un'eccezione in merito a tale opera;
che nella commisurazione della sanzione va considerato che __________ esercita da anni la professione di impresario costruttore e dunque trattasi di persona cognita delle procedure che regolano l'attività edilizia;
che la sua colpa appare tanto più grave se si considera che i lavori sono stati sospesi soltanto dopo l'intervento della polizia cantonale;
che sulla scorta di tali considerazioni la decisione del Consiglio di Stato va confermata, sebbene per motivi diversi da quelli da esso addotti; infondata è infatti la tesi dell'Esecutivo cantonale, secondo il quale nella fattispecie sarebbe applicabile l'art. 46 cpv. 1 secondo periodo LE, in virtù del quale se è stata omessa una notifica il denunciato è punito con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.--; come si è visto, il ricorrente aveva regolarmente notificato i lavori che intendeva intraprendere;
che nel presente caso, avendo il ricorrente agito intenzionalmente, torna invece applicabile l'art. 46 cpv. 1 terzo periodo LE; il comune non era pertanto legato all'importo massimo stabilito nel caso di mancata presentazione di una notifica di costruzione;
che in considerazione di quanto esposto l'irrogazione di una multa di fr. 500.-- appare rettamente commisurata alla gravità della violazione commessa ed alla colpa dell'insorgente; semmai è troppo bassa;
che in virtù del divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm a questo tribunale è preclusa la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una multa di importo più elevato;
che l'impugnativa va pertanto respinta; la tassa di giustizie e le spese sono poste a carico dell'insorgente, in quanto risultato soccombente (art. 28 cpv. 1 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 e 46 PAmm; 18 cpv. 1, 28 cpv. 1, 43 e 46 cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria