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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.417

December 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,938 words·~15 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2002.417  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  17 ottobre 2002 di

__________, patrocinato dall'avv. __________,  

Contro  

la decisione 1. ottobre 2002, no. 4685, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 18 luglio 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di circolazione;

vista la risposta 7 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, classe 1972, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 10 agosto 1990. L'8 gennaio 1993 è stato oggetto di un ammonimento per superamento del limite di velocità e dal 26 novembre 1999 al 25 maggio 2000 di una misura di revoca della licenza di condurre per guida in stato di ebrietà (tasso di alcolemia accertato: 2.50-3.55‰).

                                  B.   Il 3 ottobre 2001, verso le 5.30, in territorio di __________ il ricorrente è stato sorpreso alla guida in stato di ebrietà (tasso di alcolemia: 2.22-2.86‰). Nell'affrontare una curva, sorpreso dal sopraggiungere di una vettura sulla sua corsia di marcia, ha perso la padronanza di guida ed è fuoriuscito dal campo stradale, abbattendo una ringhiera. La licenza di condurre veicoli a motore non ha potuto essergli sequestrata, in quanto l'insorgente ha dichiarato di averla smarrita. L'interessato è stato diffidato dal mettersi nuovamente alla guida di veicoli a motore.

                                  C.   a) Ritenendo dati importanti indizi di dedizione al bere, con decisione 29 novembre 2001 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente, a titolo preventivo, la licenza di condurre giusta gli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi ad una perizia.

b) Con decreto d'accusa 17 dicembre 2001 l'insorgente è stato ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà giusta l'art. 91 cpv. 1 LCStr, nonché di violazione degli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1e2e 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC. __________ è stato condannato a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'200.--. La decisione non è stata impugnata.

                                  D.   Il 13 aprile 2002 il lic. __________ ha presentato il referto peritale richiesto dall'autorità cantonale. Lo stesso è poi stato completato il 24 giugno 2002 sulla base del certificato medico prodotto da parte dell'interessato dopo vari solleciti. Sulla scorta delle conclusioni dell'esperto, il 18 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame verrà concesso prima dell'aprile 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto peritale e di un certificato medico attestanti, dopo un periodo di controllo di 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr.

                                  E.   Il 1. ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da __________, ritenendo che alla luce degli atti e della perizia fossero dati gli estremi per una revoca della licenza di durata indeterminata ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr. Considerati i suoi precedenti quale conducente, le clausole relative alla riammissione alla guida, compreso il termine di prova prima di un riesame, sono state ritenute adeguate alle circostanze. L'Esecutivo cantonale ha infine respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, in quanto l'impugnativa era priva di ogni possibilità di successo.

                                  F.   Contro questa decisione l'interessato insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo la pronuncia di una revoca a scopo di ammonimento. In via subordinata postula di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. Domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito: la decisione impugnata non sarebbe infatti sufficientemente motivata, poiché alcune censure sollevate nell'impugnativa non sono state considerate. L'accertamento dei fatti sarebbe carente e l'apprezzamento delle prove in atti inesatto. L'Esecutivo cantonale avrebbe infatti posto in rilievo alcune affermazioni del perito al di fuori del contesto in cui sono state formulate ed omesso di valutare globalmente le risultanze istruttorie. Secondo il ricorrente non sarebbero dati gli estremi per una revoca di sicurezza, non essendo presente alcuna dipendenza dal bere bensì soltanto un consumo occasionale smodato di alcol. Contesta infine il diniego della concessione dell'assistenza giudiziaria, ritenute le sue modeste entrate e le concrete possibilità di esito favorevole del ricorso.

                                  G.   Il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm), ciò che il ricorrente precisamente contesta.

                                   2.   L'insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati anzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione ed il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie, senza essere vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, l'autorità può procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). L'autorità amministrava può quindi rifiutarsi di assumere le prove considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

2.2. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che è componente essenziale del diritto di essere sentito, è garantito dall'art. 26 cpv. 1 PAmm, il quale si limita però a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione. Quest'ultima deve pertanto rispettare le esigenze che discendono direttamente dal diritto di essere sentito e che costituiscono una garanzia sussidiaria minima: l'ampiezza della motivazione va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona colpita ed applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 n. 1 e citazioni). In linea di massima, le autorità devono pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi, riferendosi agli argomenti che esse hanno sollevato; una motivazione può comunque essere sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione con conoscenza di causa presso un'istanza superiore. Non occorre invece che l'autorità si pronunci su tutti gli argomenti che potrebbe esaminare, bastando che si occupi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio ed atte ad influire sulla decisione di merito, purché non manifestamente inconsistenti (Borghi/Corti, ibid., n. 2a e citazioni, 3d e citazioni).

2.3. Il ricorrente lamenta il fatto che l'autorità non avrebbe preso in considerazione una serie di censure ed allegazioni sollevate nella propria impugnativa (cfr. ricorso 17 ottobre 2002, cifra 10, pag. 5). A torto. Il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sulla perizia Ingrado. Richiamato il rapporto peritale, il Governo ne ha messo in luce i tratti essenziali e le conclusioni, che depongono a sfavore dell'insorgente.

In tali condizioni, il fatto che l'Esecutivo cantonale non abbia preso puntualmente posizione sulle singole censure contenute nel ricorso, non costituisce violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, benché scarne, sono comunque sufficienti a fare capire all'insorgente che il Governo, richiamandosi alla giurisprudenza federale, ha considerato prevalente la perizia Ingrado rispetto alle censure proposte dall'interessato, sulle quali non si è ulteriormente soffermato in quanto ritenute in concreto ininfluenti sull'esito del gravame.

