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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2003 52.2002.450

May 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,086 words·~10 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.450  

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 novembre 2002 di

__________ e __________ patrocinati da: avv. __________  

contro  

la decisione 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5031) che annulla la licenza edilizia 24 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________, per la sopraelevazione della loro casa d’abitazione (part. __________ RF);

viste le risposte:

-     20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

-         21 novembre 2002 del municipio di __________;

-         22 novembre 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d’abitazione monofamigliare, situata a __________, nella zona residenziale semi estensiva (RSE; part. n. __________ RF). L’edificio è strutturato su due livelli, di cui uno parzialmente interrato.

                                         Il 9 agosto 2000, i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di sopraelevare l’edificio di un piano, modificando la scala d’accesso esterna. Alla domanda si è opposto il vicino __________, proprietario del fondo confinante (part. n. __________), contestando l'intervento dal profilo degli indici e delle altezze.

                                         Con decisione 19 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

                                         La decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata annullata dal Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio 3 settembre 2001 ha accolto il ricorso contro di essa presentato dall’opponente. Questo tribunale ha in sostanza ritenuto che l'ampliamento determinasse un sorpasso non trascurabile dell’indice di occupazione massimo previsto dal PR, non essendo conteggiati nella superficie edificata il corpo scale applicato alla facciata NE, la nuova rampa e la parte di balcone sporgente oltre le facciate NW e SW. Per quanto riguarda il superamento dell’indice di sfruttamento denunciato dal vicino in seguito all’utilizzazione abusiva dei locali seminterrati a scopo abitativo, questo tribunale ha rilevato che la difformità avrebbe potuto essere semmai corretta subordinando la licenza ad adeguate condizioni volte a rendere del tutto inabitabili i vani in questione.

                                         b) Il 21 febbraio 2002 i ricorrenti hanno nuovamente chiesto al municipio il permesso di sopraelevare di un piano la loro abitazione. Alla domanda si è nuovamente opposto il vicino __________, lamentando il superamento della superficie utile lorda (SUL), l’alterazione del livello naturale del terreno, l’illeggibilità dei piani di costruzione, l’insufficiente numero di posteggi e l’irregolarità della rampa d’accesso.

                                         Con decisione 24 aprile 2002, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione.

                                  B.   Il 22 ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia, accogliendo il ricorso contro di essa presentato dal resistente. In sostanza, il Governo ha ritenuto computabile come SUL la superficie dei locali seminterrati in quanto facilmente trasformabili in locali utilizzabili per l’abitazione. Il progetto supererebbe pertanto la superficie edificabile ammessa dal PR.

                                         Il Consiglio di Stato ha inoltre considerato determinante per il calcolo dell’altezza della costruzione la quota del terreno prima degli interventi edilizi del 1991 e più precisamente quella indicata nei piani con la dicitura “rilievo terreno primitivo”. Ha confermato la legittimità della decisione del municipio di prelevare dei contributi sostitutivi per i posteggi mancanti e ha ritenuto la copertura della rampa d’accesso all’abitazione conforme alle norme del PR.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino della licenza edilizia annullata.

                                         Gli insorgenti eccepiscono innanzitutto la proponibilità della censura relativa all’abitabilità dei locali seminterrati. In sede di opposizione il resistente si sarebbe infatti riferito esclusivamente ai locali al piano terreno. Contestano inoltre che questi vani siano facilmente trasformabili in locali abitativi. A loro dire, la cucina americana presente nel locale "hobby + attrezzi" fungerebbe esclusivamente da ripostiglio, mentre nel locale “disponibile” mancherebbero gli impianti sanitari. Una trasformazione in bagno comporterebbe importanti lavori per adattare gli allacciamenti dell’acqua di scarico e per rivestire le pareti. L’inabitabilità dei locali, sarebbe inoltre desumibile anche dalla mancanza di rivestimento dei pavimenti e dall’altezza insufficiente (2.22 m.). L’annullamento della licenza edilizia a causa del superamento della SUL realizzabile, proseguono, risulterebbe sproporzionato, potendo subordinare la licenza alla condizione di realizzare le finestre dei locali seminterrati con vetri opachi. L’altezza della costruzione, concludono, sarebbe conforme al PR, sia considerando la quota del terreno prima del 1991, sia quella attuale.

