Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2002 52.2002.43

August 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,253 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.00043  

Lugano 5 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  31 gennaio 2002 dell'

Amministrazione patriziale di __________  

Contro  

la decisione 16 gennaio 2002 (no. 170) con la quale il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni 27 giugno / 3 luglio 2001 dell'assemblea patriziale di __________ relative ai conti consuntivi 2000 ed al bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001;

viste le risposte:

-      5 febbraio 2002 della Sezione degli enti locali;

-    13 febbraio 2002 di __________;

-    18 febbraio 2002 di __________;

-    20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con messaggio 5 giugno 2001 l'amministrazione patriziale di __________ ha sottoposto all'assemblea patriziale i conti consuntivi 2000, chiedendone l'approvazione;

                                         che con messaggio 11 giugno 2001 l'amministrazione patriziale di __________, rilevato che con l'esercizio 2001 veniva introdotta la contabilità a partita doppia sicché occorreva adeguare l'impostazione contabile al nuovo sistema, ha allestito un bilancio d'apertura, chiedendone l'approvazione unitamente alla nuova impostazione contabile;

                                         che la commissione della gestione, con rapporti 20 giugno 2001, ha proposto l'approvazione dei consuntivi 2000 e del bilancio d'apertura, proponendo per entrambi alcuni emendamenti;

                                         che l'assemblea patriziale ordinaria del 27 giugno 2001 ha approvato i conti consuntivo 2000 ed il bilancio d'apertura come proposti;

                                         che nel termine di pubblicazione __________ ha inoltrato ricorso al Consiglio di stato, chiedendo "che siano respinti i consuntivi 2000 del Patriziato di __________ ", perché le informazioni fornite sarebbero lacunose e la contabilità, non di chiara lettura, presenterebbe delle manchevolezze;

                                         che in data 11 luglio 2001 __________ ha anch'egli inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro le predette decisioni chiedendone l'annullamento, evidenziando tutta una serie di presunti errori contabili e mancanze a livello di gestione corrente e di bilancio;

                                         che con risposta 3 settembre 2001, l'amministrazione patriziale di __________ ha postulato la reiezione dei ricorsi, prendendo posizione sulle diverse contestazioni;

                                         che con osservazioni 12 dicembre 2001 la Sezione degli enti locali ha proposto l'accoglimento dei gravami, proponendo alcune modifiche del bilancio d'apertura 2001 e richiamando nel contempo l'ufficio patriziale al rispetto dei dettami sulla tenuta e sulla presentazione della contabilità;

                                         che con decisione 16 gennaio 2002 il Consiglio di stato, congiunti i due ricorsi, li ha accolti entrambi annullando le decisioni 27 giugno / 3 luglio 2001 dell'assemblea patriziale di __________ relative ai conti consuntivi 2000 ed al bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001;

                                         che, analizzate nel dettaglio le contestazioni sollevate dai ricorrenti, il Governo, rilevata l'esistenza di alcune lacune nei conti consuntivi e nel bilancio d'apertura, ha ritornato gli atti all'Amministrazione patriziale affinché effettuasse le necessarie correzioni e risottoponesse gli oggetti di cui trattasi all'esame dell'assemblea; 

                                         che contro la predetta decisione si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo il patriziato di __________, chiedendone l'annullamento;

                                         che, in merito al consuntivo 2000, a mente del ricorrente le correzioni ordinate sarebbero di lieve entità e non modificherebbero comunque il saldo di bilancio per cui non sarebbe comprensibile l'annullamento della delibera assembleare, ritenuto pure che in passato, a fronte della mancata approvazione dei conti, il Governo li aveva modificati e approvati senza rinviarli al patriziato per nuova approvazione;

                                         che in punto al bilancio d'apertura ritiene che le argomentazioni addotte per il rinvio siano lacunose, limitate ad un'esposizione generica della prassi corrente senza entrare nel merito del bilancio, ciò che impedirebbe di contestare nel merito la decisione impugnata;

                                         che con le rispettive risposte la Sezione degli enti locali, __________, __________ ed il Consiglio di Stato chiedono la reiezione dell'impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data (art. 146 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 147 lettera a LOP), sicché il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che la censura centrale del patriziato riguarda il modo di procedere del Consiglio di Stato, il quale  ha annullato l'approvazione dei consuntivi e del bilancio d'apertura e retrocesso gli atti all'ufficio patriziale affinché, previa modifica, li sottoponesse all'assemblea patriziale, quando a mente del ricorrente avrebbe potuto limitarsi a modificare i conti approvati dall'assemblea;

                                         che giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm il ricorso di diritto amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto;

                                         che l'art. 150 LOP prevede che le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme di legge o di regolamenti;

                                         che per l'art. 1 del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, la contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato;

                                         che, costatato come i conti consuntivi relativi all'anno 2000 non ossequiavano i predetti principi, ben poteva il Consiglio di Stato annullarne l'approvazione e rinviarli al patriziato perché li emendasse e risottoponesse all'organo legislativo del patriziato: questo modo di procedere non costituisce violazione del diritto;

                                         che circa la censura di superficialità indirizzata all'operato del Governo per presunte mancanze nell'accertamento dei fatti, va rilevato che questi si è limitato a costatare che l'importo versato dal Patriziato quale contributo di costruzione delle canalizzazioni doveva essere attivato dal profilo contabile, ritenendo che sarebbe stato possibile, sulla scorta della normativa legale in vigore, far sopportare siffatti contributi ai beneficiari di diritti di superficie;

                                         che il Consiglio di Stato non ha tuttavia dovuto determinarsi, né lo ha fatto, in merito alle affermazioni di __________ circa eventuali decisioni prese dall'assemblea patriziale in merito a tale spesa, sicché la doglianza si appalesa oltre che inutilmente polemica, inconcludente, ingiustificata e fine a sé stessa;

                                         che, per quanto concerne il bilancio d'apertura del 2001, la mancata indicazione nella decisione impugnata delle voci da modificare non permette al ricorrente di individuare con sufficiente precisione le modifiche da apportare, fatto che non può essere sanato dal pur comprensibile ed opportuno rinvio all'ausilio della Sezione degli enti locali;

                                         che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto annullando la decisione impugnata limitatamente a quanto concerne il bilancio d'apertura, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché indichi al ricorrente le modifiche concrete da apportare al bilancio medesimo;

                                         che la modifica del giudizio di prima istanza non giustifica una riduzione delle ripetibili accordate in prima sede a __________, ritenuto che lo stesso si era aggravato unicamente contro la decisione d'approvazione del preventivo, il cui annullamento è confermato in questa sede;

                                         che stante l'esito del gravame, la tassa di giudizio va caricata in parti uguali al ricorrente ed ai resistenti, mentre neppure si giustifica l'attribuzione di ripetibili in questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 67 segg., 146 segg. LOP, il Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, gli artt. 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   Di conseguenza la risoluzione 16 gennaio 2002 (no 170) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui annulla la decisione dell'Assemblea patriziale di __________ relativa al bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001.

                                 §§   Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio indicando le modifiche da apportare al bilancio d'apertura 2001 del Patriziato di __________.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 400.- è posta a carico del Patriziato di __________ nella misura di fr. 200.- e per il resto a carico di __________ e __________ in solido.

Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.43 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2002 52.2002.43 — Swissrulings