Incarto n. 52.2002.447
Lugano 27 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di
contro
la decisione 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4841), che dichiara irricevibile in quanto tardiva l’impugnativa 31 maggio 2000 presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 maggio 2000 con cui l’amministrazione patriziale di __________ ha revocato la decisione 28 febbraio 2000 mediante la quale aveva approvato la distinta spese da questi presentata;
viste le risposte:
- 18 novembre 2002 dell’amministrazione patriziale di __________;
- 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 febbraio 2000 l’amministrazione patriziale di __________ ha approvato la distinta delle spese, presentata dal vicepresidente __________ __________, per le prestazioni effettuate nel corso del 1999.
La decisione è stata nuovamente discussa e confermata nella seduta del 9 marzo 2000, alla quale il ricorrente ha partecipato.
Con scritto 13 marzo 2000, l'esecutivo patriziale ha invitato il ricorrente a fornire alcune informazioni complementari al più tardi entro il 3 aprile.
Non avendo ottenuto riscontro all’invito, nella seduta del 2 maggio 2000, alla quale il ricorrente non ha preso parte, l’esecutivo patriziale ha revocato la decisione 28 febbraio 2000 con cui aveva approvato la distinta spese, chiedendo ad __________ __________ di produrre entro il 12 maggio 2000 i complementi d'informazione richiesti. La decisione di revoca, datata 3 maggio 2000, è stata trasmessa all'insorgente con invio raccomandato, privo dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
L’atto non è stato ritirato durante il periodo di giacenza presso l’ufficio postale. Alla scadenza del termine di deposito è quindi stato rinviato al mittente, che l'ha consegnato "brevi manu" al ricorrente nel corso della seduta del 22 maggio 2000.
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato con ricorso 31 maggio 2000.
B. Con giudizio 15 ottobre 2002, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame in ordine, reputandolo tardivo.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il ricorrente aveva preso conoscenza della decisione 3 maggio 2000 nel corso della seduta del 9 maggio 2000, durante la quale ha potuto visionare il registro delle risoluzioni. La mancata indicazione dei termini e delle vie di ricorso sarebbe stata irrilevante in quanto il ricorrente non poteva ignorarli in ragione della sua appartenenza all'esecutivo patriziale.
C. Contro il predetto giudizio governativo, __________ __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio. Il ricorrente rileva che la decisione 3 maggio 2000 gli è stata consegnata soltanto il 22 maggio 2000. In buona fede avrebbe pertanto ritenuto di disporre di un nuovo termine di 15 giorni per ricorrere. Contesta recisamente di aver preso conoscenza della decisione di revoca nel corso della seduta del 9 maggio 2000, attraverso la lettura del verbale delle risoluzioni.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene l’amministrazione patriziale, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date giusta gli art. 146, 151 LOP, 43 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 Pamm).
2. 2.1. Giusta l'art. 14 cpv. 1 PAmm, l'intimazione degli atti avviene a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato. Quando il tentativo di consegnare un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario un invito a ritirarlo entro sette giorni. Se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, in conformità con le Condizioni generali della Posta (cifra 2.3.7, lett. b, versione gennaio 2003). Questa regola vale tuttavia soltanto nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta notificazione fittizia o "Zustellfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.).
2.2. La distinta spese presentata dall'insorgente è stata approvata dall’amministrazione patriziale il 28 febbraio 2000. Benché già approvata, il 9 marzo 2000 è stata nuovamente discussa e confermata. Il 13 marzo 2000 l’esecutivo patriziale ha chiesto al ricorrente una serie di ulteriori informazioni al riguardo. Non gli ha tuttavia prospettato che avrebbe revocato la decisione di approvazione qualora non le avesse ottenute. In tali circostanze, non si può ritenere che l'insorgente dovesse attendersi, secondo le regole dalla buona fede, di ricevere una decisione di revoca della risoluzione 28 febbraio 2000 da parte dell’amministrazione patriziale. Non avendo motivo di prevedere di ricevere un invio raccomandato da parte di un'autorità e non essendo quindi tenuto a vigilare affinché gli potesse essere recapitato, il principio della notificazione fittizia, secondo cui una decisione è validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, non trova pertanto applicazione alla fattispecie.
Il termine di ricorso per impugnare la decisione 3 maggio 2000 non ha quindi iniziato a decorrere alla scadenza del periodo di giacenza dell'invio raccomandato presso l'ufficio postale.
3. Giudicata irrilevante la questione della notificazione fittizia, l'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che il termine di ricorso avesse iniziato a decorrere dalla seduta del 9 maggio 2000, durante la quale il ricorrente avrebbe consultato il registro delle risoluzioni, prendendo così conoscenza della risoluzione di revoca in oggetto. Il ricorso, datato 31 maggio e giunto a destinazione il 2 giugno 2000, sarebbe pertanto tardivo.
Il Consiglio di Stato ha fondato la sua deduzione esclusivamente sulle allegazioni contenute nella risposta al ricorso inoltrata dall'amministrazione patriziale. Dagli atti non emerge tuttavia alcun elemento che permetta di accreditare questa tesi. Il verbale è silente al riguardo. Nulla permette dunque di concludere che durante la seduta del 9 maggio 2000 il ricorrente l'abbia effettivamente consultato, venendo in tal modo a conoscenza delle risoluzioni adottate nel corso della seduta del 2 di quello stesso mese. La circostanza, peraltro recisamente contestata dal ricorrente, non è quindi provata. Nemmeno in questa sede l'amministrazione patriziale fornisce indicazioni concrete, atte a suffragarla. Se ne deve quindi dedurre che il termine per impugnare la decisione 3 maggio 2000 non abbia iniziato a decorrere nemmeno a partire dal giorno successivo alla seduta del 9 maggio 2000.
4. La decisione 3 maggio 2000 è stata consegnata brevi manu al ricorrente soltanto nel corso della seduta del 22 maggio 2000, alla quale questi ha preso parte. Soltanto a partire da quel momento il termine di ricorso ha quindi cominciato a decorrere.
Il ricorso, datato 31 maggio 2000 e pervenuto al Consiglio di Stato il successivo 2 giugno, era quindi tempestivo.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa censurata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nel merito dell’impugnativa inoltratale da __________ __________.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece poste a carico del patriziato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 151 LOP; 14, 18, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 ottobre 2002 (n. 4841) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel merito del ricorso 31 maggio 2000 inoltratogli da __________ __________.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il patriziato di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario