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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.418

December 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,366 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.418  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Carlo Brochetta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 ottobre 2002 di

__________, patr. da: avv. __________,  

Contro  

la decisione 8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato, no. 4775, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 luglio 2002 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;

viste la risposta 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 luglio 1971 __________, classe 1953, ha ottenuto la licenza di condurre per la categoria B.

Il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:

6 settembre 1973               ammonimento per aver superato il limite di velocità di 60 km/h (89/84 km/h);

16 agosto 1974                   revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per aver effettuato, alla guida di una vettura, un'incauta manovra di sorpasso, collidendo di striscio con un incrociante veicolo;

4 ottobre 1977                    ammonimento per aver superato il limite di velocità di 60 km/h (80/83 km/h);

1. aprile 1981                      revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per aver superato il limite di velocità di 130 km/h (170/163 km/h);

19 gennaio 1983                 ammonimento per aver superato il limite di velocità di 100 km/h (127/121 km/h);

10 gennaio 1992                 revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di un mese e quindici giorni, per aver superato il limite di velocità di 50 km/h (99/94 km/h);

26 novembre 1993             ammonimento per aver superato il limite di velocità di 50 km/h (79/74 km/h);

15 luglio 1999                     revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di tre mesi, per aver superato il limite di velocità di 120 km/h (198/178 km/h) e circolato con autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre;

17 febbraio 2000                 revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di sei mesi, per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (133/127 km/h).

                                  B.   a. Il 7 febbraio 2002 __________, alla guida della vettura "Volvo" targata TI __________, ha circolato nell'abitato di __________ a "velocità eccessiva e pericolosa nonostante il vigente limite segnalato di 60 km/h".

A seguito di tale evento, il 26 aprile 2002 la Sezione della circolazione, considerando le osservazioni 12 marzo 2002 presentate dall'insorgente, gli ha inflitto una multa di fr. 300.--.

b. Esaminati gli atti, con risoluzione 11 luglio 2002, n. 1839, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese, per la grave infrazione commessa, in correlazione con i precedenti.

Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4 cpv. 1 ONC.

                                  C.   Con giudizio 8 ottobre 2002, no. 4775, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame presentato dal ricorrente e confermato il provvedimento impugnato. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale e considerato che, nel caso di specie, il limite di velocità massima consentita è stata superato di almeno 15 km/h, il Governo, visti i precedenti dell'insorgente, ha giudicato corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze il provvedimento adottato nei suoi confronti.

                                  D.   Contro tale decisione __________ è insorto davanti a questo Tribunale, postulando in via principale l'annullamento della decisione di revoca e in subordine l'inflizione di un semplice ammonimento. In tale ottica ripropone, in particolare, quanto sollevato dinnanzi all'istanza inferiore, segnatamente che la sua velocità al momento dell'infrazione non poteva essere superiore ai 75 km/h. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi successivi.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

                                   3.   3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 2. periodo LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr.).

                                         3.2. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 20 km/h della velocità massima consentita nelle località comporta, di principio, il ritiro (facoltativo) della licenza di condurre (STF 124 II 475, consid. 2a, p. 478, e riferimenti ivi citati). Nondimeno, questa soglia minima si applica quando, cumulativamente, le condizioni di circolazione sono favorevoli e il conducente gode, in quanto tale, di un'ottima reputazione. A dipendenza delle circostanze concrete è quindi possibile adottare maggior rigore (STF 124 II 97, consid. 2b, p. 99; 124 II 475, consid. 2a, p. 474; 123 II 37, consid. 1e, p. 41).

                                   4.   Nel caso di specie, il ricorrente ha riconosciuto di aver superato di 15 km/h la velocità massima consentita nell'abitato di __________. In forza della giurisprudenza testé citata, simile infrazione implicherebbe, di per sé, l'inflizione di un semplice ammonimento. Tuttavia, l'addebito mosso all'insorgente si appalesa di media gravità se si considera che l'infrazione è stata commessa in condizioni ambientali sfavorevoli (di notte) e che i precedenti a carico dell'interessato (quattro ammonimenti e cinque revoche) lasciano denotare una preoccupante predisposizione all'inosservanza delle norme della circolazione. Questa valutazione trae pure origine dal fatto che l'infrazione in esame è avvenuta a meno di due anni dalla quinta revoca (di sei mesi) inflittagli per eccesso di velocità, ciò che permette di dubitare del reale effetto che tale sanzione ha avuto sullo stile di guida dell'insorgente. Quello in esame non può dunque essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. Ricordato che la revoca della licenza a titolo di ammonimento ha carattere repressivo, preventivo ed educativo, il provvedimento adottato dalla Sezione della circolazione e condiviso dal Governo appare, in definitiva, del tutto conforme al diritto, al principio di proporzionalità ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri in casi analoghi alla fattispecie.

                                   5.   In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 litt. a, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr., 1 segg. Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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