                                  D.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Del medesimo avviso è __________, che contesta le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso. Il municipio sollecita invece l’accoglimento del gravame ribadendo che i locali seminterrati non sono abitabili.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, titolari della licenza edilizia annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Non occorre ripetere la visita in luogo esperita dal Consiglio di Stato. Il materiale fotografico raccolto in quell'occasione illustra con chiarezza la situazione dell’edificio.

                                   2.   Le contestazioni sollevate dall’opponente davanti al Consiglio di Stato con riferimento all’abitabilità dei locali del seminterrato erano senz’altro ricevibili. Il fatto che non le abbia sollevate con l’opposizione non gli preclude il diritto di sollevarle in sede di ricorso. Con il ricorso al Consiglio di Stato si possono in effetti addurre nuovi fatti e proporre nuove prove (art. 57 PAmm). Sono inoltre ammesse nuove eccezioni. Escluse sono soltanto nuove domande. Ipotesi, questa, che in concreto non si è verificata, stante che la domanda è rimasta quella di non concedere la licenza edilizia, rispettivamente di annullare la licenza rilasciata dal municipio.

                                   3.   La superficie utile lorda (SUL) è la superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici che è utilizzata o si presta ad essere utilizzata per l’abitazione o il lavoro (art. 38 cpv. 1 LE). Sono di principio esclusi dal calcolo della SUL le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni, i locali riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamigliari; i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli e motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi (art. 38 cpv. 2 LE).

                                         Decisive non sono le indicazioni date dal proprietario circa l’effettiva destinazione di un locale, ma le possibilità oggettive di utilizzarlo per l’abitazione o il lavoro (RDAT 1994 66 n. 30; RDAT 1993 I 34 n. 30; A. Scolari, op. cit., ad art. 38 LE, n. 1126). I locali che con pochissimi accorgimenti possono essere resi abitabili od utilizzati per il lavoro devono essere computati nella superficie utile lorda.

                                   4.   4.1. In concreto, il fondo dei ricorrenti ha una superficie edificabile di 493 mq. In base all'i.s. della zona RSE (0.6) può dunque essere realizzata una SUL di 295.8 mq.

                                         La SUL dell'appartamento che dovrebbe essere realizzato al primo piano ammonta a 136.48 mq. L'appartamento esistente al pianterreno ha le stesse dimensioni. Se abbia anche la stessa SUL o meno dipende dalla questione a sapere se la superficie (3.91 mq) della scala interna, che scende al piano seminterrato sia computabile o meno. La risposta a tale questione dipende a sua volta dalla questione a sapere se al piano seminterrato vi siano o meno locali abitabili. Se ve ne sono, è computabile, altrimenti no. Per la realizzazione di spazi ad uso abitativo, nel seminterrato è dunque disponibile una SUL di 22.84 mq al massimo.

                                         4.2. Il piano seminterrato, che i piani denominano piano cantina, ma in realtà fuoriesce quasi completamente dal terreno, comprende:

·      un garage di 34.56 mq (3.60 x 9.60)

·      un locale tecnico di 24.50 mq (4.90 x 5.00)

·      un locale tank di 8.82 mq (4.90 x 1.80)

·      una cantina di 4.75 mq (2.50 x 1.90)

·      un locale hobby + attrezzi di 28.64 mq (m 7.78 x 3.82)

·      una lavanderia e stenditoio di 17.31 mq (m 4.68 x 3.70)

·      un locale denominato disponibile di 6.6 mq (m 3.3 x 2.00)

·      l'atrio + corridoio di ca. 9 mq

                                         Questi vani sono collegati direttamente all'appartamento a pianterreno attraverso la scala interna di cui si è detto. Il locale hobby + attrezzi dispone inoltre di un'uscita verso l'esterno. I locali, alti m 2.22 e rifiniti con cura, non sono dotati di riscaldamento e non sono isolati.

