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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.12.2002 52.2002.458

December 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,373 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.458  

Lugano 6 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 novembre 2002 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 23 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ indice un pubblico concorso per il servizio raccolta rifiuti (__________e __________) per il periodo 2003 - 2006;

vista la risposta 14 novembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con bando del 23 ottobre 2002, pubblicato sul FU n. __________ (pag. __________ seg.), il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per il servizio raccolta rifiuti (__________e __________) per il periodo marzo 2003 - marzo 2007.

Il bando stabiliva che il servizio sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

1. economicità (55%)

2. struttura della ditta (40%)

2.1. mezzo previsto per il giro di raccolta (50%)

2.2. organigramma della ditta (30%)

2.3. parco veicoli (20%)

3. referenze del committente (5%)

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisa che "il minor prezzo prende il punteggio maggiore, mentre al prezzo più alto è attribuito il minor punteggio" (pos. R 191.100). Chiede inoltre ai concorrenti di allegare all'offerta il prospetto del mezzo previsto per il giro di raccolta (R 192.210), l'organigramma della ditta (R 192.220), l'elenco dei veicoli (R 192.230) e l'elenco dei servizi analoghi eseguiti (R 192.300).

                                  B.   Contro il bando in questione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, titolare di una ditta attiva nel campo della raccolta dei rifiuti, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente rimprovera al municipio di non aver sufficientemente precisato le modalità con cui intende applicare i criteri d'aggiudicazione indicati dal bando, in particolare quello riferito al prezzo.

                                  C.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio sostenendo di aver adeguatamente precisato i criteri d'aggiudicazione. Per la valutazione del prezzo, sarebbe ovvio che fa stato il sistema indicato dall'Ufficio appalti del Cantone, che assegna la nota 6 al minor prezzo, la nota 4 ad un prezzo (virtuale) del 20% superiore e le note intermedie graduate in proporzione lineare.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Ammesso, senza ulteriori verifiche, che il valore della commessa non superi la soglia di fr. 383'000.-, oltre la quale è applicabile il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

All'insorgente, titolare di una ditta attiva nel campo della raccolta dei rifiuti, va riconosciuta la legittimazione attiva.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D. SA; 29.1.02 in re R. AG e llcc; 26.2.02 in re C. sagl).

In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e llcc).

Anche in relazione al prezzo, il committente è di principio tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come intende valutare questo criterio. Diversi essendo infatti i metodi applicabili ed i risultati che ne conseguono (cfr. STA 5.3.2002 in re P.SA), la preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare il prezzo si impone come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di specificare il fattore di ponderazione assegnato a questo criterio.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisa che "il minor prezzo prende il punteggio maggiore, mentre al prezzo più alto è attribuito il minor punteggio" (pos. R 191.100). Chiede inoltre ai concorrenti di allegare all'offerta il prospetto del mezzo previsto per il giro di raccolta (R 192.210), l'organigramma della ditta (R 192.220), l'elenco dei veicoli (R 192.230) e l'elenco dei servizi analoghi eseguiti (R 192.300).

In sede di risposta al ricorso, il municipio ha affermato che per la valutazione del prezzo, farebbe "ovviamente" stato il "sistema" indicato dall'Ufficio appalti del Cantone, che assegna la nota 6 al minor prezzo, la nota 4 ad un prezzo (virtuale) del 20% superiore e le note intermedie graduate in proporzione lineare.

Nel silenzio degli atti di gara, l'applicabilità di questo metodo di valutazione, che peraltro ha già dato luogo a vertenze giudiziarie, non è affatto scontata. Altri metodi di valutazione, suscettibili di portare a risultati diversi, sono altrettanto sostenibili (cfr.STA 5.3.2002 in re P.SA).

Non è questa la sede per stabilire quale metodo sia più corretto.

Ai fini del presente giudizio basta in effetti rilevare che la mancata preventiva indicazione del metodo di valutazione che il committente intende applicare per valutare il prezzo costituisce un difetto rilevante, suscettibile di dar luogo a contestazioni in sede di aggiudicazione. Contestazioni, che possono essere facilmente evitate, esigendo che il bando stabilisca chiaramente a priori metodi e scale di valutazione dei singoli criteri.

Analoghe considerazioni valgono per i criteri riferiti alla struttura della ditta, ai relativi sottocriteri ed alle referenze del concorrente. Nulla impedisce invero al committente di stabilire sin d'ora con la dovuta precisione la griglia di valutazione che intende applicare in sede di aggiudicazione. Considerate le caratteristiche della commessa, la semplice indicazione, per ogni criterio, di una scala delle note può anche essere considerata sufficiente. Spetterà poi al committente giustificare concretamente le note assegnate alle offerte dei concorrenti.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il bando in contestazione siccome carente. Il municipio rinvierà le offerte ai concorrenti senza aprirle e prima di eventualmente emettere un nuovo concorso, verificherà se il valore della commessa non richiami l'applicazione del CIAP.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, il bando 23 ottobre 2002 del pubblico concorso indetto dal municipio di __________ per il servizio raccolta rifiuti (__________ e __________) per il periodo 2003 - 2006 è annullato.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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