La motivazione della decisione impugnata adempie ai requisiti minimi garantiti dal diritto costituzionale.

2.4. Il ricorrente si duole pure poiché non sono state assunte le prove da lui indicate nella propria impugnativa.

Come è stato menzionato precedentemente, in virtù dell'apprezzamento anticipato delle prove, l'autorità può rinunciare a quelle offerte la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio. Il Governo ha respinto la richiesta di assumere dei testi, non meglio indicati, e di sentire oralmente l'insorgente. L'Esecutivo cantonale ha motivato il proprio diniego asserendo che sulla scorta delle prove in atti non riteneva necessario procedere a tali audizioni (decisione impugnata, consid. 6, pag. 4). Sebbene succinta, tale motivazione è sufficiente. D'altra parte in questa sede l'insorgente non ha riproposto la domanda di assunzione delle prove chieste in precedenza.

                                   3.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.

                                   4.   4.1. Le autorità inferiori hanno fondato la misura di revoca sulle risultanze del referto del lic. __________. Nel caso specifico, il ricorrente mette in dubbio le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato sulla base di tale perizia, che, a suo dire, sarebbero state pronunciate senza sufficienti approfondimenti e travisando le affermazioni formulate dal perito.

4.2. L'esperto ha avuto un colloquio personale con l'interessato, l'ha sottoposto a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (cfr. perizia, pag. 3 e 4), il quale non ha rilevato alcuna stigmate clinica che potesse far sospettare un abuso etilico. Non ha potuto invece consultare i risultati degli esami a cui si era sottoposto in passato il ricorrente, in quanto quest'ultimo ha dichiarato di averli persi.

Ripercorsi i fatti del 3 ottobre 2001, l'esperto ha ricordato come in occasione del suo interrogatorio da parte della polizia cantonale l'insorgente ha giustificato l'incidente occorsogli con il sopraggiungere nel senso opposto di una vettura che invadeva la sua corsia. Colto di sorpresa avrebbe reagito bruscamente, perdendo la padronanza del veicolo. Pur sapendo di aver bevuto troppo e di essere ubriaco, l'interessato si riteneva in grado di guidare. In un primo momento ha tentato di sottrarsi alla prova del sangue per cercare di mitigare le conseguenze di una possibile revoca della licenza di condurre. Posto davanti alla prospettiva di trascorrere una notte in cella, vi ha poi acconsentito.

Da un punto di vista psicologico, il perito ha sottoposto il ricorrente a diversi esami (MAST-01, scala dell'alcolismo, scala del craving, scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni). Sulla base dei risultati emersi, il perito ha concluso che "appare principalmente presente un consumo smodato occasionale, con una marcata elevazione della tolleranza alcolemica, che notoriamente deriva dal ripetuto e frequente consumo elevato nel tempo o da un periodo amnestico non breve o ripetuto di abuso alcolico abituale; esso sembra essere principalmente legato alle situazioni di convivialità e associato a degli aspetti di impulsività. In sostanza si tratta di un consumo alcolico problematico che solleva gravi sospetti sulla sua capacità di impegnarsi nel garantire sempre la propria idoneità quando si pone alla guida di veicoli a motore.

Per quanto concerne la guida sicura, appare presente un'eccessiva sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida. Dopo i recenti eventi avrebbe maturato una maggiore prudenza. Dà però l'impressione più che altro di un atteggiamento di eccessiva sottovalutazione della pericolosità personale degli eccessi alcolici per la guida: nonostante la coscienza della pericolosità teorica dell'ebrietà alla guida, sembrerebbe quasi che ciò valesse però solo per gli altri."

4.3. La perizia del lic. __________ appare fondata ed attendibile, l'argomentazione puntuale e scrupolosa. Il referto che verte sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro e approfondito. Non vi è motivo di ritenere che il giudizio della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato poi sia stato in alcun modo lacunoso o incompleto, come sostenuto dal ricorrente. Neppure può essere rimproverato alle istanze inferiori un apprezzamento inesatto delle prove o di non aver valutato nel loro complesso le prove in atti. Nel proprio esame il perito ha infatti tenuto in considerazione anche i risultati delle analisi cliniche cui si è sottoposto l'interessato. Pertanto è a giusta ragione che le autorità inferiori hanno aderito alla prognosi chiaramente negativa formulata dall'esperto.

                                   5.   Il ricorrente si duole poiché il Consiglio di Stato non ha tenuto in considerazione l'esito dei regolari controlli a cui si è sottoposto. La censura è infondata. La Sezione della circolazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito sull'idoneità alla guida che il ricorrente presentava nell'ottobre 2001. I risultati degli esami da lui richiamati saranno determinanti per stabilire se riammetterlo o meno alla guida di veicoli a motore.

                                   6.   Rimane da esaminare se la durata del periodo di prova è proporzionata alla fattispecie.

6.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).

6.2. Prima dei fatti qui in discussione il ricorrente è stato oggetto di un ammonimento e di una revoca della licenza di condurre per guida in stato di grave ebrietà. Va pure considerato che il 3 ottobre 2001 l'insorgente presentava un tasso alcolico elevato (2.22-2.86‰) e che ha causato un incidente della circolazione (con o senza la concausa di un altro conducente) che solo per pura fortuna non ha coinvolto terze persone, limitandosi a produrre danni materiali.

In simili circostanze, la durata fissata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata.

                                   7.   Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Pure la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va respinta, perché il gravame non presentava possibilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 LAg). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1e2e 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 33 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm; 14 LAg;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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