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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2003 52.2002.427

March 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,001 words·~10 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.427  

Lugano 18 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2002 della

__________,  

Contro  

la decisione 16 ottobre 2002, no. 044/2002, con la quale la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha negato alla ricorrente l'iscrizione all'albo delle imprese;

vista la risposta 6 novembre 2002 della CV LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 maggio 2002 la __________ ha inoltrato un'istanza alla CV LEPIC per venire iscritta all'albo delle imprese del cantone Ticino. Quale responsabile tecnico è stato indicato __________, __________, architetto STS diplomatosi nel 1979.

                                  B.   Con decisione 16 ottobre 2002 la CV LEPIC ha respinto la richiesta in quanto in contrasto con l'art. 5 cpv. 3 LEPIC, secondo il quale il responsabile tecnico deve possedere una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere. L'esperienza accumulata dall'arch. __________ presso le ditte __________ (1984-1989) e __________ (1990-2000) è stata ritenuta insufficiente, considerato che dall'estratto individuale AVS la sua presenza in seno a tali società era limitata, avendo egli percepito dei compensi modesti pari a fr. 500.-- mensili. Inoltre il 30 settembre 1990 la __________ aveva dichiarato che le mansioni affidategli erano circoscritte all'allestimento di offerte e liquidazioni, alla direzione lavori ed all'assistenza del direttore dell'impresa. La successiva dichiarazione 24 giugno 2002 della __________, secondo la quale l'arch. __________ si sarebbe pure occupato della conduzione di cantieri, è stata ritenuta irrilevante in considerazione della sua limitata attività in seno a tale ditta.

                                  C.   Contro tale risoluzione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto che __________ ha accumulato un'esperienza decennale quale responsabile tecnico in seno a ditte iscritte all'albo delle imprese, indipendentemente dagli estratti individuali AVS. Ha pure domandato di essere udita e che venga pure sentito l'__________.

                                  D.   La CV LEPIC si è limitata a riconfermare le conclusioni contenute nella decisione impugnata.

                                  E.   Con scritto 22 gennaio 2003 l'insorgente ha ribadito la richiesta di potersi esprimere oralmente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 15 LEPIC, 43 e 46 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non appare infatti necessario procedere all'assunzione del teste __________ né sentire oralmente gli organi della __________, in quanto le prove agli atti appaiono sufficienti per l'evasione dell'impugnativa. Va comunque aggiunto che in ambito amministrativo né la legislazione federale né quella cantonale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, aprile 2002, n. 494).

                                   2.   Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore (art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC). Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6 (art. 3 cpv. 3 LEPIC). Giusta l'art. 5 cpv. 1 LEPIC dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore il titolare di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG A degli ingegneri, architetti e dei tecnici (lett. a), di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, architetti e dei tecnici (lett. b). È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3 LEPIC).

                                         La pratica deve essere tale da consentire l'acquisizione di una solida esperienza nel campo della direzione lavori. Funzione che comprende la gestione della manodopera, il coordinamento degli artigiani, la sicurezza delle infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività che non occorre qui menzionare. Per essere svolta in modo proficuo e conforme alle finalità della legge, la pratica prescritta dalla norma in esame deve quindi essere compiuta a titolo di occupazione principale.

                                   3.   Dagli atti risulta che la pratica acquisita da __________ quale dirigente di cantiere è circoscritta alle mansioni assunte in seno alla __________ (1984-1989) ed alla __________ (1990-2000). Se da un lato egli può vantare un'esperienza accumulata sull'arco di quasi due decenni, dall'altro va tuttavia considerato che in tale lasso di tempo l'arch. __________ non si è occupato soltanto della direzione lavori, ma ha anche allestito offerte e liquidazioni. Tenuto conto della modesta entità dei compensi ricevuti, il suo grado d'occupazione sui cantieri doveva, giocoforza, essere limitato e tale da non permettergli di acquisire un bagaglio d'esperienza, quale dirigente di cantiere, sufficiente dal profilo dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC. L'entità dei compensi percepiti permette di ipotizzare unicamente l'assunzione di ruoli subalterni e lo svolgimento di mansioni accessorie. Considerata la complessità dei problemi posti da un cantiere edile, non si può ammettere che l'assunzione di compiti dirigenziali a tempo parziale ed a titolo accessorio consenta l'acquisizione di quelle conoscenze minime nel campo della gestione della manodopera, del coordinamento degli artigiani e della sicurezza, che la legge considera indispensabili ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione.

                                         Ritenendo insoddisfatti i requisiti dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC, la CV-LEPIC non ha pertanto violato il diritto.