                                         Nel locale hobby + attrezzi è stata tuttavia constatata la presenza di una cucina a muro addossata alla parete sud del locale, rivestita di piastrelle e dotata degli allacciamenti necessari a metterla in esercizio. Interrato in corrispondenza della facciata est per soli 30 cm, il locale dispone inoltre di due ampie finestre (cm 160 x 80), chiuse da inferriate. Una finestra di uguali dimensioni è pure presente nel locale lavanderia + stenditoio.

                                         Nel locale tecnico, munito a sua volta di una finestra più piccola (cm 120 x 60), è stata invece constatata la presenza di un caminetto rifinito e collegato alla canna fumaria dell’immobile.

                                         Il locale denominato disponibile dispone degli allacciamenti di adduzione ed evacuazione dell’acqua.

                                         Controversa è in particolare l'abitabilità del locale hobby + attrezzi, del locale tecnico, strettamente connessi all'appartamento del pianterreno e caratterizzati dalla presenza di elementi d'arredo (cucina, rispettivamente camino), atti a rendere possibile l'uso a scopo abitativo. Dubbia è pure l'abitabilità del locale denominato lavanderia e stenditoio, ben rifinito e dotato di un'ampia finestra.

                                         Dissentendo dalle conclusioni del municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la superficie di questi locali fosse computabile come SUL. Di conseguenza, ha annullato la licenza.

                                         A torto, poiché è certo che qualsiasi sorpasso della SUL ammissibile può essere prevenuto assicurando l'inabitabilità del locale tecnico e del locale hobby + attrezzi. Il leggero sorpasso della SUL, che potrebbe scaturire dall'uso a scopo abitativo della lavanderia + stenditoio e del cosiddetto disponibile, rientrerebbe invero nei limiti di una ragionevole tolleranza.

                                         Per rientrare nei limiti dell'i.s., non occorre costringere i ricorrenti a rielaborare per la terza volta il progetto. È in effetti sufficiente subordinare la controversa licenza alla condizione di eliminare il caminetto e la cucina, rispettivamente di ridurre le dimensioni delle due grandi finestre del locale hobby da cm 160 x 80 a cm 120 x 60, dotandole di vetri non trasparenti. Con questi semplici accorgimenti, peraltro prospettati da questo tribunale nel precedente giudizio, il difetto lamentato dal vicino opponente può essere facilmente eliminato.

                                         Da questo profilo, il giudizio governativo non può dunque essere confermato siccome lesivo del principio di proporzionalità.

                                   5.   L'art. 57 NAPR fissa l'altezza massima degli edifici della zona RSE a m 8.50 alla gronda, rispettivamente m 10.50 al colmo.

                                         La gronda del tetto della costruzione dei ricorrenti è posta a m 6.71 dal terreno sistemato, mentre il colmo si innalza a m 8.10 dal suolo. L'altezza della costruzione indicata dai piani rientra ampiamente nei limiti prescritti. Considerato che sul terreno, sostanzialmente pianeggiante, non sono stati formati terrapieni di altezza superiore a m 1.50 ad una distanza inferiore a 3.00 m dal piede delle facciate, fanno stato i valori indicati.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando, nei limiti indicati dai considerandi, la licenza accordata dal municipio agli insorgenti.

                                         La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono invece compensate (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21, 38 LE; 35 RLE; 13, 57 NAPR di __________; 2, 18, 28, 31, 43, 46, 57 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2002 (n. 5031) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 24 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti per l’ampliamento dell’abitazione esistente al mapp. __________ RFD è confermata alla condizione che:

·        nel locale “tecnico” venga rimosso il caminetto;

·        nel locale “hobby + attrezzi” venga eliminata la cucina a muro;

·        in entrambi i locali le finestre vengano dotate di griglie, di vetri opachi e le loro dimensioni vengano ridotte a cm. 120 x 60.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’600.-- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti ed il resistente. Le ripetibili sono compensate.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.450 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2003 52.2002.450 — Swissrulings