                                   4.   Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5 cpv. 3, 6 LEPIC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________; __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 maggio 2002 la __________ ha inoltrato un'istanza alla CV LEPIC per venire iscritta all'albo delle imprese del cantone Ticino. Quale responsabile tecnico è stato indicato __________, __________, architetto STS diplomatosi nel 1979.

                                  B.   Con decisione 16 ottobre 2002 la CV LEPIC ha respinto la richiesta in quanto in contrasto con l'art. 5 cpv. 3 LEPIC, secondo il quale il responsabile tecnico deve possedere una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere. L'esperienza accumulata dall'arch. __________ presso le ditte __________ (1984-1989) e __________ (1990-2000) è stata ritenuta insufficiente, considerato che dall'estratto individuale AVS la sua presenza in seno a tali società era limitata, avendo egli percepito dei compensi modesti pari a fr. 500.-- mensili. Inoltre il 30 settembre 1990 la __________ aveva dichiarato che le mansioni affidategli erano circoscritte all'allestimento di offerte e liquidazioni, alla direzione lavori ed all'assistenza del direttore dell'impresa. La successiva dichiarazione 24 giugno 2002 della __________, secondo la quale l'arch. __________ si sarebbe pure occupato della conduzione di cantieri, è stata ritenuta irrilevante in considerazione della sua limitata attività in seno a tale ditta.

                                  C.   Contro tale risoluzione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto che __________ ha accumulato un'esperienza decennale quale responsabile tecnico in seno a ditte iscritte all'albo delle imprese, indipendentemente agli estratti individuali AVS. Ha pure domandato di essere udita e che venga pure sentito l'arch. __________.

                                  D.   La CV LEPIC si è limitata a riconfermare la conclusioni contenute nella decisione impugnata.

                                  E.   Con scritto 22 gennaio 2003 l'insorgente ha ribadito la richiesta di potersi esprimere oralmente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 15 LEPIC, 43 e 46 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non appare infatti necessario procedere all'assunzione del teste __________ né sentire oralmente gli organi della __________, in quanto le prove agli atti appaiono sufficienti per l'evasione dell'impugnativa. Va comunque aggiunto che in ambito amministrativo né la legislazione federale né quella cantonale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, aprile 2002, n. 494).

                                   2.   Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC ed è in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore (art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC). Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6 (art. 3 cpv. 3 LEPIC). Giusta l'art. 5 cpv. 1 LEPIC dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore il titolare di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG A degli ingegneri, architetti e dei tecnici (lett. a), di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate o riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, architetti e dei tecnici (lett. b). È inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere (art. 5 cpv. 3 LEPIC).

La pratica deve essere tale da consentire l'acquisizione di una solida esperienza nel campo della direzione lavori. Funzione che comprende la gestione della manodopera, il coordinamento degli artigiani, la sicurezza delle infrastrutture, il controllo di qualità ed altre attività che non occorre qui menzionale. Per essere svolta in modo proficuo e conforme alle finalità della legge, la pratica prescritta dalla norma in esame deve quindi essere svolta a titolo di occupazione principale.

                                   3.   Dagli atti risulta che la pratica acquisita da __________ quale dirigente di cantiere è circoscritta alle mansioni assunte in seno alla __________ (1984-1989) ed alla __________ (1990-2000). Se da un lato egli può vantare un'esperienza accumulata sull'arco di quasi due decenni, dall'altro va tuttavia considerato che in tale lasso di tempo l'arch. __________ non si è occupato soltanto della direzione lavori, ma ha anche allestito offerte e liquidazioni. Tenuto conto della modesta entità dei compensi ricevuti, il suo grado d'occupazione sui cantieri doveva, giocoforza, essere limitato e tale da non permettergli di acquisire un bagaglio d'esperienza, quale dirigente di cantiere, sufficiente dal profilo dell'art. 5 cpv, 3 LEPIC. L'entità dei compensi percepiti permette di ipotizzare è unicamente l'assunzione di ruoli subalterni e lo svolgimento di mansioni accessorie. Considerata la complessità dei problemi posti da un cantiere edile, non si può ammettere che l'assunzione di compiti dirigenziali a tempo parziale ed a titolo accessorio consenta l'acquisizione di quelle conoscenze minime nel campo della gestione della manodopera, del coordinamento degli artigiani e della sicurezza, che la legge considera indispensabili ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione.

Ritenendo insoddisfatti i requisiti dell'art. 5 cpv. 3 LEPIC, la CV-LEPIC non ha pertanto violato il diritto.

                                   4.   Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5 cpv. 3, 6 LEPIC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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